CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 08665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente in relazione al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona e l'intensità del dolo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ricuolo D