CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che l'esclusione della particolare tenuità del fatto è stata adeguatamente motivata (in relazione all'allontanamento di circa 1 km dall'abitazione, intento a fare l'autostop) con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che la motivazione della sentenza di appello dà conto delle ragioni per cui ha disatteso la tesi difensiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere