CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 32759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2021, il Tribunale del Riesame di Torino confermava il decreto emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale il 27 aprile 2021, con il quale, nell'ambito di un articolato procedimento in tema di reati t-ibutari, era stato disposto il sequestro preventivo del profitto conseguito da una pluralità di soggetti indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], cui sono stati ascritt:„ in particolare, quattro episodi del reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, contestati al ricorrente ai capi 30, 40, 41 e 42. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale piemontese, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sollevando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti i vizi di violazione di legge, rispetto all'erronea applicazione dell'art. 10-quarer del d.lgs. n. 74 del 2000, di carenza e illogicità della motivazione. Nel premettere che al ricorrente è stato contestato al capo 30 di aver indebita:mente apposto il visto alla dichiarazione Iva 2019, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di utilizzare in compensazione un credito inesistente, la difesa sottolinea che, come si evince dalla documentazione allegata ai "nuovi motivi di riesame", l'indagato non avrebbe potuto mai dubitare della legittimità dell'operazione di acquisto immobiliare de qua. A riprova di ciò si evidenzia che l'acquisto era documentato da un rogito notarile ed era coerente con l'oggetto sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che comprendeva la prestazione di servizi relativi all'area logistica, per cui l'acquisto del centro polifunzionale era congruo agli occhi dell'imputato, il quale aveva operato diligentemente, verificando le scritture contabili e redigendo la "check list" per le verifiche di conformità. Doveva pertanto escludersi la consapevole partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite, ma di tali considerazioni l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto, mancando qualsiasi argomentazione circa l'elemento soggettivo del reato. Del tutto illogica sarebbe l'affermazione per cui il credito Iva era generato dall'acquisto di immobili da parte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e che ricorresse una delle ipotesi prese in considerazione dall'Agenzia delle Entrate idonee a generare un credito di imposta, e ciò sia perché si fa riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e non alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia e soprattutto perché l'acquisto concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rientrerebbe proprio tra le fattispecie indicate dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di un'operazione di acquisto o di importazione di beni ammortizzabili, idonea a generare un credito di imposta. Altrettanto illogica sarebbe l'affermazione secondo cui l'indagato avrebbe dovuto fare una verifica integrale delle scritture, non essendosi invece considerato che l'indagato aveva esaminato le fatture attive e passive relative al 2019, il verbale di assemblea straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il rogito di compravendita.Sarebbe, altresì, non corrispondente al vero l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'incarico all'indagato sarebbe stato conferito non dalla società, densi da [OSCURATO:PERSONA], che nella società non aveva alcun ruolo, essendo documentato che l'incarico è stato affidato a [OSCURATO:PERSONA] direttamente dal contribuente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), avendo [OSCURATO:PERSONA] ricoperto solo un ruolo di intermediario, come emerge dal verbale di assemblea straordinaria della [OSCURATO:PERSONA], che l'ordinanza avrebbe omesso di consultare. Per quanto concerne gli altri capi d'accusa, 40), 41), 42), relativi alla trasmissione dei modelli F24 da parte del dr. [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sarebbe inesistente: il Tribunale, a ben vedere, avrebbe addossato sul ricorrente le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che questi funge da intermediario e che egli, che è un ragioniere, collabora con [OSCURATO:PERSONA], che è un commercialista. Il provvedimento sarebbe privo di qualsiasi giustificazione, mancando un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione fattuale [OSCURATO:PERSONA] P ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cessazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 'Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione rispetto alle singole imputazioni provvisorie. In particolare, quanto al capo 30, nell'ambito del quale si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di aver concorso nel reato di indebita compensazione (con altri 4 indagati) apponendo il visto di conformità sulla dichiarazione Iva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., beneficiaria di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, i giudici cautelari hanno rimarcato l'esistenza degli elementi indicativi dell'anomalia della operazione da cui è scaturito il credito inesistente, credito peraltro del tutto sproporzionato rispetto all'andamento della società e al volume di affari e non in linea cori le liquidazioni Iva dei trimestri precedenti, il che avrebbe dovuto comportare una verifica integrale della documentazione, a nulla rilevando che l'acquisto sia stato perfezionato con atto pubblico, essendo invece significativo nell'ottica accusatoria, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] non era il soggetto che aveva tenuto le scritture contabili e, dall'altro, che l'incarico di apporre il visto gli era stato conferito al ricorrente non dall'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], ma da un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun ruolo nella compagine societaria. Quanto ai capi 40, 41 e 42, in cui [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere per avere presentato telematicamente nel 2020 i modelli F24 attraverso i quali le società PG Master, Costruzioni generali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano utilizzato crediti di imposta inesistenti, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che si tratta di crediti che a livello documentale non risultavano dalla dichiarazione modello unico 2019, posto che la prima delle due società non aveva proprio presentato la dichiarazione, mentre le altre due non avevano indicato il quadro corrispondente della dichiarazione, dove dovevano essere riportati i costi sostenuti. Né poteva considerarsi neutra la circostanza evidenziata dalla difesa, secondo cui gli incarichi professionali erano stati conferiti da [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva alcuna posizione formale nell'ambito delle tre società, per cui non era chiaro a che titolo questi avesse incaricato [OSCURATO:PERSONA] di seguire le società beneficiarie dei crediti inesistenti. Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibi:i, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio (soprattutto per quanto concerne l'integrazione dell'elemento soggettivo), nelle successive evoluzioni del procedimento penale, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta