CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura per notar Cimmarusti del 24.10.2019, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Spagna, n. 15, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione -[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Unità d’Italia, n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alcontroricorso; ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. [OSCURATO:PERSONA] s.a. - c.f. /p.i.v.a. PL5540311775 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore INTIMATA avverso la sentenza n. 1744dei 16.11/2.12.2022 della Corte d’Appello di Bari , udita la relazione nella camera di consiglio del 27novembre2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. I n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] bilistici” (“F.S.E.”) s.r.l. e la “[OSCURATO:PERSONA] del Sud” s.r.l. – poi fusa per incorporazione nella“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. – stipula vano un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di ristrutturazione e ammodernamento (“contratto di revamping”)di n. 15 automotrici aziendali tipo “Breda ID 19 ” . Con successivo contratto, siglato in data 2.1.2009 , la “F .S.E. ” affida va in appaltoalla “[OSCURATO:PERSONA]” i lavori di manutenzione d e i treni ATR 220 . Insorgeva controversia tra la “F.S.E.” e la “[OSCURATO:PERSONA]” circa i termini di rinegoziazione del contratto di “revamping”. Lacontroversia veniva definita con lodo arbitrale del 30.4.2012 (passato in giudicato in data 15.6.2013), lodo con il quale, peraltro, veniva dichiarato consensualmente risolto il contratto di “revamping”e con il quale, “preso atto che le manutenzioni sugli ATR 220 [dovevano] essere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] anche per il periodo successivo al primo biennio di esecuzione [del Contratto di Manutenzione], [ si e ra] disposto che l’acconto di € 4.278.856,56 già ricevuto [da [OSCURATO:PERSONA] sulla base del contratto di “revamping”][valesse] come acconto per le manutenzioni che [OSCURATO:SOCIETA]andrà ad eseguire sulle nuove carrozze (ATR 220) da recuperarsi in occasione degli stati di avanzamento in ragione del 30% su ogni fattura”. A decorrere dal 20.6.2016 il contratto di manutenzione non aveva più avuto esecuzione tra le parti(cfr. ricorso, pag. 7 - 9) . 2.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la “ [OSCURATO:PERSONA] ” adiva il Tribunale di Bari. Esponeva che erano rimasti insoluti , per l’importo di euro 1.259.959,92, i corrispettivi ad essa dovuti per le prestazioni eseguite in virtù del contratto di manutenzione nel periodo compreso tra il mese di novembre 2014ed il mese di marzo2015. Chiedeva ingiungersi alla “F.S.E.” il pagamento de i corrispettivi anzidetti , oltre interessie spese di lite (cfr. ricorso, pag. 9) . 3.Con decreto n. 3798/2015 il Trib unale di Bari pronunciava l’ ingiun zione . 4.Con citazione notificata il 2.11.2015 l a “F.S.E.” proponeva opposizione. Deducevache vantava nei confronti della ricorrente un credito certo, liquido ed esigibile dell’importo di euro 5.663.201,68, credito che eccepiva in compensazione fino a concorrenza del minor importo dell’avversa pretesa. Chiedeva dunque revocare l’opposta ingiunzione e in via riconvenzionale condannare la controparte al pagamento della somma di euro 4.403.242,16, risultante –a suo favore - dalla parziale compensazione delle opposte ragioni . 4.1.Si costituiva la “ Fi l ben” . Instava per il rigetto dell’opposizione, per la conferma dell’ingiunzione e per la condanna dell’opponente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.025.062,77, pari ai corrispettivi dovuti per le prestazioni di manutenzione rese nel periodo aprile 2015/dicembre 2015(cfr. ricorso, pag. 10) . 4.2.Con atto depositato in data 9.12.2016 spiegava volontario intervento la “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.(“Pesa”). 5. C on sentenza n. 7 33 /201 8 il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione, confermava il decreto opposto, rigettava e dichiarava inammissibile ogni ulteriore domanda e regolava le spese di lite(cfr. ricorso, pag. 11). 6.Proponeva appello la “F.S.E.” . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]”. Si costituiva la “Pesa”. 7.Con sentenza n. 1744/2022 la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame eregolava le spese del grado. Evidenziavala Corte di Bari, in ordine al primo motivo di gravame – con cui la “F.S.E.” aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stata implicitamente riconosciuta la validità del contratto di manutenzione in data 2.1.2009 e dunquene era stato omesso il rilievo di nullità per “violazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di affidamento di appalti di servizi da parte di pubbliche amministrazioni o di soggetti alle stesse equiparati che la [“F.S.E.”] quale organismo di diritto pubblico e, in ogni caso, [quale]impresa pubblica era tenuta ad applicare”(così sentenza d’appello, pag. 6) – che “l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo non conteneva alcun riferimento alla supposta nullità del contratto di manutenzione del 2 gennaio 2009” (così sentenza d’appello, pag. 17). Evidenziava altresì che le circostanze di fatto cui la nullità del contratto di manutenzione era correlata, “oltre a non essere state allegate nel giudizio di primo grado,non [emergevano] dagli atti del processo, in mancanza di alcuna attività istruttoria chiesta ed espletata nel giudizio dinanzi al tribunale”(così sentenza d’appello, pagg. 17 -18). Evidenziava ulteriormente che le medesime circostanze di fatto risultavano ancorate all’ordinanza, prodotta in appello,emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 29.1.2018 e tuttavia trattavasi di provvedimento la cui efficacia probatoria non era assimilabile a quella di una sentenza di condanna pronunciata all’esito del dibattimento (cfr. sentenza d’appello, pag. 18). Evidenziava del resto che la produzione in appello dell’ordinanza del g.i.p. doveva reputarsi inammissibile, perché si riferiva “a circostanze di fatto che non [emergevano]dagli atti di causa ritualmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado”; che, quindi, l’allegazione della medesima ordinanza aveva comportato l’ “ introduzione di un tema di indagine completamente nuovo sul quale il tribunale non si [era] pronunciato”; che in pari tempo il rilievo officioso della nullità [avrebbe postulato]che la nullità “[fosse emersa]dagli atti di causa già