CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da l la [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difesa da gli Avv.ti Giovanni F. Casucci e prof. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , in Roma , via Sant’[OSCURATO:PERSONA],96 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] I.C.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) non costituito -intimato- avverso la sentenzan. 2775/2017 d e l la Corte di Appello di Bologna . Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2007 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto davanti al Tribunale di Bologna la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] I.C.P. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.),addebitand ole Oggetto: Mutatio e emendatio libelli; tutela design industriale di avere iniziato la produzione e commercializzazione di manufatti (animali marini, oltre a una automobile, una "Vespa" e un aeroplano) che imitavano lo stile di quelli prodotti da [OSCURATO:PERSONA]. Ha, quindi , chiesto al Tribunale di accertare la concorrenza sleale praticata a suo danno in rapporto a tutte e tre le ipotesi contenute nell'art. 2598 c.c. La ricorrente ha chiesto anchedi ordinare alla convenuta la cessazione della produzione e della commercializzazione, il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti in circolazione ed il risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto il rigetto delle domande attoree e,in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità dei modelli azionati da Thuns.p.a. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1108/2010,ha respinto «le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e le domande riconvenzionali da questa proposte», provvedendo altresì sulle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto la validit à dei modelli azionati da T hun s.p.a., ma ha affermato che i prodotti della convenuta non costituiscono violazione delle privative di [OSCURATO:SOCIETA]. , respingendo altresì le domande attoree basate sulla tutela autorale dei modelli e sulle norme in materia di concorrenza sleale. Avverso la pronunzia del Tribunale ha proposto appello Thuns.p.a. Nel costituirsi, la società appellata ha chiesto l'integrale rigetto dell'impugnazione. Nelle more della causa di appello, la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita. Il processo è stato riassunto dalla ricorrente nei confronti del "[OSCURATO:PERSONA] I.C.P. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (che non si è costituito in giudizio). A seguito del fallimento, [OSCURATO:SOCIETA]. (alla luce degli arti. 52 e 93 l . fall.) ha rimodulato le proprie pretese. Precisamente, nel corso dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, successivamente alla riassunzione del giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ha esplicitamente dichiarato di rinunziare all'azione (risarcitoria) nei confronti di quest'ultimo. In altri termini, [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare a « qualsiasi pretesa risarcitoria e comunque creditoria in relazione ai fatti che hanno dato origine al questo giudizio». Ha ribadito, però «il proprio interesse a ottenere una pronuncia che sancisca l'illegittimità dell'immissione in commercio di ninnoli quali quelli per cui è causa.». La ricorrenteha, in proposito, ritenuto di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di scindere le domande di accertamento e quelle di condanna, riservando solo queste ultime alla competenza e al rito esclusivi del tribunale fallimentare. La Corte di Appello di Bologna con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello confermando la decisione di I grado. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha prop osto ricorso per Cassazione con cinquemotivi. La ricorrente ha presentato memorie ex art. 380 bis c.p.c. L’intimato fallimento nonha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente deduce con pluralità di mezzi (ma i l primo motivo viene qui posposto per le ragioni logico-giuridiche che seguiranno) la: 2.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e dei principi generali in tema di non contestazione e ammissione di fatti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e per avere violato gli artt. 2697, co mma 1 , c.c. e 2598 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. L a Co rte avrebbe errato nell’addebitare a Thuns.p.a. di non avere fornito la prova di un fatto (la presenza del termine "thun" quale meta-tag nel sito internet di [OSCURATO:SOCIETA]. ) che non aveva bisogno di essere provato (art. 115 , comma1, c.p.c.), in quanto non specificamente contestato da [OSCURATO:SOCIETA]., ed anzi esplicitamente ammesso da quest'ultima. La non contestazione sarebbe un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrebbe astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato. I l Giudice avrebbe dovuto (in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza di primo grado) accogliere la domanda di accertamento della concorrenza sleale (ex art. 2598 c.c.) praticata da parte avversa contro [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente e già appellante). 2.1Il motivo è inammissibile . La Corte di Appello ha, comunque, valutato la fondatezza dell’eccezione utilizzando non le argomentazioni censurate, ma la circostanza che la ricorrente non ha dedotto «quale meta tag, tra quelli che il linguaggio htlm dei browers, sia stato utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel suo sito internet, e soprattutto non fornisce alcuna prova della durata temporale dell’utilizzo(che controparte vuole limitata ad un breve periodo) e dell’efficacia del meta tag stesso, ossia della sua idoneità a porre [OSCURATO:SOCIETA]. in cima alle ricerche effettuate dagli utenti a mezzo dei motori di ricerca» e ha ritenuto che il documento allegato alla memoria non fosse sufficiente a costituire prova adeguata ed anzi mostrasse esclusivamente una funzione diversa del meta tag utilizzato non idonea a produrre gli effetti lesivi della concorrenza lamentati. È indubitabile che oggi si pretenda in sede di l egittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).3. O messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (motivo deducibile in assenza di "doppia conforme" sul punto nei gradi di merito). Nel respingere il motivo di appello già esaminato retro con i primi due motivi del presente ricorso, la Corte avrebbe omesso di considerare le allegazioni in fatto con le quali [OSCURATO:SOCIETA]. aveva univocamente dedotto che il termine "thun" era stato usato da [OSCURATO:SOCIETA]. quale meta - tag nel proprio sito nel linguaggio html e che, tramite tale indebito espediente, era riuscita a porsi in cima alle ricerche effettuate dagli utenti a mezzo dei motori di ricerca. 3.1Il motivo è assorbito per quanto precisato sub 2.1. 4.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, co mma 3 , e 115 comma1, c.p.c. in relazione all'articolo 360, c o mma 1, n. 4, c.p.c. per avere negato ingresso nel giudizio di appello a due documenti (comprovanti il valore artistico dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA]. ) la cui produzione doveva essere giudicata ammissibile a mente dell'art. 345,comma 3 , c.p.c. Si tratta di document i che — per essere stati formati successivamente alla conclusione del processo di primo grado (e comunque dopo la scadenza del termine per la produzione di documenti in prime cure ex art. 183 , co mma 6 , n. 2 , c.p.c.) — non avrebbero potuto (per loro natura)essere prodotti nel processo di Igrado. 4.1 Il motivo è inammissibile. Questa Corte si è già espress a sui criteri e i parametri in base ai quali accertare il valore artistico per la tutela dell’industrial design anche in un giudiziogià intercorso tra le parti presso il Tribunale e la Corte di Appello di Venezia (Cass., n. 7477/2017) delibando che « il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass. 13 novembre 2015, n. 23292). Si tratta di criteri fondati su elementi indiziari del gradiente artistico dell'opera di design, mancando i quali -si è detto - il giudice potrebbe ricorrere all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei a fornirgli utili elementi valutativi (Cass. 29 ottobre 2015, n. 22118)». La sentenza impugnata evoca tali criteri e dopo aver dichiarato l’inammissibilità dei documenti esibiti osserva, nel merito, che comunque gli stessi non sono adeguati per integrare i parametri evocati. Trattasi di valutazione di merito, adeguatamente motivata, non sindacabile in sede di legittimità. 5.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, n. 10, l.22 aprile 1941, n. 633, così come aggiunto dall'art. 22 d.lgs. n. 95/2001, in attuazione dell'art. 17 Direttiva 98/71/CE, in relazione all'art.360, comma1, n. 3, c.p.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.) per avere negato valore artistico alle opere (c.d. "industrial design") di [OSCURATO:PERSONA] impiegando criteri giuridici diversi da quelli normativamente fissati e precisati in sede di legittimità. 5.1Il motivo è assorbito per quanto precisato sub 4.1. 6.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c. (nonché dei principi generali in tema di emendatioe mutatio libelli e relativi alla modificazione della domanda consentita ai sensi dell'art. 183 cit.), in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il vizio denunziato risiederebbe, in sintesi, nella erronea dichiarazione di inammissibilità di un motivo di appello da parte della Corte basata sulla asserita tardiva allegazione in primo grado ad opera della odierna ricorrente di un fatto (la presenza del termine "thun" quale meta-tag nel sito internet di [OSCURATO:PERSONA]) rientrante nella (già proposta) domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (domanda avanzata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sin dall'atto di citazione originario). In contrasto con quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'allegazione del fatto testé indicato (poi trasfuso nel motivo di appello dichiarato per errore inammissibile) con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che pure d o ve va ritenersi del tutto legittima [ costituendo una emendatio libelli consentita, in conformità ai principi (in tema di emendatio ammissibile) fissati dalla Corte di legittimità] non è tuttavia doglianza idonea a conseguire alcun risultato, risultando l’intero ricorso sostanzialmente inammissibile-infondato sotto ogni profilo. 6.1 La censura è infatti assorbita dal l’inammissibilità degli altri motivi e perciò inidonea a far conseguire un utile risultato al ricorrente. 7. I n conclusione: i l secondo e quarto motivo del ricorso sono inammissibili, assorbiti il terzo e il quinto; il primo motivo è assorbito dall’inammissibilità degli altri. Nulla spese per difetto di attività difensiva della intimata curatela. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d