CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 09349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto meramente assertivo e confutativo, inidoneo a evidenziare alcun vizio di legittimità della decisione impugnata che, con argomentazioni adeguate, puntuali e non manifestamente illogiche, ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità della doglianza, in quanto incentrata, al pari del motivo in esame, sulla pretesa rilevanza di un imprecisato malessere fisico dell'imputato al fine di ottenere l'esclusione dell'elemento psicologico del reato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.