CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17371/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dal teste Pelliccia in sede di indagini preliminari, sono indeducibili poiché ripetitivi di censura già correttamente disattesa e, perciò, privi di confronto con la sentenza impugnata (cfr., a pag. 1 e 2 della motivazione, oltre al valore del riconoscimento effettuato nel corso delle indagini, le ulteriori circostanze individualizzanti derivanti dal riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] e dalla corretta individuazione della località di residenza in località Lago di Colonnelle); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla spiccata personalità criminale dell'imputato e sulle ulteriori ragioni ostative alla concessione dell'invocato beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]