Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23775/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24645/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD., IVA contributiordinari in contoesercizio ex art.14l.prov.

BZ contro [OSCURATO:PERSONA] (GmbH) S.R.L., in persona del legale rappresen- tantep.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di soci, tutti rap- presentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] strignanòe dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso,indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] legalecastrignano.it ; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]Fadanelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzanon.36/1/2018 depositata il 26 aprile 2019, e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 giugno 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria di Secondo grado di Bol- zanon. 36/1/2018 veniva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delleentrate, limitatamente alla ripresa per costi concernenti le fat- tureemesse da [OSCURATO:PERSONA] ritenute afferenti ad ope- razioni inesistenti, e confe rmata per il resto la sentenza di primo gradon. 35/2/2017 emessa dalla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, la quale aveva accolto, previa riunione, i ricorsi introduttivi, annullando l’avviso di accertamento notificato alla so- cietàKloecker Busline (GmbH) S.r.l., svolgente attività di trasporto terrestredi pass e ggeri, e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particolare, gli avvisi di accertamento nn.

TBA03T400658, TBA02T400663,TBA03T400660, TBA02T400661, TBA03T400831 per glianni 20 08 - 11 emessi nei confronti della società venivano emessi sul presupposto dell’errata la classificazione dei contributi ricevuti dalla società dalla Provincia autonoma di Bolzano, quali contributi esentiai fini della II.DD. ex art. 3 d.l. 833/1986, ed ai f ini IVA ex art. 2,co. 3, lett. a), d.P.R. n.633/1972.

Venivano così disconosciute le variazioniin diminuzione per l’anno 2008, perdita dichiarata di euro 258.000,00in un reddito imponibile di euro 303.939,00; per l’anno 2009,con un primo avviso sino al 3.11.2009, perdita dichiarata di euro342.624,00 in un reddito imponibile di euro 2.015.528,00 e con unsecondo avviso dal 3.11.2009 alla fine del periodo d’imposta, per- dita dichiarata di euro 34.935,00 in un reddito imponibile di euro 51.395,00;per l’an no 2010 perdita dichiarata di euro 1.064.940,00 inun reddito imponibile di pari importo; per l’anno 2011 perdita di- chiarata di euro 138.280,00 in un reddito imponibile di euro 375.249,00.Veniva così accertato il maggior reddito d’impresa ai fini delle II .DD. ed era pro quota imputato ai soci in virtù dell’opzione espressaper il regime di trasparenza dell’art. 116 TUIR, maggior red- dito IRPEF oggetto degli atti impositivi nn.TBA01T401011 e TBA01T401012. 3.l recuperi ad imposizione sul duplice versante delle imposte dirette ed IVA derivavano dalla riqualificazione, operata dall’Amministra- zionefinanziaria, del rapporto giuridico concessorio in essere fra le societàsvolgenti il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in pro- vinciadi Bolzano, con la Provin cia autonoma di Bolzano come con- trattodi servizio.

Per l’effetto, i contributi percepiti dalla Provincia ai sensidegli artt. 14 e 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16,venivano considerati, ai fini IVA, corrispettivo del contratto a pre- stazionisinallagmatiche, con conseguente assoggettamento all’impo- sta armonizzata e d , ai fini IRES , venivano individuati come ricavi, componentepositivo di reddito d’impresa escluso dal regime agevo- lativodi neutralità fiscale di cui all’art. 3 del decreto - leg ge 9 dicembre 1986,n. 833, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 feb- braio1987, n. 18. 4.A fondamento dei ricorsi proposti, i ricorrenti, in sintesi, deducevano chein forza della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 recante la disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone, a sua volta adottatanel quadro della legge nazionale 15 aprile 1981, n.151, il rapportointercorrente tra la società e la Provincia autonoma fosse di naturaconcessoria.

Pertanto, i contributi corrisposti dal la Provincia noncostituivano corrispettivo imponibile per la società di trasporto trattandosidi un mero ripiano del debito maturato per un servizio erogatoerga omnes sul territorio.

A tale ricostruzione aderiva anche laProvincia autonoma evocata in giu dizio ed accolta dal giudice di meritoin entrambi i gradi del giudizio.

Il giudice d’appello condivideva unicamentela contestazione dell’Agenzia secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] indicato nella dichiarazione annuale IVA 2008 ele- mentipassivi fitt izi avvalendosi di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] ad operazioni inesistenti. 5.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo un unico motivo, cui hanno repli- catoi contribuenti con co ntroricorso e ricorso incidentale affidato ad unmotivo, oltre alla Provincia autonoma, con distinto controricorso.

Siai contribuenti che la Provincia autonoma hanno depositato me- moriaillustrativa.

Consideratoche: 6.Pregiudizialmente non può essere acc olta la richiesta formulata agli atti di riunione del presente processo con altri pendenti avanti alla Corteper assenza dei presupposti ex art.274 cod. proc. civ. per la non piena sovrapponibilità delle difese delle parti, pur essendo evidente l’opportunitàdella trattazione congiunta dei ricorsi, aventi oggetto ana- logoe, per tale ragione , chiamati alla odierna adunanza camerale.

