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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05028/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di permesso premio.

A ragione osserva che la fruizione del beneficio doveva essere preceduta da un ulteriore periodo di osservazione, nel quale approfondire la riflessione critica sugli agiti devianti. 1.1

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 30 Ord. pen.

Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia posto a fondamento della decisione sfavorevole un apparato giustificativo incentrato su profili diversirquelli dedotti nel reclamo, in correlazione con il contenuto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando una pluralità di censure.

Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre a fraintendere le sue dichiarazioni, abbia travisato le emergenze dell'istruttoria ignorando che egli, già in condizioni economiche modeste, aveva subito il sequestro ed il pignoramento dei beni immobili e non aveva comunque posto in essere "condotte tese a non far fronte alle sue obbligazioni civili".

E' stato trascurato che è stato il regime detentivo ad impedire erendere impossibile qualunque rapporto con le persone offese.

In ogni caso, la "mancanza di un'attività riparativa" non rientra tra le condizioni di ammissione al beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza ha natura di mezzo d'impugnazione (Sez. 1, 12 gennaio 2017, n. 19640, Strano, Rv. 270114); il giudizio da esso instaurato replica, per struttura e funzione, quello di appello sicché trovano applicazione i principi generali che disciplinano siffatto mezzo di impugnazione, tra cui l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. che "attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello.

Ne segue che anche il giudice investito del reclamo- fermo restando il limite del divieto di 'reformatio in peius' - "non è vincolato da quanto prospettato dal reclamante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante" (ex multis Sez. 6, 8 ottobre 2009, n. 40625, B., Rv. 245288). t( - #1

2. Il secondo motivo, invece, con deduzioni interamente versate in fatto, mira ad una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio e della decisione di merito che risulta motivata in modo logico ed esaustivo.

Va in premessa ricordato che il Tribunale di sorveglianza, ai fini della concessione del permesso premio, è tenuto a verificare, oltre al requisito della regolare condotta, "l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante" (Sez. 1, 11 ottobre 2016, n. 5505, Rv. 269195).

Il Tribunale di sorveglianza si è posto esattamente in questa prospettiva laddove ha valutato la riparazione del danno: lungi dal considerarla come condizione necessaria alla concessione del beneficio, l'ha valorizzata quale indicatore, insieme con il complessivo atteggiamento del detenuto desunto dall'osservazione della sua personalità, in esecuzione pena per un reato di spiccata gravità, un duplice omicidio, dell'assenza dell'avvio di un reale processo di revisione critica del passato deviante che postula necessariamente una considerazione della sofferenza inflitta alle vittime dei reati commessi e non solo delle ripercussioni negative che la scelta criminale ha avuto sui propri familiari.

Nell'esercizio della sua discrezionalità, il Tribunale ha ritenuto, in maniera logica e non contraddittoria, e pertanto non censurabile in questa sede, che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare l'effettiva cessazione della pericolosità sociale.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. c?. osì deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di permesso premio. A ragione osserva che la fruizione del beneficio doveva essere preceduta da un ulteriore periodo di osservazione, nel quale approfondire la riflessione critica sugli agiti devianti. 1.1 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 30 Ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia posto a fondamento della decisione sfavorevole un apparato giustificativo incentrato su profili diversirquelli dedotti nel reclamo, in correlazione con il contenuto del provvedimento del Magistrato di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando una pluralità di censure. Lamenta che l'ordinanza impugnata, oltre a fraintendere le sue dichiarazioni, abbia travisato le emergenze dell'istruttoria ignorando che egli, già in condizioni economiche modeste, aveva subito il sequestro ed il pignoramento dei beni immobili e non aveva comunque posto in essere "condotte tese a non far fronte alle sue obbligazioni civili". E' stato trascurato che è stato il regime detentivo ad impedire erendere impossibile qualunque rapporto con le persone offese. In ogni caso, la "mancanza di un'attività riparativa" non rientra tra le condizioni di ammissione al beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza ha natura di mezzo d'impugnazione (Sez. 1, 12 gennaio 2017, n. 19640, Strano, Rv. 270114); il giudizio da esso instaurato replica, per struttura e funzione, quello di appello sicché trovano applicazione i principi generali che disciplinano siffatto mezzo di impugnazione, tra cui l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. che "attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello. Ne segue che anche il giudice investito del reclamo- fermo restando il limite del divieto di 'reformatio in peius' - "non è vincolato da quanto prospettato dal reclamante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante" (ex multis Sez. 6, 8 ottobre 2009, n. 40625, B., Rv. 245288). t( - #1 2. Il secondo motivo, invece, con deduzioni interamente versate in fatto, mira ad una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio e della decisione di merito che risulta motivata in modo logico ed esaustivo. Va in premessa ricordato che il Tribunale di sorveglianza, ai fini della concessione del permesso premio, è tenuto a verificare, oltre al requisito della regolare condotta, "l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante" (Sez. 1, 11 ottobre 2016, n. 5505, Rv. 269195). Il Tribunale di sorveglianza si è posto esattamente in questa prospettiva laddove ha valutato la riparazione del danno: lungi dal considerarla come condizione necessaria alla concessione del beneficio, l'ha valorizzata quale indicatore, insieme con il complessivo atteggiamento del detenuto desunto dall'osservazione della sua personalità, in esecuzione pena per un reato di spiccata gravità, un duplice omicidio, dell'assenza dell'avvio di un reale processo di revisione critica del passato deviante che postula necessariamente una considerazione della sofferenza inflitta alle vittime dei reati commessi e non solo delle ripercussioni negative che la scelta criminale ha avuto sui propri familiari. Nell'esercizio della sua discrezionalità, il Tribunale ha ritenuto, in maniera logica e non contraddittoria, e pertanto non censurabile in questa sede, che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare l'effettiva cessazione della pericolosità sociale. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. c?. osì deciso in Ro
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