Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 13458/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O Sul ricorso n. 2688/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] 1984 SAS di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata 13 gennaio 2017.

Visto l’atto depositato il 29 dicembre 2020 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 2688/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] 1984 SAS di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata 13 gennaio 2017. Visto l’atto depositato il 29 dicembre 2020 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4
Decreto Cassazione n. 13458/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris