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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04146/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA], per aver questi riportato condanna divenuta definitiva, per delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 31 luglio 2006.

Ritenuto che il motivo addotto, a mezzo del difensore (erronea applicazione della legge n. 241 del 2006) è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Considerato, infatti, che la censura fonda sul presunto errore di aver indicato, come reato rispetto al quale è stato concesso il beneficio dell'indulto, quello di associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., in luogo di quello di tentata estorsione di cui al capo U della sentenza della Corte di assise di appello emessa in data 18 febbraio 1999.

Rilevato, invero, che la motivazione del provvedimento impugnato, al di là del provvedimento con il quale è stato concesso il beneficio (indicato nella condanna alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 1549,37 di multa emessa dalla Corte di assise di appello in data 19 settembre 1999 divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2000), ha espressamente e compiutamente indicato l'avverarsi della condizione di revoca del beneficio concesso, per essere stato Paviglianiti condannato alla pena di anni dieci di reclusione (con sentenza divenuta irrevocabile in data 9 settembre 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]) per reato associativo contestato con condotta perdurante, dal 2005.

Considerato che è stato accertando, in sede esecutiva, il protrarsi della permanenza almeno sino al 21 dicembre 2010 (cfr. penultima pagina del provvedimento impugnato) e che quindi risulta la commissione di delitto non colposo per il quale è prevista la pena non inferiore a due anni, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 (agosto 2006).

Reputato, dunque, irrilevante l'eventuale errore in cui il Giudice dell'esecuzione sarebbe incorso nell'indicare ill reato in relazione al quale l'indulto è stato concesso.

Ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA], per aver questi riportato condanna divenuta definitiva, per delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 31 luglio 2006. Ritenuto che il motivo addotto, a mezzo del difensore (erronea applicazione della legge n. 241 del 2006) è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Considerato, infatti, che la censura fonda sul presunto errore di aver indicato, come reato rispetto al quale è stato concesso il beneficio dell'indulto, quello di associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., in luogo di quello di tentata estorsione di cui al capo U della sentenza della Corte di assise di appello emessa in data 18 febbraio 1999. Rilevato, invero, che la motivazione del provvedimento impugnato, al di là del provvedimento con il quale è stato concesso il beneficio (indicato nella condanna alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro 1549,37 di multa emessa dalla Corte di assise di appello in data 19 settembre 1999 divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2000), ha espressamente e compiutamente indicato l'avverarsi della condizione di revoca del beneficio concesso, per essere stato Paviglianiti condannato alla pena di anni dieci di reclusione (con sentenza divenuta irrevocabile in data 9 settembre 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]) per reato associativo contestato con condotta perdurante, dal 2005. Considerato che è stato accertando, in sede esecutiva, il protrarsi della permanenza almeno sino al 21 dicembre 2010 (cfr. penultima pagina del provvedimento impugnato) e che quindi risulta la commissione di delitto non colposo per il quale è prevista la pena non inferiore a due anni, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 (agosto 2006). Reputato, dunque, irrilevante l'eventuale errore in cui il Giudice dell'esecuzione sarebbe incorso nell'indicare ill reato in relazione al quale l'indulto è stato concesso. Ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
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