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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 14359/2026

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2 s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8157/2021 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 16.11.2021;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che alla società fu notificatauna cartella di pagamento, emessa ex artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bisd.P.R. 633/1972, con cui l’Agenzia delle entrate chiese la restituzione di €RGN 1992/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4024 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026399.926,00 dichiarati nel modello Iva 2010 per l’anno d’imposta 2009,scaturenti dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente.Il credito, in un primo momento ritenuto regolare, dall’acquisizione dinuovi elementi fu ritenuto non spettante, con conseguente rideterminazionedell’Iva a debito.

In particolare, fu evidenziato che il credito proveniente dalmodello Unico 2008 per i redditi 2007, non spettava, per omessoriempimento dei quadri Iva, con conseguente effetto a cascata negli anniseguenti.Avverso la cartella la società propose ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 9552/2014 ne rigettò leragioni.L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania fu invece accolto con sentenza n. 9425/2015, sull’assunto dellaillegittima contestazione della non spettanza di un credito d’imposta a mezzodi cartella emessa ai sensi degli artt. 36 bis e 54 bis., cit.Quest’ultima sentenza fu poi cassata in sede di legittimità con sentenzan. 16038/2017, in applicazione del principio secondo cui «In fattispecie diomessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentital'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione dicartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedureautomatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanzialedella parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e dadell'anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella,l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzioned'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto èsorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia IVA e finalizzati a operazioni imponibili)» (Sez.

U, 8 settembre 2016, n.17758).Riassunto il giudizio, la Commissione regionale campana con sentenzan. 8157/2021, nel ribadire il principio già enunciato in sede di legittimità, harilevato come nelle more la controversia insorta in precedenza, afferente alcredito d’imposta indicato nel modello Unico 2008, relativa all’Iva e alleRGN 1992/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1939 2/2022Numero sezionale 4043/2026Numero di raccolta generale 14359/2026imposte sui redditi per il 2007, era stata definita con sentenza n.Data pubblicazione 15/05/202610142/2020 della Corte di cassazione.

Ha dunque affermato che «Pertantosi è in presenza della non contestazione (rectius accertamento) che il creditodi € 399.926,00 è effettivo: così realizzandosi quell’effetto a cascata sullapresente vertenza cui ha fatto riferimento lo stesso ufficio nelle propriecontrodeduzioni.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, decidendo sulricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]., in accoglimentodell’appello, va annullata la cartella di pagamento n. 07120130078615837».Per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso dinanzi a questa Corte, affidato a due motivi, cui ha resistito lacontribuente con controricorso, che ha anche depositato memoriaillustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPer priorità logica deve esaminarsi il secondo motivo, che qualorafondato assorbirebbe il primo, e con il quale l’amministrazione finanziaria halamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza sarebbe gravemente viziata per motivazione apparente.Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudicedi merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione omettadi far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoragionamento (Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziatala decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendoproprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile edagevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va inveceRGN 1992/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4044 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto(cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazionedel provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anchequando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta ingiudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n.20921).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n.3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazionesia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n.4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie il giudice del rinvio, dopo aver ricostruito la vicendaprocessuale e aver richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte dilegittimità, che aveva cassato la prima pronuncia d’appello del giudicetributario, ha rilevato che, in riferimento al credito Iva di € 399.926,00,dichiarato dalla società per l’anno d’imposta 2009, proveniente dall’anno2007 e contestato dall’Amministrazione finanziaria, era statodefinitivamente accertato come effettivo con sentenza 10142/2020 dellaCorte di cassazione.

Ne discendeva che, nell’effetto “a cascata” che attingevaRGN 1992/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4054 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026l’anno d’imposta 2009, la cartella di pagamento oggetto della controversiaera annullata.La decisione è completa nel ragionamento sequenziale, oltre cheperfettamente logica e comprensibile.

Così che la pronuncia esula dalladenuncia del vizio della motivazione apparente.Le ulteriori considerazioni che sono sviluppate nel motivo, con cui ladifesa erariale intende sostenere che la sentenza di legittimità non possavincolare il giudice chiamato a decidere dell’oggetto del presente giudizio, aparte che esulano del tutto dalla critica alla apparenza della motivazione,cercano di svuotare il contenuto di una sentenza del giudice di legittimità,che, decidendo proprio sull’antecedente logico della odierna controversia, laesistenza o meno di un credito d’imposta insorto e dichiarato nel 2007 edisconosciuto peraltro dall’Agenzia delle entrate sotto profili formali, è statoal contrario ritenuto esistente, come d’altronde sottolineato nella sentenzan. 10142/2020, laddove se ne riconosce l’esistenza in modo inequivoco“poiché l'Erario e il Riscossore non hanno in alcun modo contestato il creditodal punto di vista del merito della domanda del medesimo”.Sotto tale aspetto i rilievi ricondotti dalla difesa erariale nell’alveo dellamotivazione apparente sono anche inammissibili.Per quanto già chiarito, infondato è anche il primo motivo del ricorso,con cui l’ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 384,commi primo e secondo, dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.Con esso si sostiene che la sentenza qui impugnata non si sarebbe16038/2017).Il motivo è privo di pregio perché, proprio in osservanza del principiocon cui era stata riconosciuta la possibilità di operare controlli automatizzatianche in riferimento alla spettanza di crediti d’imposta, facendo tuttaviasalvo il diritto del contribuente di dimostrare la sussistenza del credito nelgiudizio di impugnazione della cartella, il giudice del rinvio, prendendo attoche nelle more quel credito Iva era stato definitivamente acclarato, haconsequenzialmente dedotto il venir meno di ogni presupposto della cartellanotificata, annullandola.RGN 1992/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4064 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026D’altronde, e per mera completezza, posto che dalle difese erariali, dallasentenza impugnata e dall’atto difensivo della controricorrente emerge comele contestazioni relative a quel credito attenessero all’omessa dichiarazioneo alla tardiva dichiarazione delle imposte, senza altre contestazioni e nellospecifico senza una sola riga tesa a disconoscere i presupposti oggettivi delcredito d’imposta medesimo, risulta oscura l’intera difesa erariale.In definitiva il ricorso va rigettato.Le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come dadispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, chesi è dichiarato antistatario.