ritualmente acquisiti al processo nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall’articolo 183 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 18). Evidenziava per altro verso, la corte distrettuale, che risultava dagli atti che antecedentemente alla pronuncia del decreto ingiuntivo n. 3798/2015 - che aveva originato la controversia- la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva chiesto ed , in data 9.4.2015 , ottenuto altro decreto ingiuntivo, ovvero il decreto n. 1710/2015, parimenti fondato sul contratto di manutenzione del 2.1.2009 ; che propriamente siffatto decreto, concernenteil corrispettivo delleprestazioni di manutenzione rese dalla “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo pr otrattosi fino al 31 ottobre 2014 , era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione(cfr. sentenza d’appello, pagg. 18 - 19) . Evidenziava dunque che il giudicato correlantesi al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 faceva stato non solo in ordine alla sussistenza e validità del rapporto intercorrente tra le parti,ma anche in ordine alla insussistenza di fatti impeditivi o estintivi non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione(cfr. sentenza d’appello, pag. 19). Evidenziavaconseguentemente che, in virtù della efficacia di giudicato che il decreto ingiuntivo n. 1710/2015 non opposto esplicava , era p recluso alla “F.S.E.” “sollevare questioni che- come quella della nullità del contratto posto a base del provvedimento monitorio -tendonoa sovvertire l’implicita statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto, circa la validità del vincolo contrattuale” (così sentenza d’appello, pag. 20). Evidenziava per altro verso ancora, la corte territoriale, che destituito di fondamento era pur l’assunto dell’appellante secondo cui, in dipendenza della sua natura di ente pubblico, avrebbe dovuto “osservare le disposizioni normative che concern ono l’ attività negoziale della P ubblica A mministrazione ” (così sentenza d’appello, pag. 20). Evidenziava invero che a tal riguardo esplicava valenza dirimente l’ordinanza n. 11983/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (così sentenza d’appello, pag. 21). Evidenziava la Corte di Bari, in ordine al secondo motivo di gravame – con cuila “F.S.E.” aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era no stat i reputati non opponibili in compensazione il suo credito di euro 1.883.714,58, “derivante daldiritto alla restituzione [dell’acconto] versato [alla “[OSCURATO:PERSONA]”] per il revampingdel prototipo [di automotrice Breda] che non [era] stato effettuato”, ed il suo credito di euro 3.000.282,02(in tal misura ridottosi l’originario credito di euro 4.278.856,42), “riconosciuto dal lodo arbitrale del 30 aprile 2012, per la restituzione dell’anticipazione versata per il revampingdelle automotrici Breda ID 19 ” (cfr. s entenza d’appello, pag. 9) – che , con riferimento alla prima ragione di credito,il motivo d’appello era inammissibile, siccome non risultava volto alla censura della duplice “ratio decidendi”(con riferimento all’obbligo della “[OSCURATO:PERSONA]” di consegnare il prototipo la compensazione non poteva aver luogo, difettando il requisito dell’omogeneità delle reciproche ragioni; il credito alla restituzione della somma pagata quale corrispettivo del prototipo non poteva esser portato in compensazione, siccome il lodo arbitrale non ne aveva al riguardo operato alcun accertamento) che in parte qua sorreggeva il primo dictum; che più esattamenteil motivo appariva, piuttosto , volto “a sostenere , contrariamente aquel che risulta[va] dal lodo, il (…) diritto [di “F.S.E.”] alla restituzione della somma pagata per la consegna del prototipo” (così sentenza d’appello, pag. 24). Evidenziava ulteriormente, del pari con riferimento alla prima ragione di credito, che il medesimo credito era stato oggetto di contestazione da parte della “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché trattavasi di credito non opponibile in compensazione alla lucedell’elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di legittimità (così sentenza d’appello, pag. 25). Evidenziava la corte distrettuale, in ordine al secondo motivo di gravame e con riferimento alla seconda ragione di credito (concernente l’acconto di euro 4.278.856,56 già ricevuto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base del contratto di “revamping” e destinato a valere come acconto per le manutenzioni che la “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto eseguire sulle nuove carrozze “ATR 220”), che il motivo d’appellonon conteneva alcuna specifica censura, in parte qua, del primo dictum, con cui non era stata accolta “l’eccezione di compensazione perché ogni questione in ordine alla impossibilità di procedere allo scomputo della somma -che si era ridotta in ragione dei recuperi effettuati, a € 3.000.282,02 - in ragione della cessazione dei rapporti fra le parti, era stata indicata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente” (così sentenza d’appello, pag. 27). Evidenziava comunque, “a parte tale rilievo”, che il medesimo credito era oggetto di contestazione ed “ il cui accertamento non [era] di facile e pronta liquidazione”, sicché per le stesse ragioni dapprima enunciate alla compensazione non poteva farsi luogo (cfr. sentenza d’appello, pag. 27). Evidenziava la Corte di Bari in ordine al terzo motivo di gravame –con cui la “F.S.E.” aveva censurato il primo dictumnella parte in cui era stata respinta la sua istanza riconvenzionale, volta conseguire la condanna dell’opposta al pagamento dell’eccedenza residuante, all’esito della compensazione, a vantaggio di essa appellante(cfr. sentenza d’appello, pag. 11) - che le ragioni che concorrevano a dar conto de l rigetto dei primi due m otivi d’appello , giustificavano di per sé il rigetto del terzo mezzo di impugnazione. 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ F .S.E. ” s .r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di diecimotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso ; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorsocon il favore delle spese. La“[OSCURATO:PERSONA]” s.a. non ha svolto difese. 9.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo mot ivo l a “F .S.E. ” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 e 35 2 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bari a trattenere la causa in decisione senza assegnare i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle difese conclusionali(cfr. ricorso, pag. 15). Deduce segnatamente che “la modifica del Collegio avrebbe imposto ex sela rinnovazione integrale della fase decisionale del processo con conseguente necessità di disporre nuovamente l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per la redazione degli scritti conclusionali” (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce altresì che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, tra la prima udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 18.9.2020, e la seconda udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 4.11.2022, è stata compiuta attività istruttoria, ovvero la “[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato la sentenza del Tribunale di Bari con cui è stato definito il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4172/2015 nonché la sentenza della Corte di Appello di Bari del 17.2.2014 in tema di efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto(cfr. ricorso, pag. 17). 11.Con il secondo motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bari a reputare inammissibile la produzione, in allegato alla citazione d’appello, dell’ordinanza cautelare emessa in data 1.2.2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari. Deduce invero che l’art. 345 cod. proc. civ. consente la produzione in appello di documenti nuovi a condizione che la parte “dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” e che l’ordinanza è stata emessa in data 1.2.2018, sicché giammai avrebbe potuto attendere alla sua produzione nel corso del giudizio di primo grado (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce, per altro verso, che ha errato la corte d’appello a reputare inammissibile la produzione dell’ordinanza cautelare alla streguadel rilievo per cui le circostanze di fatto di cui alla stessa ordinanza erano estranee alle circostanze di fatto di cui agli atti delprimo grado (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce segnatamente che l’ordinanza cautelare ha “un contenuto perfettamente inerente ai fatti controversi nel giudizio di primo grado” (cfr. ricorso, pag. 22). 12.Con il terzo motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. Deduce che ha errato la Corte di Bari a disconoscere efficacia probatoria all’ordinanza cautelare emessa in data 1.2.2018 dal giudice per le indagini preliminari in quanto non assimilabile alla sentenza exart. 651 cod. proc. pen. Deduce segnatamente che la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto dell’ordinanza in quanto prova scritta liberamente valutabile (cfr. ricorso, pagg. 23 -24). 13.Con il quarto motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. in relazione all’art. 342 cod. proc. civ. nonché per violazione dell’art. 342 cod. proc. in relazione all’art. 161 cod. proc. civ. Deduce in primo luogo che la Corte di Bari ha errato, sotto un duplice profilo, a dichiarare inammissibile il primo motivo d’appello (cfr. ricorso, pagg. 25- 29 ) . Deduce, per un verso, che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, “il Tribunale disponeva di tutti gli elementi dai quali poter ricavare la nullità del Contratto di Manutenzione poiché nel primo grado di giudizio risultavano allegati: il [OSCURATO:PERSONA] (…); il contratto di manutenzione”. Deduce, per altro verso, che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, dagli atti di causa, ovveroin particolare, oltre che dal lodo arbitrale e dal contratto di manutenzione, dall’ordinanza cautelare e dai capi di imputazione quivi riprodotti, emergevano “elementi sulla base dei quali procedere alla valutazione circa la nullità del Contratto di Manutenzione”. Deduce in secondo luogo che la Corte di Bari ha errato a reputare il primo motivo d’appello, in esito all’erronea declaratoria di inammissibilità, infondato nel merito (cfr. ricorso, pag. 30). Deduce invero che –alla luce della pronuncia n. 3840/2007 delle Sezioni Unite –la statui zione n el merito risultava senz’altro preclusa, siccome in dipendenza del riscontro di inammissibilità del primo mezzo di gravame la corte d’appello aveva senza dubbio consumato la propria potestas iudicandi, sicché la gravata statuizione è in parte quaviziata da nullità. 14.Con il quinto motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112cod. proc. Deduce c he ha errato la Corte di Bari a ritenere che in dipendenza dell’efficacia di “giudicato” esplicata d al decreto ingiuntivo , non opposto , n. 1710/2015 –con cui era stato ingiunto il pagamento dei corrispettivi dovuti sulla scorta del contratto di manutenzione sino al 31.10.2014 - fosse preclus a la deduzione di nullitàe dunque ha errato, la corte d’appello, a non pronunciarsi in ordine all’eccezione di nullità del contratto di manutenzione (cfr. ricorso, pagg. 33 –34). Deduce, per un verso, che “l’importo oggetto del decreto ingiuntivo da cui origina la presente controversia (…) si riferisce a prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sempre sulla base del Contratto di Manutenzione, ma nel diverso periodo da novembre 2014 a marzo 2015” (così ricorso, pag. 34). Deduce, per altro verso, che in ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, l’àmbito oggettivo del giudicato è circoscritto al “dedotto” e non si estende al “deducibile” (cfr. ricorso, pag. 34). Deduce, per altro verso ancora, che i principi espressi dalle Sezioni Unite – con la sentenza n. 9479 del 2023in ordine alla validità delle clausole contrattuali non abusive –inducono a ritenere che in presenza di un interesse meritevole di tutela il decreto ingiuntivo privo di motivazione non esplica l’efficacia preclusiva del giudicato (cfr. ricorso, pag. 36). Deduce dunqueche “nessun effetto di giudicato può prodursi in relazione alle periodicità successive a quelle coperte dal provvedimento non opposto stante l’inidoneità di quest’ultimo a spiegare effetti in un diverso giudizio” (cfr. ricorso, pag. 37). 15.Con il sesto motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 26° co. e 28° co., 20, 2° co., e 27 d.lgs. 163/2006in relazione agli artt. 1418, 1° co. e 2° co., 1325, n. 1, e 1421 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bari a ritenere che essa ricorrente non abbia veste di organismo di diritto pubblico ovvero di impresa pubblica. Premette che ha eccepito la nullità del contratto di manutenzione per violazione della normativa in materia di evidenza pubblica in ragione non già della propria natura di “ente pubblico”, bensì in ragione della sua natura di organismo di diritto pubblico o, quanto meno, di impresa pubblica e che di tanto la corte d’appello per nulla ha tenuto conto (cfr. ricorso, pag. 40). Indi deduce, in primo luogo, che “i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d’Appello sono del tutto inconferenti ai fini della qualificazione (…) quale organismo di diritto pubblico ovvero di impresa pubblica” (così ricorso, pag. 40). Deduce segnatamente che la “sentenza delle Sezioni Unite (…) in data 15 maggio 2017, n. 11983 (…) ha una portata (…) circoscritta solo ed esclusivamente all’individuazione dei caratteri necessari affinché ricorra la giurisdizione contabile della Corte dei Conti (…) nelle azioni per danno erariale promosse nei confronti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica” (così ricorso, pagg. 40 –41). Deduce dunque che le Sezioni Unite non si sono pronunciate in ordine alla natura di organismo di diritto pubblico ovvero di impresa pubblica di “F.S.E.” (cfr.ricorso, pag. 42). Deduce perciòche non vi è margine per escludere sulla scorta della pronuncia n. 11983/2017 delle Sezioni Unite l’applicabilità della normativa in materia di appalti pubblici e che vi è margine, al più,per escludere la natura pubblica del rapporto di lavoro alle sue dipendenze (cfr. ricorso, pagg. 42 -43). Indi deduce, in secondo luogo, che al momento della conclusione del contratto di manutenzione sussistevano in capo ad essa ricorrente i requisiti necessari ai fini della sua qualificazione in guisa di organismo di diritto pubblico. Ovvero sussistevano i requisiti della finalizzazione della sua istituzione al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, del possesso di personalità giuridica e del finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato o da parte di enti pubblici territoriali o da parte di altri organismi di diritto pubblico (cfr. ricorso, pag. 45). Deduce segnatamente a tal ultimoriguardo che dalla sua costituzione e fino al 2016 l’intero suo capitale è stato detenuto dal M.I.T. (cfr. ricorso, pag. 47). Deduce dunqueche, in quanto organismo di diritto pubblico, va inclusa “nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici e di stazione appaltante , ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 3, commi 25, 26 e 33, d.lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis, con conseguente assoggettamento alla normativa in materia di evidenza pubblica per l’aggiudicazione degli appalti” (così ricorso, pag. 49). Indi deduce, in terzo luogo, che al momento della conclusione del contratto di manutenzione sussistevano in capo ad essa ricorrente i requisiti necessari ai fini della sua qualificazione in guisa di impresa pubblica. Deduce segnatamente che “sin dalla data di costituzione è sempre stata sottoposta all’influenza dominante del M.I.T., che nel periodo rilevante ai fini del presente giudizio, ha detenuto il 100% del capitale sociale fino al trasferimento nel 2016 delle quote a Ferrovie dello Stato Italiane” (così ricorso, pag. 50). Deduce del resto che la sua qualificazione come impresa pubblica si giustifica nel segno dell’art. 207 del previgente codice degli appalti applicabile ratione temporis(cfr. ricorso, pagg. 50 - 51) . Deduce dunque che, in quanto impresa pubblica, è assoggettata, quale ente aggiudicatore,alle regole in materia di evidenza pubblica (così ricorso, pag. 52). Deduce infine, sulla scorta dei premessi rilievi, da un canto, che “la violazione della normativa in materia di evidenza pubblica (…) determina la nullità del contratto in ragione della natura imperativa delle disposizioni di legge sancite dal codice degli appalti (nel caso di specie, dal d.lgs. 163/2006)”(così ricorso, pag. 53). Deduce infine, sulla scorta dei premessi rilievi, d’altro canto , che essa ricorrente “non ha esperito alcuna gara ai fini dell’aggiudicazione del Contratto di Manutenzione e, pertanto, non ha adeguato la propria condotta alla normativa sull’evidenza pubblica, avendo proceduto all’affidamento diretto a [OSCURATO:PERSONA]” (così ricorso, pag. 55). 16.Con il settimo motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. in relazione all’art. 342 cod. proc. civ. nonché per violazione dell’art. 342 cod. proc. in relazione all’art. 161 cod. proc. civ. Deduce in primo luogo che ha errato la Corte di Bari a dichiarare inammissibile il primo profilo del secondo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 56). Deduce invero che, seppur con un’unica censura, ha criticato ambedue le “rationes decidendi” cui era ancorato il primo dictumin punto di inopponibilità in compensazione del credito di essa ricorrente “derivante dal diritto (…) alla restituzione del corrispettivo versato a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA]) sulla base del Contratto di Revamping, stante l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alla consegna del prototipo”(così ricorso, pag. 5 7 ) . Deduce segnatamente che ha “individuato in modo chiaro e puntuale le questioni e i punti contestati della Sentenza di primo grado (…)”, “indicato le ragioni per cui la Sentenza di primo grado risulta[va] errata”, “confutato e contrastato le ragioni addotte dal giudice di prime cure” (così ricorso, pagg. 57 -58). Deduce del resto che“il diritto alla restituzione del corrispettivo ha formato oggetto di esplicita domanda nel giudizio di primo grado”, sicché ingiustificatamente la corte distrettuale ha assunto che essa appellante avesse voluto “trarre conferma di tale condanna (…) dal [OSCURATO:PERSONA]”(così ricorso, pag. 59). Deduce in secondo luogo che ha errato la Corte di Bari a dichiarare inammissibile il secondo profilo del secondo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 59). Deduce che ha errato la corte d’appello ad attribuire all’inciso “oltre ad essere stato indicato per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente”, contenuto a pagina 7 del primo dictum, valenza di autonoma “ratio decidendi”(cfr. ricorso, pag. 60). Deduce invero che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, si tratta di un mero “obiter dictum”ovvero di un’affermazione operata dal giudice di primo grado in via del tutto incidentale, come tale, insuscettibile di passare in giudicato e non implicante oneridi impugnazione (cfr. ricorso, pag. 60). Deduce in ogni caso che, anche a voler ritenere che la statuizione circa la tardività della deduzione relativa allo scioglimento del contratto di manutenzione integri un’autonoma “ratio decidendi”, ha di certo provveduto a censurarla , come attestano lo svolgimento del motivo d’appello – con cui sono state rappresentate nuovamente le ragioni poste a fondamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo – nonché la produzione del documento n. 7 – ovvero le comunicazioni di “[OSCURATO:PERSONA]” a “F.S.E.”,da cui si evince lo scioglimento del contratto di manutenzione -allegato alla citazione in appello (cfr. ricorso, pagg. 60 - 62) . Deduce, per altro verso, che ben avrebbe potuto la corte territoriale “rilevare officiosamente l’intervenuta definitiva impossibilità di avveramento della condizione cui era subordinata l’esigibilità del credito vantato da FSE (e, cioè lo scioglimento del Contratto di Manutenzione)” (così ricorso, pag. 62). Deduce, infine, che la deduzione in primo grado circa lo scioglimento del rapporto contrattuale e la conseguente immediata esigibilità del suo credito è stata formulata tempestivamente, “trattandosi di fatto – come il doc. 7 (…) dimostra – venuto ad esistenza successivamente alle preclusioni istruttorie di cui all’art. 183 c.p.c. maturatesiin data 2 maggio 2016 ” (c osì ricorso, pag. 63) . Deduce in terzo luogo che ha errato la Corte di Bari a reputare il primo profilo ed il secondo profilo del secondo motivo d’appello, in esito all’erronea declaratoria di inammissibilità, infondati nel merito, ossia a reputare insussistenti i requisiti per far luogo alla compensazione exart. 1243 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 63). Deduce invero che – alla luce dell’insegnamento di cui alla pronuncia n. 3840/2007 delle Sezioni Unite – la statuizione nel merito risultava senz’altro preclusa, siccome in dipendenza del riscontro di inammissibilità del secondo mezzo di gravame la corte territorialeaveva senza dubbio consumato la propria potestas iudicandi, sicché la gravata statuizione è in parte quaviziata da nullità (cfr. ricorso, pag. 64). 17.Con l’ottavo motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. in relazione all’art. 1243cod. civ. Premette che la Corte di Bari ha reputato non opponibili in compensazione il credito di euro 1.883.714,58 di essa ricorrente “derivante dall’inadempimento diFilben al revamping del prototipo di a utomotrice Breda” , nonché il credito “ di € 3.000.282,02 (oggi ridottosi a € 2 . 634.575,44) [ di essa ricorrente ] riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione dell’anticipazione versata per il revampingdelle automotrici Breda ID 19 ” (cfr. ricorso, pag. 64). Indi deduce che – di conseguen za – la corte d’appello “ha omesso di pronunciare in merito alla [sua] domanda riconvenzionale (…) avente ad oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in [suo] favore (…) dell’eccedenza dei predetti Controcrediti opposti in compensazione”(così ricorso, pag. 6 4 ) . 18.Con il nono motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. e in ogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 1206 e 1208 cod. civ. Deduce che la Corte di Bari ha erroneamente reputato “contestato” dalla “[OSCURATO:PERSONA]” il credito di euro 1.883.714,58 “sulla base di documenti non depositati in atti” (cfr. ricorso, pag. 68). Deduce che la corte d’appello, “sulla base dell’erronea interpretazione della comunicazione trasmessa da [OSCURATO:PERSONA] a FSE in data 2 ottobre 2012”, ha ritenuto che la “[OSCURATO:PERSONA]” avesse costituito in mora essa ricorrente ed avesse, perciò, contestato il credito di euro 1.883.714,58 (cfr. ricorso, pag. 68). Deduce ulteriormente, in ordine all’addotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che la corte d istrettuale ha assunto a fondamento dell’asserita contestazione “le comunicazioni del 16 luglio 2012 e 12 settembre 2012 le quali, tuttavia, non sono presenti in atti, né quali documenti autonomi né in forma di stralcio all’interno degli scritti difensivi avversari” (così ricorso, pag. 69). Deduce ulteriormente,in ordine all’addotta violazione dell’art. 1362 cod. civ., che la corte distrettualeha “erroneamente interpretato il contenuto (…) della lettera trasmessa a FSE dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], in data 02 ottobre 2012, poiché le ha attribuito valore di messa in mora ” (così ricorso, pag. 69). Deduce a tal ultimo riguardo che,“alla luce del chiaro tenore letterale della [missiva] inviata da [OSCURATO:PERSONA] alla Società in data 2 ottobre 2012, risulta evidente l’assenza di qualsivoglia volontà di [OSCURATO:PERSONA] di mettere in mora FSE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1206 cod. civ. né, tanto meno, di eseguire un’offerta reale ai sensi dell’art. 1208 cod. civ.” (così ricorso, pag. 71). 19.Con il decimo motivo la “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. e/o per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 345, 2° co., cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421, 1418, 1° co. e 2° co., 1325, n. 1, cod. civ. in relazione agli artt. 3, 26° co. e 28° co., 20, 2° co., e 27 d.lgs. n. 163/2006. Deduce chela Corte di Bari, allorché ha reputato “contestato” dalla “[OSCURATO:PERSONA]” il credito di euro 3.000.282,02, è incorsa in plurime violazioni. Ovvero ha travisato gli elementi di prova emergenti dagli atti di causa e, in particolare, “la scrittura sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e FSE in data 5 marzo 2015” e“lo scambio di comunicazioni intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e FSE con il quale è stato sancito lo scioglimento del Contratto di Manutenzione” (cfr. ricorso, pag. 72). Ovvero “ha omesso di rilevare ex officiola nullità della scrittura del 5 marzo 2015 (…) con cui è stato illegittimamente prorogato il Contratto di Manutenzione in violazione delle norme imperative dettate dal d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) che imponevano a FSE l’esperimento di una procedura di gara” (così ricorso, pag. 72). Ovvero “ha omesso di accertare la nullità della Scrittura del 5.03.2015” (così ricorso, pag. 72). Deduce, con riferimento al primo profilo, che la corte d’appello ha reputato “contestato” il controcredito di euro 3.000.282,02, siccome ha assunto, in ragione di quanto previsto nella scrittura del 5.3.2015, che “non sarebbe stata tollerabile un’interruzione anticipata del Contratto di Manutenzione” e, nondimeno, in tal guisa, la corte distrettuale non ha tenuto conto che la perdurante vigenza del contratto di manutenzione risulta “smentita, oltre che dal comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] (…), dal doc. 7 allegato da FSE all’atto di citazione in appello” (così ricorso, pag. 73). Deduce, con riferimento al secondo profilo, che la corte d’appello “disponeva di tutti gli elementi necessari ai fini della rilevazione d’ufficio della nullità della Scrittura del 5.03.2015” (così ricorso, pag. 74). Deduce, con riferimento al terzo profilo, che la scrittura del 5.3.2015, “che ha disposto la proroga e/o comunque la rinnovazione del Contratto di Manutenzione, è nulla per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006 (…) che imponevano (…) di esperire una gara ad evidenza pubblica [per] l’affidamento del servizio di manutenzione dei treni”, sicché, se la corte territoriale “avesse correttamente esercitato il potere officioso, avrebbe potuto agevolmente procedere alla declaratoria di nullità della Scrittura del 5.03.2015” (così ricorso, pag. 74). 20. Va delibata previamente la pre giudiziale eccezione – formulata dalla controricorrente – di inammissibilità del ricorso “perché la procura speciale a ricorrere in Cassazione è stata conferita da un soggetto che non ne aveva i poteri” (così controricorso, pag. 17). Più esattamente,la “[OSCURATO:PERSONA]” ha addotto che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che - in qualità di responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e Societari - rappresenta innanzi a questa Corte la “F.S.E.” in virtù di procura speciale per notar Cimmarusti del 24.10.2019dell’amministratore delegato, è abilitata con il medesimo atto “a compiere in nome e per conto della Società gli atti di seguito elencati con limite massimo di importo per singola operazione pari a euro 250.000,00”. Ha addotto quindi –la controricorrente - che, allorché ha conferito la procura speciale exart. 365 cod. proc. civ., la dottoressa Cisotta non ne aveva il potere, siccome la presente controversia “ha un valore multiplo rispetto al massimale che perimetra i poteri che le sono stati conferiti” (così controricorso, pag. 19). 21.La pregiudiziale eccezione va respinta. 22. Vero è che l’elaborazione di questa Corte è nel senso che il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto societario che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non può validamente delegare ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, allorché tale delega sia disgiunta dall’attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale, che consentano cioè una gestione dei rapporti oggetto della procura esercitabile a prescindere ed indipendentemente da specifiche vicende litigiose (cfr. Cass. sez. lav. 8.2.1997, n. 1209;Cass. sez. un. 16.11.2009, n. 24179). E tuttavia nella specie vi è stata attribuzione di poteri di rappresentanza anche sostanziale, quantunquecon la prefigurazione di un limite di valore in relazione agli “atti di seguito elencati”. In questi termini, la contestazione della controricorrente non può, a rigore, considerarsi né specifica né puntuale , siccome , appunto, la “[OSCURATO:PERSONA]” non ha precisato se l’atto sostanziale sottesoalla vicenda conteziosa de qua e al quale si correla la rappresentanza processuale conferita alla dottoressa Cisotta, sia ricompreso nel novero, appunto,degli “atti di seguito indicati” per i quali opera il limite di valore (cfr. Cass. sez. un. 5.11.2021, n. 31963 (Rv. 663240-01), secondo cui per larappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l’oneredi dimostrare il proprio potere rappresentativo). Al contempova debitamente soggiunto che la rappresentanza processuale conferita dalla dottoressa Cisottaè di amplissimo spettro, giacché la medesima potestasè estesa “a qualsiasi autorità giudiziaria (…) in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi (…)” (cfr. controricorso, pag. 16, ove è riprodotto il testo della procura per notar Cimmarusti del 24.10.2019). 23.Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto. 24.Va premesso che la Corte di Bari ha puntualizzato che la causa era stata rimessa sul ruolo a seguito del “collocamento a riposo” dell’iniziale relatore e che non fosse necessario accordare nuovi termini per lo scambio delle difese conclusionali, perché, propriamente, a seguito della rimessione sul ruolo non era stata svolta alcuna attività istruttoria. Tanto, più esattamente, la corte d’appello ha affermato nel segno del precedente n. 3737 del 13.3.2003 di questa Corte di legittimità (cfr. sentenza d’appello, pag. 15 –16. Cfr. Cass. 13.3.2003, n. 3737, secondo cui il rinvio, a seguito dirimessione della causa sul ruolo, dell’udienza di cui all'art.352 cod. proc. civ. nel procedimento di appello, non comporta lariapertura dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e dellememorie di replica, ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ., allorché, non essendo statasvolta tra le due udien ze alcuna attività processuale, possa escludersi qualsiasi eventualità di uneffettivo pregiudizio del diritto di difesa) . 25.Ebbene, il rilievo della corte d’appello va appieno condiviso. Difatti, è da escludere che il deposito da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” tra la prima udienza e la seconda udienza di precisazione delle conclusioni della sentenza del Tribunale di Bari,con cui era stato definito il procedimento di opposizione a l decreto ingiuntivo n. 4172/2015,e della sentenza della Corte di Appello di Bari del 17.2.2014, abbia comportato,di per sé , una reale, effettiva menomazione delle prerogative difensive della “F.S.E.”. Invero, l’allegazione dei surriferiti provvedimenti giudiziari afferiva al tema, rilevante in punto di “diritto”, dell’ “efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto”(cfr. ricorso, pag. 17). 26.Si impone la previa disamina del quinto motivo di ricorso . Il medesimo motivoè, del pari , destituito di fondamento e d a respin gere . Il suo rigetto, al contempo, assorbe la disamina del secondo motivo, del terzo motivo, del quarto motivo e del sesto motivo di ricorso. Più esattamente, assorbe in senso improprio(cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, m. 28995, secondo cui la figura dell'assorbimento in senso improprio ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande)i motivi anzidetti, siccome inerenti al profilo dell’asserita nullità del contratto di manutenzione ovvero sicc ome inerenti al profilo del riscontro , documentale-probatorio,della medesima nullità. 27.Ebbene, questa Corte non può che reiterare il proprio radicato indirizzo ricostruttivo (ribadito pur nel parallelo giudizio iscritto al n. 10675/2024 r.g.). Ossial’insegnamento a tenor del quale il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. (ord.) 19.9.2024, n. 25180; Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22465; Cass. 28.11.2017, n. 28318; Cass. 6.9.2007, n. 18725;Cass. sez. lav. 20.4.1996, n. 3757, secondo cui il principio per cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità e d efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l’esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale. Si veda anche Cass.26.6.2015, n. 13207, secondo cui, quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione). 28. Su tale scorta questo Collegio – pur nella consapevolezza di un’indicazione di segno diverso (il riferimento è a Cass. 22.6.2020, n. 12111)– non può che opinare nei termini seguenti. Da un canto, correttamente la Corte di Bari ha esteso gli effetti del giudicato esterno correlatoal decreto ingiuntivo n. 1710/2015 anche ai crediti oggetto dell’ingiunzione n. 3798/2015– che ha dato origine al presente giudizio - relativi alleprestazioni rese nel periodo compreso tra il mese di novembre 2014 ed il mese di marzo 2015. D’altro canto, invano la ricorrente adduce che, in ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, l’àmbito oggettivo del giudicato è circoscritto al “dedotto” e non si estende al “deducibile” “in ragione delle peculiarità del procedimento per ingiunzione” (cfr. ricorso, pag. 34)e, dunque , in ragione della mancata previa sottoposizione al contraddittorio delle parti dell’ingiunzione non opposta assunta “inaudita altera parte”(cfr. ricorso, pag. 35). 29.Una duplice ulteriore notazione si impone. Da un lato, l’efficacia preclusiva che il giudicato conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015 esplica, si estende senz’altro al titolo del credito oggetto dell’ingiunzione (non opposta). Cosicché invano la ricorrente adduce che “nessun effetto di giudicato può prodursi in relazione alle periodicità successive a quelle coperte dal provvedimento non opposto” (così ricorso, pag. 37). Dall’altro, allorché ha opinato per l’efficacia preclusiva ad ampio spettro del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015, la corte distrettuale si è senza dubbio pronunciata in ordine “all’eccezione di nullità del Contratto di Manutenzionesollevata da F.S.E.”. Cosicché invano la ricorrente denuncia –con il quinto motivo - la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. 30.È parimenti destituito di fondamento e da respingere il settimo motivo di ricorso, in particolareinrelazione alle doglianze con cui si censura la declaratoria di inammissibilità del primo profilo del secondo motivo di gravame, con cuila “F.S.E.” aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stato reputato non opponibile in compensazione il suo credito di euro 1.883.714,58, “derivante dal diritto alla restituzione [dell’acconto] versato [alla “[OSCURATO:PERSONA]”] per il revamping del prototipo [di automotrice Breda] che non [era] stato effettuato”. Il rigetto in parte qua del settimo motivo di ricorso assorbe – in senso improprio - la disamina degli ulteriori profili del settimo motivo afferenti parimenti alla denegata compensazione delle pretese azionate dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in via monitoria con il controcredito di euro 1.883.714,58 invocato dalla “F.S.E.”. Altresì, assorbe la disamina dell’ottavo motivo, concernente la presuntaomessa pronuncia in merito alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della“[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento dell’eccedenza asseritamente residuante in favore della “F.S.E.” all’esito della compensazione delle avverseragioni con il controcredito di euro 1.883.714,58. Ancora, assorbe la disamina del nono motivo, che inerisce, egualmente ed in modo specifico, al (merito del) la disconosciuta compensazione con il controcredito di euro di euro 1.883.714,58. 31.Si è anticipato, in relazione al controcredito di euro 1.883.714,58, che la Corte di Bariha dapprima assunto che il tribunale, in prime cure, aveva opinato, peraltro, nel senso che “il preteso credito relativo alla restituzione della somma pagata quale corrispettivo del prototipo non poteva esser portato in compensazione mancando al riguardo alcuna statuizione del lodo arbitrale che avesse accertato il [medesimo] diritto (…)” (cfr. sentenza d’appello, pag. 24). Indi, la corte distrettuale ha affermato che il motivo di gravame non era “diretto a criticare tale [articolazione della duplice] ratio decidendi quanto piuttosto a sostenere (…) il proprio diritto alla restituzione della somma (…)” (così sentenza d’appello, pag. 24). 32.Ebbene, il riscontro, in parte qua, del motivo d’appello , quale riprodotto nella nota n. 29, a pagina 57 del ricorso, dà appieno ragione della correttezza del testé riferito consequenziale rilievo della corte territoriale ovvero del rilievo per cui il motivo di gravame era avulso, non “si confrontava” compiutamente con la seconda articolazione della duplice “ratio decidendi” che sorregge va il primo dictum. In pari tempo, il settimo motivo di ricorso, in parte qua, è similmente avulso, non “si confronta” compiutamente con la “ratio decidendi” del secondo dictum. Il motivo di ricorso, cioè, non censura specificamente l’affermazione della Corte baresecirca l’inettitudine del motivo d’appello ad incrinare l’affermazione del Tribunale barese in ordine all’assenza nel lodo arbitrale di un qualsivoglia accertamento in relazioneal diritto “alla restituzione [dell’acconto] versato [alla “[OSCURATO:PERSONA]”] per il revamping del prototipo [ di automotrice Breda ] che non [era] stato effettuato”. D’altronde, la ricorrente dà ragione indirettamente del riscontro operato dal primo giudice (assenza nel lodo arbitrale di un qualsivoglia accertamento della pretesa alla restituzione dell’acconto) e riferito dal secondo giudice, allorché adduce che il diritto alla restituzione dell’acconto versato “è stato azionato con l’introduzione del giudizio di primo grado” (così ricorso, pagg. 58 –59). 33.È del pari destituito di fondamento e da respingere il settimo motivo di ricorso, segnatamente in relazione alle doglianze con cui si censura la declaratoria di inammissibilità del secondo profilo del secondo motivo di gravame, con cuila “F.S.E.” aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stato reputato non opponibile in compensazione il suo credito di euro 3.000.282,02(in tal misura ridottosi l’originario credito di euro 4.278.856,42, poi ulteriormente ridottosi ad euro 2.634.575,44; a tal ultimo riguardo cfr. ricorso, pag. 64) “riconosciuto dal lodo arbitrale del 30 aprile 2012, per la restituzione dell’anticipazione versata per il revampingdelle automotrici Breda ID 19 ” (così sentenza d’appello, pag. 9. Si è premesso che con il lodo arbitrale del 30.4.2012 si era disposto che l’acconto di euro 4.278.856,56 ricevuto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base del contratto di “revamping”, valesse come acconto per le manutenzioni che la “[OSCURATO:PERSONA]” avrebbe dovuto eseguire sulle nuove carrozze e sarebbe stato da recuperare in occasione degli stati di avanzamento in ragione del 30% su ogni fattura). Il rigetto in parte qua del settimo motivo di ricorso assorbe – in senso improprio - la disamina degli ulteriori profili del settimo motivo concernenti parimenti la denegata compensazione delle pretese azionate dalla “[OSCURATO:PERSONA]” in via monitoria con il controcredito di euro 3.000.282,02 (allo stato ridottosi ad euro 2.634.575) invocato dalla “F.S.E.”. Altresì, assorbe la disamina dell’ottavo motivo, concernent e l a presunta omessa pronuncia in merito alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della“[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento dell’eccedenza asseritamente residuante in favore della “F.S.E.” all’esito della compensazione delle avverse ragioni con il controcredito di euro 3.000.282,02 (recte,di euro 2.634.575). Ancora, assorbe la disamina del decimo motivo, che inerisce, egualmente ed in modo specifico, al (merito del) la disconosciuta compensazione con il controcredito di euro 3.000.282,02 (allo stato ridottosi ad euro2.634.575). 34. Questa Corte ha esplicitato che i l vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ ne bis in idem ” , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nella eliminazione dell ’ incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione; pertanto, l’esistenza del giudicatoesterno, al pari di quella del giudicato interno,è rilevabile d ’ ufficio, anche se il giudicato si siaformato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si siaformato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (cfr. Cass. 7.4.2009, n. 8379; Cass. sez. lav. (ord.) 21.4.2022, n. 12754, secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto). Ulteriormente questa Corte ha chiarito che la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione cherigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto, determina “ ipso facto ” il passaggio in giudicatodi tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione, come previsto dall’art. 391 bis, 5° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 3.5.2019, n. 11737). 35.Su tale scorta non può non darsi atto che il ricorso per cassazione fornisce puntuale riflesso (cfr. pagg. 14 e 17) del parallelo giudizio sviluppatosi tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “F.S.E.”, parallelo giudizio scaturito dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 4172/2015 pronunciato dal Tribunale di Bari, giudizio definito in prime cure dal Tribunale di Barila sentenza n. 2752/2021 ed in seconde cure dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1752/2023 , sentenza, quest’ultima, oggetto diimpugnazione innanzi a questa Corte con i ricorsi della “[OSCURATO:PERSONA]” e della “F.S.E.” iscritti al n. 10675/2024 r.g. In particolare, non può non rilevarsi che con la sentenza n. 1752/2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto luogo alla compensazione “propria” del credito , pari ad euro 4.628.405,20, vantato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” per i corrispettivi ad essa dovuti in virtù del contratto di manutenzione siglato in data 2.1.2009 e maturati nel periodo compreso tra il mese di aprile 2015 ed il mese di giugno 2016,con il controcredito, pari ad euro 2.702.593,25, vantato dalla “F.S.E.” in forza del “lodo arbitrale del 30 aprile 2012, per la restituzione dell’anticipazione versata per il revampingdelle automotrici Breda ID 19 ”. In particolare,non può non rilevarsi che questa Corte con ordinanza assunta parimenti all’esito dell’adunanza camerale del 27 novembre 2025 ha rigettato sia il ricorso principale della “[OSCURATO:PERSONA]” sia il ricorso incidentale della “F.S.E.” proposti avversola sentenza n. 1752/2023 d e lla Corte d’Appello di Bari . In tal guisa è divenuta definitiva la (parziale) compensazione “propria” operata dalla Corte di Bari– ben vero, senza alcuna eccedenza a vantaggio della “F.S.E.” -con la sentenza n. 1752/2023 tra il maggior credito della “[OSCURATO:PERSONA]” ed il minor credito (allo stato di ammontare pari ad euro 2.634.575,44: vedi ricorso, pag. 64)della “F.S.E.”, traente titolo dal “l odo arbitrale del 30 aprile 2012, per la restituzione dell’anticipazione versata per il revamping delle automotrici Breda ID 19 ”,ossia il medesimo minor credito involto - in questa sede –dai correlati profili del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso nonché dal decimo motivo di ricorso. Evidentemente, la “F.S.E.” non può addurre in compensazione una seconda volta lo stesso credito seppur con riferimento ai corrispettivi maturati dalla controparte in relazione ad un diverso periodo di esecuzione del contratto di manutenzione siglato in data 2.1.2009. Più esattamente, l a preclusione nascente da l precedente giudicato , da riscontrare al momento della decisione, sitraduce in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o già negato(cfr. Cass. 19.3.2003, n. 4014; Cass. 18.11.1981, n. 6123). 36.In dipendenza del rigetto del ricorso la “Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (“F.S.E.”) s.r.l. va condanna ta a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori dellacontroricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., i quali hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione segue come da dispositivo. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.a. non ha svolto difese; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei suoi confronti. 37.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] bilistici” (“F.S.E.”) s.r.l. , a rimborsare a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori della controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudi