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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25096/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 635, comma secondo, n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (informativa di reato, deposizione del teste Spiniello, querela sporta da [OSCURATO:PERSONA]) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di danneggiamento aggravato (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. ritenuto che l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è aspecifico; i giudici di appello hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del valore significativo dei danni cagionati alle persone offese (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la doglianza con cui il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondata; la Corte di merito, con percorso argomentativo sintetico ma coerente con le risultanze probatorie, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante in considerazione del fatto che il danneggiamento ha interessato delle vetture danneggiate sulla pubblica via e, quindi, esposte alla pubblica fede (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., non rileva l'accidentale presenza del proprietario del bene danneggiato al momento della commissione del fatto qualora t l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare detto bene (vedi Sez. 2, n. 50655 del 10/11/2023, Rosso, Rv. 285688 -01); ritenuto che l'ultima censura con cui si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato, gravità che ha indotto i giudici di appello al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche unitamente alla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed al negativo comportamento processuale del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del reato di danneggiamento.

Questa Corte ha già chiarito che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolítio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 635, comma secondo, n. 1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di danneggiamento, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (informativa di reato, deposizione del teste Spiniello, querela sporta da [OSCURATO:PERSONA]) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di danneggiamento aggravato (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. ritenuto che l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto è aspecifico; i giudici di appello hanno correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della materiale condotta posta in essere e del valore significativo dei danni cagionati alle persone offese (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la doglianza con cui il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondata; la Corte di merito, con percorso argomentativo sintetico ma coerente con le risultanze probatorie, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante in considerazione del fatto che il danneggiamento ha interessato delle vetture danneggiate sulla pubblica via e, quindi, esposte alla pubblica fede (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., non rileva l'accidentale presenza del proprietario del bene danneggiato al momento della commissione del fatto qualora t l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare detto bene (vedi Sez. 2, n. 50655 del 10/11/2023, Rosso, Rv. 285688 -01); ritenuto che l'ultima censura con cui si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato, gravità che ha indotto i giudici di appello al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche unitamente alla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed al negativo comportamento processuale del ricorrente (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che la declaratoria d'inammissibilità preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del reato di danneggiamento. Questa Corte ha già chiarito che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolítio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio
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