P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente e da distrarsiin favore del difensore, nella misura di € 11.000,00 per competenze, €200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dellecompetenze, e accessori come per legge.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 1992/2022Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legalerappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8157/2021 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 16.11.2021;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica del 13 maggio 2026;Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che alla società fu notificatauna cartella di pagamento, emessa ex artt. 36 bis d.P.R. 600/1973 e 54 bisd.P.R. 633/1972, con cui l’Agenzia delle entrate chiese la restituzione di €RGN 1992/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4024 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026399.926,00 dichiarati nel modello Iva 2010 per l’anno d’imposta 2009,scaturenti dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente.Il credito, in un primo momento ritenuto regolare, dall’acquisizione dinuovi elementi fu ritenuto non spettante, con conseguente rideterminazionedell’Iva a debito. In particolare, fu evidenziato che il credito proveniente dalmodello Unico 2008 per i redditi 2007, non spettava, per omessoriempimento dei quadri Iva, con conseguente effetto a cascata negli anniseguenti.Avverso la cartella la società propose ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 9552/2014 ne rigettò leragioni.L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaCampania fu invece accolto con sentenza n. 9425/2015, sull’assunto dellaillegittima contestazione della non spettanza di un credito d’imposta a mezzodi cartella emessa ai sensi degli artt. 36 bis e 54 bis., cit.Quest’ultima sentenza fu poi cassata in sede di legittimità con sentenzan. 16038/2017, in applicazione del principio secondo cui «In fattispecie diomessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentital'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione dicartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedureautomatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanzialedella parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e dadell'anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella,l'eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzioned'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto èsorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettatia IVA e finalizzati a operazioni imponibili)» (Sez. U, 8 settembre 2016, n.17758).Riassunto il giudizio, la Commissione regionale campana con sentenzan. 8157/2021, nel ribadire il principio già enunciato in sede di legittimità, harilevato come nelle more la controversia insorta in precedenza, afferente alcredito d’imposta indicato nel modello Unico 2008, relativa all’Iva e alleRGN 1992/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1939 2/2022Numero sezionale 4043/2026Numero di raccolta generale 14359/2026imposte sui redditi per il 2007, era stata definita con sentenza n.Data pubblicazione 15/05/202610142/2020 della Corte di cassazione. Ha dunque affermato che «Pertantosi è in presenza della non contestazione (rectius accertamento) che il creditodi € 399.926,00 è effettivo: così realizzandosi quell’effetto a cascata sullapresente vertenza cui ha fatto riferimento lo stesso ufficio nelle propriecontrodeduzioni. Alla stregua delle suesposte considerazioni, decidendo sulricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]., in accoglimentodell’appello, va annullata la cartella di pagamento n. 07120130078615837».Per la cassazione della pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso dinanzi a questa Corte, affidato a due motivi, cui ha resistito lacontribuente con controricorso, che ha anche depositato memoriaillustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statadecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPer priorità logica deve esaminarsi il secondo motivo, che qualorafondato assorbirebbe il primo, e con il quale l’amministrazione finanziaria halamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza sarebbe gravemente viziata per motivazione apparente.Sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudicedi merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione omettadi far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico egiuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suoragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziatala decisione quando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendoproprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modosintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi diimpugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva dientrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato ecorretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile edagevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loroidentità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va inveceRGN 1992/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4044 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primogrado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto(cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazionedel provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anchequando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondantenella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta ingiudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n.20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n.3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazionesia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n.4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie il giudice del rinvio, dopo aver ricostruito la vicendaprocessuale e aver richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte dilegittimità, che aveva cassato la prima pronuncia d’appello del giudicetributario, ha rilevato che, in riferimento al credito Iva di € 399.926,00,dichiarato dalla società per l’anno d’imposta 2009, proveniente dall’anno2007 e contestato dall’Amministrazione finanziaria, era statodefinitivamente accertato come effettivo con sentenza 10142/2020 dellaCorte di cassazione. Ne discendeva che, nell’effetto “a cascata” che attingevaRGN 1992/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4054 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026l’anno d’imposta 2009, la cartella di pagamento oggetto della controversiaera annullata.La decisione è completa nel ragionamento sequenziale, oltre cheperfettamente logica e comprensibile. Così che la pronuncia esula dalladenuncia del vizio della motivazione apparente.Le ulteriori considerazioni che sono sviluppate nel motivo, con cui ladifesa erariale intende sostenere che la sentenza di legittimità non possavincolare il giudice chiamato a decidere dell’oggetto del presente giudizio, aparte che esulano del tutto dalla critica alla apparenza della motivazione,cercano di svuotare il contenuto di una sentenza del giudice di legittimità,che, decidendo proprio sull’antecedente logico della odierna controversia, laesistenza o meno di un credito d’imposta insorto e dichiarato nel 2007 edisconosciuto peraltro dall’Agenzia delle entrate sotto profili formali, è statoal contrario ritenuto esistente, come d’altronde sottolineato nella sentenzan. 10142/2020, laddove se ne riconosce l’esistenza in modo inequivoco“poiché l'Erario e il Riscossore non hanno in alcun modo contestato il creditodal punto di vista del merito della domanda del medesimo”.Sotto tale aspetto i rilievi ricondotti dalla difesa erariale nell’alveo dellamotivazione apparente sono anche inammissibili.Per quanto già chiarito, infondato è anche il primo motivo del ricorso,con cui l’ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 384,commi primo e secondo, dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.Con esso si sostiene che la sentenza qui impugnata non si sarebbe16038/2017).Il motivo è privo di pregio perché, proprio in osservanza del principiocon cui era stata riconosciuta la possibilità di operare controlli automatizzatianche in riferimento alla spettanza di crediti d’imposta, facendo tuttaviasalvo il diritto del contribuente di dimostrare la sussistenza del credito nelgiudizio di impugnazione della cartella, il giudice del rinvio, prendendo attoche nelle more quel credito Iva era stato definitivamente acclarato, haconsequenzialmente dedotto il venir meno di ogni presupposto della cartellanotificata, annullandola.RGN 1992/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1992/2022Numero sezionale 4064 3/2026Numero di raccolta generale 14359/2026Data pubblicazione 15/05/2026D’altronde, e per mera completezza, posto che dalle difese erariali, dallasentenza impugnata e dall’atto difensivo della controricorrente emerge comele contestazioni relative a quel credito attenessero all’omessa dichiarazioneo alla tardiva dichiarazione delle imposte, senza altre contestazioni e nellospecifico senza una sola riga tesa a disconoscere i presupposti oggettivi delcredito d’imposta medesimo, risulta oscura l’intera difesa erariale.In definitiva il ricorso va rigettato.Le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come dadispositivo, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, chesi è dichiarato antistatario. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente e da distrarsiin favore del difensore, nella misura di € 11.000,00 per competenze, €200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dellecompetenze, e accessori come per legge.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 1992/2022Consigliere rel. Federici
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