7. Sempre in via pregiudiziale va scrutinata l’eccezione di “irricevibi- lità”,rectius di inammissibilità, sollevata nel controricorso dalla Provin- cia autonoma per asserita tardività dell’impugnazione, ricorso notifi- cato il 9.8.2019, a fronte di una sentenza impugnata non notificata depositatail 26.4.2018 8.L’eccezione è infondata.

L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv.dalla l. n. 136 del 2018, entrato in vigore del provvedimento il 24/10/2018, dispone: “ Per le controversie definibili sono sospesi per novemesi i termini di impugnazione, anche incidentale, de lle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del con- troricorsoin Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presentedecreto e il 31 luglio 2019. ”.

Intema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sos pensione del ter- mineper impugnare, prevista da tale disposizione opera automatica- mente,a prescindere dal concreto intento della parte privata di avva- lersene,ma non con la sospensione feriale in costanza di sospensione, cheresta interamente assorbita da lla sospensione prevista nell'ambito deiprocedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura ecce- zionale di quest'ultima (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022).

Nelcaso di specie, il termine semestrale per impugnare, decorrente da l 26.4.2018,alla data 24.10.2018 non era ancora maturato, mancando ancoraun mese e due giorni in ragione della sospensione feriale 2018 eed è stato sospeso per i nove mesi successivi ex art. 6, comma 11, deld.l. n. 119 del 2018 e, senza contare la sosp ensione feriale 2019, comunquela notifica intervenuta il 9.8.2019 è tempestiva.

9. I contribuenti eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorsoper difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., in quanto l'Agenzi a ometterebbe l’illustrazione delle ragioni didiritto da loro esposte negli atti di primo e di secondo grado che sono stateaccolte dai giudici di merito.

9.1. L’eccezione non trova ingresso.

Il principio di autosufficienza ha conosciuto una significativa evoluzione nella giurisprudenza della Corte,anche alla luce degli insegnamenti della Corte EDU, che ha por- tatoalla ridefinizione del principio secondo specificazione e quindi, ul- timaevoluzione, di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità.

Molto rilevante in materiaè la giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU 28 ottobre 2021, Succie altri c.

Italia , Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14) la quale ha riconosciutola legittimità di filtri o m eccanismi articolati su requisiti di accessoanche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso al giudice ex art.6§ 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili e pro- porzionate.

In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisatola portata del principio di autosufficienza e specificità, esclu- dendoche possa essere applicato in modo d a incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabileonere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntual- mente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle cen- sure,e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giu- diziodi merito (Cass.

SS.UU., Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).

Ladeduzione dei controricorrenti non è conforme alla ridefini zione del principio sopra brevemente riassunta, in quanto va bandito il copia - incolla dagli atti del processo e dalle difese di parte, ed è idonea e auspicabilela succinta sintesi delle prospettazioni di parte, adeguata- mentecontenuta nella prime pagine d el ricorso, e del resto l ’ unicomo- tivo del ricorso dell ’ Agenzia individua con precisione i fatti e la que- stione di diritto, restando irrilevante la circostanza che non si espon- ganogli argomenti contrari addotti da parte contribuente.

10. Con l ’ unico motiv o di ricorso principale, in relazione all ’ art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., viene prospettata l ’ asseritaviola- zioneo falsa applicazione, degli artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost., 12e 14 disp. att. cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 1322, 1325 e1362 cod. civ., 8 e 73 del d.P.R. n. 670/1972, 3 del d.l. n. 833/1986, convertitocon modificazioni dalla legge n. 18/1987, 14 e 17 della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, 5 e 85 deld.P.R. n. 917/1986, 38, 39, 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, 30 deld. lgs. n. 163/2006, 8 e 12 del Reg.

CE 23/10/2007, n. 1370/2007, della Direttiva 31/03/2004, n. 2004/18/CE, 3, 4 e 17 del d.P.R. n. 633/1972, 2, 24 e 25 della Direttiva 28/11/2006, n. 2006/112/CE, come interpreta ti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell ’ UnioneEuropea.

Secondo l ’ Amministrazione è irrilevante l'espunzione del contratto di servizio, di modo che comunque il contributo integrativo del quale si discuteda un lato sconterebbe l'IVA, perch é si atteggerebbe a corri- spettivodi una prestazione di fare resa dalla contribuente, e, dall'altro lato,sarebbe soggetto all ’ imposizionediretta, in quanto la disposizione agevolativacontenuta nell'art. 3 del d.l. n. 833/86 si riferisce alle sole regionia statuto ordinario e non già alle regioni e alle province a sta- tutospeciale, com'è quella di Bolzano. 10.1.Va anche dato atto del fatto che in controricorso i contribuenti eccepiscono l ’ inammissibilità del motivo di ricorso erariale per viola- zionedell ’ art.380bis 1 cod. proc. civ. per la mancata indicazione degli elementiidonei a consentire il mutamento di orientamento della giuri- sprudenzadi legittimità cui la pronuncia di appello si sarebbe unifor- mata,nonché per omessa indicazione di elementi atti a mutare l ’ orien- tamento della Corte di cassazione espresso con le sentenze nn.25624/2010 e 24012/2013.

Le eccezioni sono scrutinabili unita- mentealla disamina del merito. 11.Il motivo non è inammissibile ed è fondato, nei limiti che seguono.

Questa Corte ha già deciso una causa con oggetto analogo a quello controverso in questa sede, con sentenza n. 35154/21, controversia che, peraltro, dopo la fase rescissoria dinnanzi alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado, è stata oggetto di nuovo ricorso p er Cas- sazione,iscritto all ’ R.G.29687/2022. 11.1.In tale decisione la Corte ha dismesso la prospettazione dell’Am- ministrazione finanziaria in relazione alle imposte dirette, mentre ha accoltoil motivo di ricorso dell’Agenzia in relazione all’IVA, nei li miti di cuiin motivazione.

E’ stata ritenuta irrilevante ai fini dell’imposta ar- monizzatala qualificazione della relazione tra società e Provincia e l'e- spunzionedel contratto di servizio, essendo piuttosto decisivo « l’art. 11,parte A, paragrafo 1, let tera a), della Sesta Direttiva (corrispon- denteall'art. 73 della Direttiva IVA), che conforma il senso dell'art. 13 deld.P.R. n. 633/72, a norma del quale la base imponibile delle ces- sionidi beni e delle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontar e complessivodei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali…, aumentato delle integrazioni direttamente connessecon i corrispettivi dovuti da altri soggetti»: sicché nella base imponibiledell'imposta vanno incluse le somme versate da terzi ai sog- getti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte,allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somm a provochi un gettito d'imposta inferiore (Corte giust.15luglio 2004, causa C - 144/02, Commissione c.

Repubblica federale diGermania; Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C - 573/18 e C - 574/18, CGmbH co.

KG) . (…) Ebbene, nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggettipassivi sono inevitabilmente interessate tre parti, ossia quella checorrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente delbene o il destinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dalbeneficiato.

Ma le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'IVA non sono certoquelle compiute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelleerogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust.22novembre 2001, causa C - 184/00, Office des produits wallons, punto 10).

Néla circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia ilsoggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idoneaa interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi ese- guitae il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C - 151/13, [OSCURATO:PERSONA] d'Or SARL, punto 35, a proposito del versamento forfetariocompiuto dalla cassa nazionale assicurazione malattie in fa- voredi una struttura residenziale per anziani non au tosufficienti per prestazionida questa svolte a beneficio dei suoi residenti). ». 12.Sulla base di tali condivisibili premesse, la Corte ha già ritenuto indifferente, ai fini della valutazione dell'imponibilità dei contributi in questioneo, meglio dell'i nclusione di essi nella base imponibile del tri- buto,la configurazione dei rapporti tra la società di trasporto locale e laProvincia autonoma. 12.1.Nel dettaglio, la decisione da ultimo citata sulla questione stabi- lisce,in termini convincenti: « Quel ch e conta, dunque, è la funzione delcontributo.

E quel che si deve stabilire è se esso sia direttamente connessocol prezzo dell'operazione; il che accade se sia versato all'o- peratorebeneficiato perché questi: a) fornisca un bene o presti un ser- viziodeterminati e b) ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.

Quanto al primo aspetto, a fronte della disponibilità permanente del prestatorea fornire i servizi di trasporto, la circostanza che le presta- zioni fornite non siano né predeterminate né personalizzate e che il compensosia versato in forma di forfait non compromette il nesso di- rettoesistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto,se l'importo del corrispettivo è stabilito in anticipo e secondo criterichiaramente individuati (Corte giust. causa C - 151/13, cit., punto 37).Si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantag- ginonon le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti,e il contributo non sia in alcun modo ragguagliat o all'identità e il numerodi utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20,Balgarska natsionalna televizia, punto 37). (…)In relazione al secondo, occorre che gli acquirenti del bene o i de- stinatari del servizio traggano profitto da l contributo, nel senso che il prezzoche l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizi de- vonopagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente all'entitàdella somma corrisposta al venditore del bene o al prestatore delservizio: è in questo senso che essa va a costituire un elemento di determinazionedel prezzo richiesto da tale venditore o prestatore (per tutte,Cass. n. 16660/20 e n. 26318/20).

Sideve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che sia versato uncontributo al prestatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiorea quello che, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere(Corte giust. causa C - 184/00, cit., punto 14). (…)Nel caso in esame, la legge provinciale, nel regolare gli in terventi finanziaridell'amministrazione volti a sostenere - anche le linee di poli- tica tariffaria (ex art. 3, comma 2, lett. b) e c), fissa, almeno con ri- guardo ai contributi ordinari di esercizio, criteri predeterminati, che inevitabilmente risentono del numero degli utenti e dei requisiti che consentano loro di fruire delle tariffe ridotte, preferenziali o speciali (comedefinite dall'art. 13): l'art. 14 stabilisce difatti che “Tali contri- butidevono essere calcolati in modo da assicurare al concessionari o, peri viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffeordinarie”.». 13.Orbene, Il giudice d’appello, nella terz ’ ultima pagina della sentenza impugnatadopo aver qualificato come concessorio per legge il rapporto trala società e la Provincia autonoma e aver affermato che è esclusa la necessità di un esame sostanziale del rapporto afferma che « In primoluogo è la legge che prevede tutti i criteri di det erminazione del contributo,il quale non è destinato a compensare l’impresa dell’attività svolta,quanto soltanto ad un conguaglio dei maggiori costi sopportati dall’impresaper l’insufficienza strutturale dei compensi conseguiti dagli utenti,secondo crit eri prestabiliti che no prevedono come valore di ri- ferimento il costo effettivamente sostenuto, bensì il costo cosiddetto standardstabilito autoritativamente dal l ’amministrazione concedente. (…)Non vi è quindi incontro di volontà, né tanto meno contratta zione sulcorrispettivo (…) ovvero offerta di condizioni di contratto, tipici del contratto(…).

Manca inoltre ogni previsione di strumenti di risoluzione tipici dei rapporti contrattuali (…) essendo la materia regolata dagli strumentipubblicistici.». 14.Tuttavia, il giudice d'appello si è fermato alla valutazione del rap- portotra la Provincia di Bolzano e la società di trasporto, omettendo di verificare se e in quali limiti, in concreto, l'impegno finanziario della primadi versare i contributi alla sec onda abbia consentito a questa di erogarele prestazioni di trasporto a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovutorichiedere in mancanza dei contributi.

Il motivo va quindi accolto e la sentenza cassata per il profilo corri- spondente. 15.La censura è, i nvece, infondata in relazione all’imposizione diretta, inbase al consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo ribadito ancheda Cass. n. 35154/21, la quale ha ricordato che esso « che si è venutomaturando anche in relazione alle regioni a statuto s peciale (in particolare,con riguardo alla regione Sicilia e alla legge regionale rela- tiva14 giugno 1983, n. 68, che pure prevede l'erogazione di contributi annui di esercizio ragguagliati al costo economico standardizzato del servizioe ai ricavi presunt i per chilometro di percorrenza: artt. 4 e 6).

Ebbene, come questa Corte ha sottolineato, il thema decidendum si collocaall'interno del sistema unitario di sovvenzionamento delle im- presedi trasporto pubblico mediante contributi, prima statali (tramite ilfondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio) e, poi, diret- tamente,regionali (tramite un apposito fondo destinato ai trasporti) e, nelnostro caso, provinciali, esentati da imposizione diretta, in quanto nonconsiderati, ex lege, c omponenti positivi di reddito. (…)In questo quadro, si è appunto stabilito che i contributi in questione non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sot- trattia imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833 /86, come convertito (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 310, della

I. 24 dicembre 2007,n. 244, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione delpredetto fondo ad opera della

I. 28 dicembre 1995, n. 5 49, e l'as- sunzionedegli oneri finanziari tramite un apposito fondo destinato ai trasporti,costituito con d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Cass. n. 25624/10;n. 3771/13; n. 20111/18; n. 18869/20). (…)L’obiezione mossa dall'Agenzia, che esclude l'applica zione di que- stocompendio di norme alla Provincia autonoma di Bolzano, si rivela infondataanche alla luce della giurisprudenza costituzionale, interve- nutasugli ultimi tasselli del sistema di ripartizione delle attribuzioni in temadi trasporto pubblico l ocale.

LaCorte costituzionale (con sentenza 14 dicembre 1998, n. 408, le cui valutazionisono ribadite, quanto al d.lgs. n. 422/07, da Corte cost. 22 marzo2001, n. 111), difatti, adita anche dalla Regione Sicilia, con ri- guardoalla legge delega n. 59/79 7 - attuata col d.lgs. n. 422/97 - , ha stabilitoche essa contiene una assai ampia delega al Governo per l'at- tuazione,fra l'altro, di un organico disegno di ulteriore decentramento difunzioni, ribadendo l'autonomia organizzativa che alle regioni è di- rettamentegarantita dalla Costituzione e a comuni e province è co- munquericonosciuta, e precisando che tale autonomia trova esplica- zione«nell’ambito della rispettiva potestà normativa», e dunque nel rispettodelle regole e dei limiti propri di ciascuno di tali ambiti, volta a volta secondo i caratteri propri della potestà statutaria, legislativa o regolamentare delle regioni o della potestà normativa degli enti lo- cali.».

Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidatoinsegnamento, es sendo la fattispecie perfettamente in ter- mini. 16.E’ poi inammissibile l’unico motivo di ricorso incidentale con il quale -ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene censurata la vio- lazioneo falsa applicazione degli artt.109 d.P.R. n.917/86, 115 e 116 cod.proc. civ., 21 d.P.R. n.633/72 e la violazione del principio di ripar- tizione dell’onere della prova di cui all’art.2697 cod. civ..

Il giudice d’appelloha motivatamente condiviso la contestazione dell’Agenzia se- condo la quale [OSCURATO:PERSONA] h a indicato nella dichiarazione an- nualeIVA 2008 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da TiraBeniamino Semplicio relativead operazioni inesistenti, ponendo in essere un ampio e motivato accertamento fattuale, alla penultima e ultimapagina della sentenza impugnata, conforme alla giurisprudenza disezione anche in punto di riparto dell’onere della prova, e non revo- cabilein dubbio nei termini proposti in questa sede.

17. In conclusione va accolto il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione,inammissibile il ricorso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24645/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:II.DD., IVA contributiordinari in contoesercizio ex art.14l.prov. BZ contro [OSCURATO:PERSONA] (GmbH) S.R.L., in persona del legale rappresen- tantep.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di soci, tutti rap- presentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] strignanòe dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso,indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] legalecastrignano.it ; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]Fadanelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzanon.36/1/2018 depositata il 26 aprile 2019, e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 giugno 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria di Secondo grado di Bol- zanon. 36/1/2018 veniva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delleentrate, limitatamente alla ripresa per costi concernenti le fat- tureemesse da [OSCURATO:PERSONA] ritenute afferenti ad ope- razioni inesistenti, e confe rmata per il resto la sentenza di primo gradon. 35/2/2017 emessa dalla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, la quale aveva accolto, previa riunione, i ricorsi introduttivi, annullando l’avviso di accertamento notificato alla so- cietàKloecker Busline (GmbH) S.r.l., svolgente attività di trasporto terrestredi pass e ggeri, e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particolare, gli avvisi di accertamento nn. TBA03T400658, TBA02T400663,TBA03T400660, TBA02T400661, TBA03T400831 per glianni 20 08 - 11 emessi nei confronti della società venivano emessi sul presupposto dell’errata la classificazione dei contributi ricevuti dalla società dalla Provincia autonoma di Bolzano, quali contributi esentiai fini della II.DD. ex art. 3 d.l. 833/1986, ed ai f ini IVA ex art. 2,co. 3, lett. a), d.P.R. n.633/1972. Venivano così disconosciute le variazioniin diminuzione per l’anno 2008, perdita dichiarata di euro 258.000,00in un reddito imponibile di euro 303.939,00; per l’anno 2009,con un primo avviso sino al 3.11.2009, perdita dichiarata di euro342.624,00 in un reddito imponibile di euro 2.015.528,00 e con unsecondo avviso dal 3.11.2009 alla fine del periodo d’imposta, per- dita dichiarata di euro 34.935,00 in un reddito imponibile di euro 51.395,00;per l’an no 2010 perdita dichiarata di euro 1.064.940,00 inun reddito imponibile di pari importo; per l’anno 2011 perdita di- chiarata di euro 138.280,00 in un reddito imponibile di euro 375.249,00.Veniva così accertato il maggior reddito d’impresa ai fini delle II .DD. ed era pro quota imputato ai soci in virtù dell’opzione espressaper il regime di trasparenza dell’art. 116 TUIR, maggior red- dito IRPEF oggetto degli atti impositivi nn.TBA01T401011 e TBA01T401012. 3.l recuperi ad imposizione sul duplice versante delle imposte dirette ed IVA derivavano dalla riqualificazione, operata dall’Amministra- zionefinanziaria, del rapporto giuridico concessorio in essere fra le societàsvolgenti il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in pro- vinciadi Bolzano, con la Provin cia autonoma di Bolzano come con- trattodi servizio. Per l’effetto, i contributi percepiti dalla Provincia ai sensidegli artt. 14 e 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16,venivano considerati, ai fini IVA, corrispettivo del contratto a pre- stazionisinallagmatiche, con conseguente assoggettamento all’impo- sta armonizzata e d , ai fini IRES , venivano individuati come ricavi, componentepositivo di reddito d’impresa escluso dal regime agevo- lativodi neutralità fiscale di cui all’art. 3 del decreto - leg ge 9 dicembre 1986,n. 833, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 feb- braio1987, n. 18. 4.A fondamento dei ricorsi proposti, i ricorrenti, in sintesi, deducevano chein forza della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16 recante la disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone, a sua volta adottatanel quadro della legge nazionale 15 aprile 1981, n.151, il rapportointercorrente tra la società e la Provincia autonoma fosse di naturaconcessoria. Pertanto, i contributi corrisposti dal la Provincia noncostituivano corrispettivo imponibile per la società di trasporto trattandosidi un mero ripiano del debito maturato per un servizio erogatoerga omnes sul territorio. A tale ricostruzione aderiva anche laProvincia autonoma evocata in giu dizio ed accolta dal giudice di meritoin entrambi i gradi del giudizio. Il giudice d’appello condivideva unicamentela contestazione dell’Agenzia secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] indicato nella dichiarazione annuale IVA 2008 ele- mentipassivi fitt izi avvalendosi di fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] ad operazioni inesistenti. 5.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenziadelle entrate deducendo un unico motivo, cui hanno repli- catoi contribuenti con co ntroricorso e ricorso incidentale affidato ad unmotivo, oltre alla Provincia autonoma, con distinto controricorso. Siai contribuenti che la Provincia autonoma hanno depositato me- moriaillustrativa. Consideratoche: 6.Pregiudizialmente non può essere acc olta la richiesta formulata agli atti di riunione del presente processo con altri pendenti avanti alla Corteper assenza dei presupposti ex art.274 cod. proc. civ. per la non piena sovrapponibilità delle difese delle parti, pur essendo evidente l’opportunitàdella trattazione congiunta dei ricorsi, aventi oggetto ana- logoe, per tale ragione , chiamati alla odierna adunanza camerale. 7. Sempre in via pregiudiziale va scrutinata l’eccezione di “irricevibi- lità”,rectius di inammissibilità, sollevata nel controricorso dalla Provin- cia autonoma per asserita tardività dell’impugnazione, ricorso notifi- cato il 9.8.2019, a fronte di una sentenza impugnata non notificata depositatail 26.4.2018 8.L’eccezione è infondata. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv.dalla l. n. 136 del 2018, entrato in vigore del provvedimento il 24/10/2018, dispone: “ Per le controversie definibili sono sospesi per novemesi i termini di impugnazione, anche incidentale, de lle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del con- troricorsoin Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presentedecreto e il 31 luglio 2019. ”. Intema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sos pensione del ter- mineper impugnare, prevista da tale disposizione opera automatica- mente,a prescindere dal concreto intento della parte privata di avva- lersene,ma non con la sospensione feriale in costanza di sospensione, cheresta interamente assorbita da lla sospensione prevista nell'ambito deiprocedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura ecce- zionale di quest'ultima (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33069 del 09/11/2022). Nelcaso di specie, il termine semestrale per impugnare, decorrente da l 26.4.2018,alla data 24.10.2018 non era ancora maturato, mancando ancoraun mese e due giorni in ragione della sospensione feriale 2018 eed è stato sospeso per i nove mesi successivi ex art. 6, comma 11, deld.l. n. 119 del 2018 e, senza contare la sosp ensione feriale 2019, comunquela notifica intervenuta il 9.8.2019 è tempestiva. 9. I contribuenti eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorsoper difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., in quanto l'Agenzi a ometterebbe l’illustrazione delle ragioni didiritto da loro esposte negli atti di primo e di secondo grado che sono stateaccolte dai giudici di merito. 9.1. L’eccezione non trova ingresso. Il principio di autosufficienza ha conosciuto una significativa evoluzione nella giurisprudenza della Corte,anche alla luce degli insegnamenti della Corte EDU, che ha por- tatoalla ridefinizione del principio secondo specificazione e quindi, ul- timaevoluzione, di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. Molto rilevante in materiaè la giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU 28 ottobre 2021, Succie altri c. Italia , Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14) la quale ha riconosciutola legittimità di filtri o m eccanismi articolati su requisiti di accessoanche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso al giudice ex art.6§ 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili e pro- porzionate. In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisatola portata del principio di autosufficienza e specificità, esclu- dendoche possa essere applicato in modo d a incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabileonere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntual- mente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle cen- sure,e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giu- diziodi merito (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). Ladeduzione dei controricorrenti non è conforme alla ridefini zione del principio sopra brevemente riassunta, in quanto va bandito il copia - incolla dagli atti del processo e dalle difese di parte, ed è idonea e auspicabilela succinta sintesi delle prospettazioni di parte, adeguata- mentecontenuta nella prime pagine d el ricorso, e del resto l ’ unicomo- tivo del ricorso dell ’ Agenzia individua con precisione i fatti e la que- stione di diritto, restando irrilevante la circostanza che non si espon- ganogli argomenti contrari addotti da parte contribuente. 10. Con l ’ unico motiv o di ricorso principale, in relazione all ’ art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., viene prospettata l ’ asseritaviola- zioneo falsa applicazione, degli artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost., 12e 14 disp. att. cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 1322, 1325 e1362 cod. civ., 8 e 73 del d.P.R. n. 670/1972, 3 del d.l. n. 833/1986, convertitocon modificazioni dalla legge n. 18/1987, 14 e 17 della legge della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, 5 e 85 deld.P.R. n. 917/1986, 38, 39, 40 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, 30 deld. lgs. n. 163/2006, 8 e 12 del Reg. CE 23/10/2007, n. 1370/2007, della Direttiva 31/03/2004, n. 2004/18/CE, 3, 4 e 17 del d.P.R. n. 633/1972, 2, 24 e 25 della Direttiva 28/11/2006, n. 2006/112/CE, come interpreta ti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell ’ UnioneEuropea. Secondo l ’ Amministrazione è irrilevante l'espunzione del contratto di servizio, di modo che comunque il contributo integrativo del quale si discuteda un lato sconterebbe l'IVA, perch é si atteggerebbe a corri- spettivodi una prestazione di fare resa dalla contribuente, e, dall'altro lato,sarebbe soggetto all ’ imposizionediretta, in quanto la disposizione agevolativacontenuta nell'art. 3 del d.l. n. 833/86 si riferisce alle sole regionia statuto ordinario e non già alle regioni e alle province a sta- tutospeciale, com'è quella di Bolzano. 10.1.Va anche dato atto del fatto che in controricorso i contribuenti eccepiscono l ’ inammissibilità del motivo di ricorso erariale per viola- zionedell ’ art.380bis 1 cod. proc. civ. per la mancata indicazione degli elementiidonei a consentire il mutamento di orientamento della giuri- sprudenzadi legittimità cui la pronuncia di appello si sarebbe unifor- mata,nonché per omessa indicazione di elementi atti a mutare l ’ orien- tamento della Corte di cassazione espresso con le sentenze nn.25624/2010 e 24012/2013. Le eccezioni sono scrutinabili unita- mentealla disamina del merito. 11.Il motivo non è inammissibile ed è fondato, nei limiti che seguono. Questa Corte ha già deciso una causa con oggetto analogo a quello controverso in questa sede, con sentenza n. 35154/21, controversia che, peraltro, dopo la fase rescissoria dinnanzi alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado, è stata oggetto di nuovo ricorso p er Cas- sazione,iscritto all ’ R.G.29687/2022. 11.1.In tale decisione la Corte ha dismesso la prospettazione dell’Am- ministrazione finanziaria in relazione alle imposte dirette, mentre ha accoltoil motivo di ricorso dell’Agenzia in relazione all’IVA, nei li miti di cuiin motivazione. E’ stata ritenuta irrilevante ai fini dell’imposta ar- monizzatala qualificazione della relazione tra società e Provincia e l'e- spunzionedel contratto di servizio, essendo piuttosto decisivo « l’art. 11,parte A, paragrafo 1, let tera a), della Sesta Direttiva (corrispon- denteall'art. 73 della Direttiva IVA), che conforma il senso dell'art. 13 deld.P.R. n. 633/72, a norma del quale la base imponibile delle ces- sionidi beni e delle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontar e complessivodei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali…, aumentato delle integrazioni direttamente connessecon i corrispettivi dovuti da altri soggetti»: sicché nella base imponibiledell'imposta vanno incluse le somme versate da terzi ai sog- getti passivi, se direttamente connesse col prezzo delle operazioni svolte,allo scopo di assoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi e, dunque, a evitare che il versamento di una tale somm a provochi un gettito d'imposta inferiore (Corte giust.15luglio 2004, causa C - 144/02, Commissione c. Repubblica federale diGermania; Corte giust. 9 ottobre 2019, cause C - 573/18 e C - 574/18, CGmbH co. KG) . (…) Ebbene, nel caso del versamento di somme da parte di terzi ai soggettipassivi sono inevitabilmente interessate tre parti, ossia quella checorrisponde la somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente delbene o il destinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dalbeneficiato. Ma le operazioni considerate come rilevanti ai fini dell'IVA non sono certoquelle compiute a vantaggio di chi corrisponde la somma, bensì quelleerogate in favore del cessionario o del committente (Corte giust.22novembre 2001, causa C - 184/00, Office des produits wallons, punto 10). Néla circostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia ilsoggetto che versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idoneaa interrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi ese- guitae il corrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C - 151/13, [OSCURATO:PERSONA] d'Or SARL, punto 35, a proposito del versamento forfetariocompiuto dalla cassa nazionale assicurazione malattie in fa- voredi una struttura residenziale per anziani non au tosufficienti per prestazionida questa svolte a beneficio dei suoi residenti). ». 12.Sulla base di tali condivisibili premesse, la Corte ha già ritenuto indifferente, ai fini della valutazione dell'imponibilità dei contributi in questioneo, meglio dell'i nclusione di essi nella base imponibile del tri- buto,la configurazione dei rapporti tra la società di trasporto locale e laProvincia autonoma. 12.1.Nel dettaglio, la decisione da ultimo citata sulla questione stabi- lisce,in termini convincenti: « Quel ch e conta, dunque, è la funzione delcontributo. E quel che si deve stabilire è se esso sia direttamente connessocol prezzo dell'operazione; il che accade se sia versato all'o- peratorebeneficiato perché questi: a) fornisca un bene o presti un ser- viziodeterminati e b) ne diminuisca proporzionalmente il prezzo. Quanto al primo aspetto, a fronte della disponibilità permanente del prestatorea fornire i servizi di trasporto, la circostanza che le presta- zioni fornite non siano né predeterminate né personalizzate e che il compensosia versato in forma di forfait non compromette il nesso di- rettoesistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto,se l'importo del corrispettivo è stabilito in anticipo e secondo criterichiaramente individuati (Corte giust. causa C - 151/13, cit., punto 37).Si giunge a differenti conclusioni qualora dei servizi si avvantag- ginonon le persone che possono essere chiaramente identificate, ma tutti,e il contributo non sia in alcun modo ragguagliat o all'identità e il numerodi utenti del servizio (Corte giust. 16 settembre 2021, causa C-21/20,Balgarska natsionalna televizia, punto 37). (…)In relazione al secondo, occorre che gli acquirenti del bene o i de- stinatari del servizio traggano profitto da l contributo, nel senso che il prezzoche l'acquirente o il destinatario della prestazione di servizi de- vonopagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente all'entitàdella somma corrisposta al venditore del bene o al prestatore delservizio: è in questo senso che essa va a costituire un elemento di determinazionedel prezzo richiesto da tale venditore o prestatore (per tutte,Cass. n. 16660/20 e n. 26318/20). Sideve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che sia versato uncontributo al prestatore gli consenta di fornire il servizio a un prezzo inferiorea quello che, in mancanza di quella somma, avrebbe dovuto richiedere(Corte giust. causa C - 184/00, cit., punto 14). (…)Nel caso in esame, la legge provinciale, nel regolare gli in terventi finanziaridell'amministrazione volti a sostenere - anche le linee di poli- tica tariffaria (ex art. 3, comma 2, lett. b) e c), fissa, almeno con ri- guardo ai contributi ordinari di esercizio, criteri predeterminati, che inevitabilmente risentono del numero degli utenti e dei requisiti che consentano loro di fruire delle tariffe ridotte, preferenziali o speciali (comedefinite dall'art. 13): l'art. 14 stabilisce difatti che “Tali contri- butidevono essere calcolati in modo da assicurare al concessionari o, peri viaggiatori trasportati a tariffa preferenziale e speciale, un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffeordinarie”.». 13.Orbene, Il giudice d’appello, nella terz ’ ultima pagina della sentenza impugnatadopo aver qualificato come concessorio per legge il rapporto trala società e la Provincia autonoma e aver affermato che è esclusa la necessità di un esame sostanziale del rapporto afferma che « In primoluogo è la legge che prevede tutti i criteri di det erminazione del contributo,il quale non è destinato a compensare l’impresa dell’attività svolta,quanto soltanto ad un conguaglio dei maggiori costi sopportati dall’impresaper l’insufficienza strutturale dei compensi conseguiti dagli utenti,secondo crit eri prestabiliti che no prevedono come valore di ri- ferimento il costo effettivamente sostenuto, bensì il costo cosiddetto standardstabilito autoritativamente dal l ’amministrazione concedente. (…)Non vi è quindi incontro di volontà, né tanto meno contratta zione sulcorrispettivo (…) ovvero offerta di condizioni di contratto, tipici del contratto(…). Manca inoltre ogni previsione di strumenti di risoluzione tipici dei rapporti contrattuali (…) essendo la materia regolata dagli strumentipubblicistici.». 14.Tuttavia, il giudice d'appello si è fermato alla valutazione del rap- portotra la Provincia di Bolzano e la società di trasporto, omettendo di verificare se e in quali limiti, in concreto, l'impegno finanziario della primadi versare i contributi alla sec onda abbia consentito a questa di erogarele prestazioni di trasporto a prezzi inferiori a quelli che avrebbe dovutorichiedere in mancanza dei contributi. Il motivo va quindi accolto e la sentenza cassata per il profilo corri- spondente. 15.La censura è, i nvece, infondata in relazione all’imposizione diretta, inbase al consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo ribadito ancheda Cass. n. 35154/21, la quale ha ricordato che esso « che si è venutomaturando anche in relazione alle regioni a statuto s peciale (in particolare,con riguardo alla regione Sicilia e alla legge regionale rela- tiva14 giugno 1983, n. 68, che pure prevede l'erogazione di contributi annui di esercizio ragguagliati al costo economico standardizzato del servizioe ai ricavi presunt i per chilometro di percorrenza: artt. 4 e 6). Ebbene, come questa Corte ha sottolineato, il thema decidendum si collocaall'interno del sistema unitario di sovvenzionamento delle im- presedi trasporto pubblico mediante contributi, prima statali (tramite ilfondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio) e, poi, diret- tamente,regionali (tramite un apposito fondo destinato ai trasporti) e, nelnostro caso, provinciali, esentati da imposizione diretta, in quanto nonconsiderati, ex lege, c omponenti positivi di reddito. (…)In questo quadro, si è appunto stabilito che i contributi in questione non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sot- trattia imposizione diretta, a norma dell'art. 3, comma 1, n. 3, del d.l. n. 833 /86, come convertito (tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa dell'art. 1, comma 310, della I. 24 dicembre 2007,n. 244, che ad esso fa riferimento), anche dopo la soppressione delpredetto fondo ad opera della I. 28 dicembre 1995, n. 5 49, e l'as- sunzionedegli oneri finanziari tramite un apposito fondo destinato ai trasporti,costituito con d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Cass. n. 25624/10;n. 3771/13; n. 20111/18; n. 18869/20). (…)L’obiezione mossa dall'Agenzia, che esclude l'applica zione di que- stocompendio di norme alla Provincia autonoma di Bolzano, si rivela infondataanche alla luce della giurisprudenza costituzionale, interve- nutasugli ultimi tasselli del sistema di ripartizione delle attribuzioni in temadi trasporto pubblico l ocale. LaCorte costituzionale (con sentenza 14 dicembre 1998, n. 408, le cui valutazionisono ribadite, quanto al d.lgs. n. 422/07, da Corte cost. 22 marzo2001, n. 111), difatti, adita anche dalla Regione Sicilia, con ri- guardoalla legge delega n. 59/79 7 - attuata col d.lgs. n. 422/97 - , ha stabilitoche essa contiene una assai ampia delega al Governo per l'at- tuazione,fra l'altro, di un organico disegno di ulteriore decentramento difunzioni, ribadendo l'autonomia organizzativa che alle regioni è di- rettamentegarantita dalla Costituzione e a comuni e province è co- munquericonosciuta, e precisando che tale autonomia trova esplica- zione«nell’ambito della rispettiva potestà normativa», e dunque nel rispettodelle regole e dei limiti propri di ciascuno di tali ambiti, volta a volta secondo i caratteri propri della potestà statutaria, legislativa o regolamentare delle regioni o della potestà normativa degli enti lo- cali.». Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale consolidatoinsegnamento, es sendo la fattispecie perfettamente in ter- mini. 16.E’ poi inammissibile l’unico motivo di ricorso incidentale con il quale -ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene censurata la vio- lazioneo falsa applicazione degli artt.109 d.P.R. n.917/86, 115 e 116 cod.proc. civ., 21 d.P.R. n.633/72 e la violazione del principio di ripar- tizione dell’onere della prova di cui all’art.2697 cod. civ.. Il giudice d’appelloha motivatamente condiviso la contestazione dell’Agenzia se- condo la quale [OSCURATO:PERSONA] h a indicato nella dichiarazione an- nualeIVA 2008 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da TiraBeniamino Semplicio relativead operazioni inesistenti, ponendo in essere un ampio e motivato accertamento fattuale, alla penultima e ultimapagina della sentenza impugnata, conforme alla giurisprudenza disezione anche in punto di riparto dell’onere della prova, e non revo- cabilein dubbio nei termini proposti in questa sede. 17. In conclusione va accolto il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione,inammissibile il ricorso in
Sentenza Cassazione n. 23775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris