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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03044/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 055NBW1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 043KTR2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sulla responsabilità dei due ricorrenti adeguatamente vagliata dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non manifestamente viziati); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis2l,1£) /12/2021. [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente ErSi [OSCURATO:PERSONA] tanzo D E"Fr"57- -77—

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 055NBW1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 043KTR2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sulla responsabilità dei due ricorrenti adeguatamente vagliata dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non manifestamente viziati); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis2l,1£) /12/2021. [OSCURATO:PERSONA] l'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente ErSi [OSCURATO:PERSONA] tanzo D E"Fr"57- -77—
Sentenza Cassazione n. 03044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris