CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elet tivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1 859 /5/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 23 giugno2020; IRPEG RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di Roma - [OSCURATO:PERSONA] - presentava dichiarazione dei redditi, ai fini IRPEG, relativa all'anno di imposta 1995, nella quale veniva evidenziato un credito d'imposta di cui veniva chiesto il rimborso con istanza del 18 aprile 2002. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale istanza, la contribuente lo impugnava dinanzi alla CTP di Roma. La c ommissione tributaria adìta accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al chiesto rimborso ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere di disconoscere il credito o di rettificarlo, essendo scaduti i termini per l'accertamento. La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riducendo il rimborso dovuto. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 29166 del 2017, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate,esclusa la decadenza dell’Ufficio alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5069 del 2016, cassava la decisione impugnatae rinviava al giudice di appe llo per il riesame della causa nel merito. Il giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello dell’Ufficio. Osservava chel'Agenzia delle entrate non aveva effettuato alcuna verifica sulla richiesta di rimborso, essendosi limitata a negarlo in ragione di una supposta carenza di prova da parte della contribuente. Non è tuttavia sufficiente ad escludere il diritto al rimborso la generica contestazione in ordine alla mancata produzione della documentazione relativa alle ritenute d'acconto, stante il principio espresso dall’art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000, secondo cui al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell' A mministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate non poteva, quindi, pretendere di onerare il contribuente della presentazione di documenti per riscontri che l'Ufficio abbia la possibilità di effettuare mediante i propri archivi e banche date. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 36-bis, 36-ter, 41, 42 e 43 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 cod. civ. e 384,secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, comma 4, l. n. 212/2000.Rileva che l’Ufficio aveva sin dal primo grado di giudizio contestato il preteso rimborsoe che la richiesta di documentare l’esistenza del credito era in linea con l’onere posto a carico della contribuente di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Osserva che il principio racchiuso nell’art. 6, comma 4,della l. n. 212/2000 non esonerava la contribuente dal fornire le prove a sostegno dell’istanza di rimborso, essendo comunque la documentazione necessaria a valutare la spettanza del credito (certificazione relativa alle ritenute d’acconto) nella disponibilità della contribuente. 2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Non sussiste, invero, la dedotta violazione del principio di autosufficienza del ricorso, dato che esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in gradodi avere piena cognizione della controversia.Va, del pari, di sattes a l ’ eccezion e di inammissibilità del ricorso in quanto asseritamente volto ad ottenere un riesame del merito della causa, posto che le censure formulate dalla ricorrente involgono precipuamente la violazione delle norme di diritto indicate in rubrica. 3. Il ricorsoè fondato. La richiesta avanzata dall’Ufficio di produrre la documentazione idonea ad attestare il diritto al rimborso non comporta alcuna ricaduta sulla ripartizione dell’onere probatori o nel caso di specie , essendo acquisito in giurisprudenza il principio in base al quale ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigettodell'istanza di rimborso di un tributoovvero del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale(Cass. n. 21197 del 2014, Cass. n. 1906 del 2020). Il giudizio di rimborso del tributo si atteggia dunque secondo il modello processualcivilistico dell’azione di ripetizione d’indebito, restando a carico dell’attore l’onere di provare – di norma tramite produzione documentale -i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio. La richiesta di formulata dall’Ufficio di documentare l’esistenza del preteso credito, dunque, può essere inquadrata - nell’ambito della collaborazione che deve sussistere tra Amministrazione finanziaria e contribuente– come un invito rivolto alla contribuente a comprovare, come era suo onere , l’esistenza del credito. In tale prospettiva, non è configurabile alcuna violazione del divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazionefinanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 4, de lla l .n. 212/2000, norma che peraltro presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell'Ufficio o che, comunque, il contribuente ne dichiari e provi l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass.n. 958 del 2015 ) 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere a