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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36811/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta alla base del trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 - 5 della sentenza impugnata)e prospetta una inverosimile ricostruzione alternativa del quadro probatorio; che i motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; osservato, peraltro, che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta alla base del trattamento sanzionatorio e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 - 5 della sentenza impugnata)e prospetta una inverosimile ricostruzione alternativa del quadro probatorio; che i motivi non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; osservato, peraltro, che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre
Sentenza Cassazione n. 36811/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris