CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 35661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 10 novembre 2022, con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. commesso dall'aprile 2016 con condotta perdurante, quale appartenente all'associazione camorristica denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini/Schisa/Aprea/Casella", con il ruolo di mero partecipe al clan Casella (avendo il G.i.p. escluso la sua contestata qualità di dirigente e organizzatore dello stesso). 1.1. Il Tribunale ha rinviato, per la ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza, all'ordinanza emessa dal primo giudice, sottolineando che dalle dichiarazioni di più collaboratori e soprattutto dalle molte intercettazioni svolte per anni, è emersa l'esistenza di un "cartello" di associazioni camorristiche di tipo familiare, le quali a partire dagli anni 2015-2016 hanno realizzato una struttura associativa sovraordinata ai singoli gruppi. In ordine al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i gravi indizi di colpevolezza consistono nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalorate da alcune intercettazioni telefoniche effettuate in particolare nell'anno 2020, relative sia alla sussistenza del predetto clan Casella, sia alla partecipazione ad esso dell'indagato. Sul punto il Tribunale ha ritenuto, respingendo la diversa tesi difensiva, che è priva di effetto preclusivo la sentenza pronunciata il 07 ottobre 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. contestatogli come partecipe al clan Casella dal marzo 2013, sia perché tale sentenza non è ancora definitiva, sia perché la presente contestazione si basa su dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese in epoca successiva, sia su intercettazioni svolte dall'ottobre 2019 al settembre 2022. In particolare le dichiarazioni successive a quella sentenza, in parte richiamate nella motivazione dell'ordinanza, si connotano per costanza, chiarezza e precisione, anche circa le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], e si riscontrano reciprocamente. L'inserimento del clan Casella nel predetto cartello di associazioni camorristiche è poi confermato dalle vicende successive alla scarcerazione dei fratelli Casella, tra cui il ricorrente, e di altri membri del clan dopo la sentenza assolutoria sopra indicata, vicende consistenti sia nel coinvolgimento dei primi in una tentata estorsione in danno di un parcheggiatore abusivo, sia nel loro intervento, emergente da intercettazioni telefoniche, dopo l'agguato avvenuto il 29 ottobre 2020 in danno di un altro appartenente al clan e loro familiare, [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Tribunale ha infine confermato l'ordinanza genetica anche quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la gravità dei fatti, la personalità di [OSCURATO:PERSONA], già pregiudicato per reati di furto, rapina e porto d'armi, e l'insussistenza di emergenze che superino la doppia presunzione di sussistenza di tali esigenze e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura il vizio di motivazione dell'ordinanza, per avere ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 192 cod.proc.pen. L'unico collaboratore di giustizia che ha fatto un riferimento specifico a [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non sono però riscontrate da quelle di altri collaboratori. Non costituiscono un riscontro le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che non ha neppure riconosciuto in fotografia il ricorrente, essendo illogica la giustificazione del Tribunale secondo cui tale mancato riconoscimento è attribuibile alla pluralità di riconoscimenti che quel dichiarante era stato chiamato ad effettuare. Inoltre lo Schisa ha solo detto di sapere che anche [OSCURATO:PERSONA] faceva parte del clan, senza però riferire la fonte di tale conoscenza. Similmente irrilevanti, quale riscontro, sono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto la foto di [OSCURATO:PERSONA] solo come quella di un membro di tale famiglia, del quale però non ricordava il nome: la sua dichiarazione, infatti, descrive l'indagato solo come membro del clan Casella, ma non ne riferisce neppure l'eventuale partecipazione alle attività criminose di questo. Sostanzialmente generiche sono, infine, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha solo riferito di una partecipazione del predetto ai traffici di droga compiuti dalla sua famiglia. Gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono quindi insufficienti, perché costituiti solo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pipolo, prive però di un valido riscontro. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve perciò essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso, pur essendo dichiaratamente articolato secondo lo schema della violazione di legge, si sostanzia nella descrizione di un vizio motivazionale relativo alla valutazione degli indizi effettuata dal Tribunale di riesame, sollecitando di fatto la Corte a sovrapporre ad essa una loro inammissibile rivalutazione. Deve ricordarsi che già la sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 ha dettato il principio secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». Tale principio è stato costantemente ribadito, ad esempio dalle sentenze Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. E' peraltro sempre necessario ribadire che, nell'esaminare la correttezza dei provvedimenti emessi in fase cautelare, deve tenersi conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le molte conformi). E' poi principio noto che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965) 1.2. Alla luce di tali principi, il ricorso risulta infondato, perché non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Questa risulta sufficiente, congrua e non illogica, in quanto si riporta alla valutazione degli indizi e della loro gravità effettuata nella corposa ordinanza genetica e riesamina tali elementi, sia pure succintamente, alla luce delle osservazioni mosse dalla difesa. Il ricorrente non censura questa tecnica motivazionale, ma deve comunque ribadirsi che «In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza.» (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628). Nel presente caso il rinvio all'ordinanza genetica è reso necessario dall'ampiezza di quest'ultima, in quanto emessa a carico di molti indagati e a seguito di indagini durante circa sei anni, riunendo una pluralità di filoni investigativi sorretti da un numero molto elevato di intercettazioni, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. 1.3. Il ricorrente sostiene che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non convergenti, ma tale affermazione è infondata. Dalla semplice lettura degli stralci di tali dichiarazioni, in parte riportati nell'ordinanza impugnata e in parte allegati al ricorso, tale asserito vizio non emerge con evidenza tale da consentire di ritenere manifestamente illogica la decisione del Tribunale del riesame, che lo ha escluso. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio reso il 20 dicembre 2019, colloca [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan omonimo, quale soggetto dedito principalmente ai traffici di droga, e pur riferendo tale informazione per sentito dire risulta attendibile, perché dalle dichiarazioni precedenti, specifiche riguardo ai ruoli ricoperti dai fratelli del ricorrente, risulta evidente il suo stabile inserimento nel contestato 'cartello' delle associazioni criminose e la sua diretta conoscenza delle attività svolte proprio dal clan Casella. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è stato molto dettagliato nel descrivere i componenti del clan Casella tra il 2018 e il 2021, tra i quali menziona il ricorrente descrivendolo come «il fratello di Eduardo più piccolo che è grasso», e le loro attività (dopo la scarcerazione dei Casella, Eduardo e detto fratello si recavano a comprare droga da un membro della famiglia Silenzio), nonché nel riferire la loro opposizione al clan [OSCURATO:PERSONA] XX-[OSCURATO:PERSONA], contro il quale essi si allearono con i D'Amico e i [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di questi due collaboratori, quindi, risultano convergenti con quelle di [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan rivale [OSCURATO:PERSONA] XX-[OSCURATO:PERSONA], di cui lo stesso ricorrente ammette la rilevanza e precisione. [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni riportate nell'ordinanza impugnata, ha infatti confermato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan omonimo, l'attività illecita da questo svolta, il suo collegamento con il clan [OSCURATO:PERSONA] e la sua rivalità, invece, con i [OSCURATO:PERSONA] XX-[OSCURATO:PERSONA]. Solo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] risultano, in effetti, generiche e poco rilevanti, limitandosi egli, peraltro concordando con gli altri dichiaranti, a confermare l'appartenenza del ricorrente al clan Casella. Le varie dichiarazioni valutate dal Tribunale del riesame sono quindi convergenti e si riscontrano a vicenda, essendo anche provenienti, almeno in parte, da fonti dirette, che riferiscono cioè fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza e percezione, nonché da fonti autonome, cioè da soggetti appartenenti a gruppi camorristici diversi o addirittura rivali, circostanza che impone di escludere qualunque previo accordo tra loro. In materia di convergenza, infatti, deve applicarsi il principio secondo cui «In tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferire genericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in essere dal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costui nei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati)» (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Rv. 277393). 1.4. Il ricorrente non si confronta, peraltro, con l'ordinanza impugnata laddove essa valuta l'esistenza di altri riscontri individualizzanti circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan omonimo, costituiti dalle intercettazioni che lo coinvolgono. Il ricorso, infatti, tace del tutto su questo elemento, che invece è stato ampiamente valutato nell'ordinanza genetica, con particolare riferimento alle intercettazioni successive all'attentato subito il 29 ottobre 2020 da [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan, e che è richiamato anche dal Tribunale del riesame, che nella nota alla pagina 15 cita la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altro partecipe al sodalizio criminoso, in merito alla necessità di sparare ad un soggetto da cui il secondo ha ricevuto uno sgarbo. 1.5. La medesima omissione del necessario confronto con il provvedimento impugnato si ravvisa in relazione all'ulteriore elemento di riscontro indicato dal Tribunale del riesame. In un'altra nota della pagina 15 dell'ordinanza si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] risulta avere partecipato ad una estorsione in danno del parcheggiatore abusivo [OSCURATO:PERSONA] (reato per il quale i suoi fratelli maggiori Giuseppe ed Eduardo furono sottoposti a fermo in data 11 ottobre 2021), in quanto la vittima ha dichiarato di essere stato convocato alla presenza di esponenti del clan Casella, i quali formularono la richiesta estorsiva, da [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente ad un altro soggetto, gli intimò con modi minacciosi di recarsi a tale incontro. 1.6. Diversamente da quanto adombrato dal ricorrente, quindi, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono supportate da riscontri individualizzanti, sufficienti per confermare, nella fase cautelare, la sussistenza di gravi indizi di reità per il reato a lui ascritto. L'ordinanza impugnata risulta quindi adeguatamente motivata in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, il quale non si confronta neppure interamente con la sua motivazione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. A tale decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando, la presente decisione, la rinnessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese