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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36164/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di minacce;

2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta l'erronea valutazione della prova indiziaria, è inammissibile, siccome meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese in sede di merito e comunque versato in fatto, non essendo ammissibile in sede di legittimità la prospettazione di un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale per cui è processo, così come di una diversa - per il ricorrente più favorevole - lettura delle risultanze processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

La sentenza impugnata ha dato conto degli elementi di prova sui quali ha basato il suo convincimento: testimonianza della persona offesa, ritenuta credibile; ritrovamento di un fucile da caccia nell'abitazione dell'imputato subito dopo il fatto per cui è processo; si è poi valorizzata l'inattendibilità dei testi a discarico;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi per il reato di minacce; 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta l'erronea valutazione della prova indiziaria, è inammissibile, siccome meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese in sede di merito e comunque versato in fatto, non essendo ammissibile in sede di legittimità la prospettazione di un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale per cui è processo, così come di una diversa - per il ricorrente più favorevole - lettura delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). La sentenza impugnata ha dato conto degli elementi di prova sui quali ha basato il suo convincimento: testimonianza della persona offesa, ritenuta credibile; ritrovamento di un fucile da caccia nell'abitazione dell'imputato subito dopo il fatto per cui è processo; si è poi valorizzata l'inattendibilità dei testi a discarico; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lugli
Sentenza Cassazione n. 36164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris