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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2019

ECLI:EU:T:2019:793
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0101_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (imot.bg) (causa T‑101/19) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo imot.bg – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 15‑19)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo imot.bg [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, §§ 1, b), e 3] (v. punti 22, 24‑28, 51)

3. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 30‑32)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, §§ 1, b), e 3] (v. punto 46)

5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, § 1, d)] (v. punto 49) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 (procedimento R 999/2018‑2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo imot.bg come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] OOD è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0101_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (imot.bg) (causa T‑101/19) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo imot.bg – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)] (v. punti 15‑19) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo imot.bg [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, §§ 1, b), e 3] (v. punti 22, 24‑28, 51) 3. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punti 30‑32) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, §§ 1, b), e 3] (v. punto 46) 5. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, § 1, d)] (v. punto 49) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 (procedimento R 999/2018‑2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo imot.bg come marchio dell’Unione europea. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] OOD è condannata alle spese.
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