Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 26094/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del suddetto imputato avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quella stessa città in data 24 maggio 2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., è generico posto che replic:a la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto) e nella sentenza impugnata (segnatamente, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come la motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all'affermazione di responsabilità sia esente da vizi logici e giuridici); Ritenuto che il motivo di ricorso il motivo di ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore 2 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse del suddetto imputato avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quella stessa città in data 24 maggio 2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., è generico posto che replic:a la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto) e nella sentenza impugnata (segnatamente, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come la motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all'affermazione di responsabilità sia esente da vizi logici e giuridici); Ritenuto che il motivo di ricorso il motivo di ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore 2 s
Sentenza Cassazione n. 26094/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris