CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 30826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Crotoneudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2026 il Tribunale di Crotone,quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diriconoscimento dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con duesentenze, relativi a violazioni dell'art. 337 cod. pen. commesse in data01/11/2017 e in data 20/05/2018, ritenendo insufficiente, quale prova dellaesistenza di un medesimo disegno criminoso, la contiguità spazio-temporale el'omogeneità dei titoli di reato, dal momento che l'argomento addotto dalladifesa, dell'avere il condannato percepito i frequenti controlli delle Forzedell'ordine, dovuti alla sua sottoposizione ad una misura di prevenzione, come unaccanimento nei suoi confronti, depone per la occasionalità delle varie reazioni, equindi per l'assenza di una programmazione unitaria.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione.Il ricorrente ha rispettato l'onere di allegare gli elementi specifici dimostratividell'unicità del disegno criminoso, in particolare documentando i molti controlli acui egli è stato sottoposto nel periodo in questione, e che ha percepito comevessatori. L'ordinanza, invece, non ha applicato il principio giurisprudenzialesecondo cui la programmazione unitaria può essere anche solo generica, hanegato, con motivazione manifestamente illogica, la sussistenza di unaomogeneità tra i reati commessi, mentre trattasi di due violazioni dellamedesima norma, ed ha affermato che esse sono state occasionali senza alcunesame concreto delle condotte tenute.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. L'ordinanza impugnata è motivata in modo sufficientemente approfonditoe non manifestamente illogico, e risulta avere valutato tutti gli argomentiprospettati dal ricorrente, ed avere esaminato le due sentenze depositate. Lasua conclusione, che non sia dimostrata la sussistenza di un unico disegnocriminoso tra i due episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi ad oltre seimesi di distanza, risulta fondata sugli elementi tratti dai provvedimenti allegati,costituiti da sentenze definitive, il cui contenuto non può essere oggetto dirivalutazione da parte del giudice dell'esecuzione.Il Tribunale ha applicato correttamente il consolidato principio di questaCorte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Esaminando la sussistenza di tali indici, il Tribunale ha correttamenteevidenziato che tra le condotte tenute, e non tra i titoli di reato, comeerroneamente riportato dal ricorrente, non vi è omogeneità, stanti le ben diverseoccasioni della reazione violenta, e le diverse modalità di questa. Non vi èneppure una effettiva vicinanza temporale, essendo stati i fatti commessi adistanza di oltre sei mesi. E' logica poi l'affermazione che l'eventuale, e nondimostrata, insofferenza ai controlli di polizia, percepiti come vessatori, noncostituisce un indice di programmazione unitaria di tutte le condotte, ma al piùun movente per le singole reazioni violente, compiute però occasionalmente.La distanza temporale e il numero limitato di tali reazioni impediscono diipotizzare che il ricorrente abbia deliberato, con un programma criminoso almenogenerico, di opporsi in modo aggressivo ai controlli di polizia, in quanto è logicoritenere che, se avesse programmato di tenere tale condotta, avrebbe reagitoabitualmente e continuativamente con violenza o minaccia ai controlli, a cui èstato sicuramente sottoposto in modo frequente, essendo in quel periodosottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, secondoquanto da lui affermato nel ricorso. La presenza di due singoli accertamenti ditale reato, distanti del tempo, rende logica la valutazione del giudicedell'esecuzione, che si sia trattato di condotte occasionali, dettate da circostanzeparticolari e compiute sulla base di una spinta criminosa insorta in quelmomento.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]