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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 36825/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23312/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n.3585/39/15, depositata il 17.6.2015.

Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 11.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].RGN 23312/15 Ritenuto in fatto Con sentenza n.3585/39/15, depositata il 17.6.2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Latina che aveva rigettato il ricorso delle contribuenti le quali, socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cancellata dal registro delle imprese nel corso dell'anno 2006, avevano impugnato un avviso di accertamento ad esse notificato nel 2012.

La CTR affermava che la cancellazione e quindi l'estinzione della società aveva come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società, nonché la preclusione per l'Ufficio di emanare e notificare atti impositivi.

Avverso la pronuncia di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.

Le contribuenti non hanno spiegato difese.

Ragioni della decisione. 1.Con il motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495, comma secondo, c.c. e dell'art. 65, comma 4 del d.P.R. n. 600/1973, per avere ritenuto nulli gli avvisi di accertamento che, sebbene intestati alla società estinta, erano stati notificati alle socie.

La censura è fondata.

E' pacifico che, relativamente al recupero delle imposte societarie, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società già estinta nel 2006 per intervenuta cancellazione, è stato notificato alle socie, nel 2012, quindi in data successiva alla cancellazione.

Dopo la riforma dei diritto societario, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico RGN 23312/15 facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Deve, pertanto, ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo la estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. civ., n. 31037 del 2017).

Nella specie, come si evince dal contenuto dell'avviso di accertamento, riprodotto da parte ricorrente nel rispetto del principio di specificità, la pretesa è stata fatta valere direttamente nei confronti delle socie a titolo di successione nel debito societario in considerazione del chiaro riferimento alla previsione di cui all'art. 2495, comma secondo, cod. civ., che attiene proprio alla pretesa nei confronti dei soci in caso di cancellazione della società.

Questa Corte (Cass., Sez.

Un., 12 marzo 2013, n. 6070) ha affermato che «Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga RGN 23312/15 presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo».

È dunque consentito al fisco di agire in via "sussidiaria" nei confronti dei soci "pro quota", salvo quanto previsto dall'art. 2495 c.c.. il quale prevede che, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

In particolare, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, Cass.

SU 619/2021 (in motivazione) ha precisato non essere dirimente che " i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore".

L'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" (conf.

Cass. 9094/2017; Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018).

Sicchè "il limite di responsabilità dei soci di cui all'art.2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci" (SU 619/2021 in motivazione), circostanza che attiene al merito della pretesa.RGN 23312/15 Ne consegue che, correttamente, la pretesa è stata fatta valere nei confronti delle socie, a titolo di successione nell'obbligazione tributaria della società estinta, in quanto legittimate passive.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 23312/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n.3585/39/15, depositata il 17.6.2015. Udita la relazione svolta alla adunanza camerale del 11.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].RGN 23312/15 Ritenuto in fatto Con sentenza n.3585/39/15, depositata il 17.6.2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Latina che aveva rigettato il ricorso delle contribuenti le quali, socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cancellata dal registro delle imprese nel corso dell'anno 2006, avevano impugnato un avviso di accertamento ad esse notificato nel 2012. La CTR affermava che la cancellazione e quindi l'estinzione della società aveva come effetto il venir meno della legittimazione attiva e passiva della società, nonché la preclusione per l'Ufficio di emanare e notificare atti impositivi. Avverso la pronuncia di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo. Le contribuenti non hanno spiegato difese. Ragioni della decisione. 1.Con il motivo di ricorso si censura la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495, comma secondo, c.c. e dell'art. 65, comma 4 del d.P.R. n. 600/1973, per avere ritenuto nulli gli avvisi di accertamento che, sebbene intestati alla società estinta, erano stati notificati alle socie. La censura è fondata. E' pacifico che, relativamente al recupero delle imposte societarie, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società già estinta nel 2006 per intervenuta cancellazione, è stato notificato alle socie, nel 2012, quindi in data successiva alla cancellazione. Dopo la riforma dei diritto societario, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico RGN 23312/15 facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070). Deve, pertanto, ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo la estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. civ., n. 31037 del 2017). Nella specie, come si evince dal contenuto dell'avviso di accertamento, riprodotto da parte ricorrente nel rispetto del principio di specificità, la pretesa è stata fatta valere direttamente nei confronti delle socie a titolo di successione nel debito societario in considerazione del chiaro riferimento alla previsione di cui all'art. 2495, comma secondo, cod. civ., che attiene proprio alla pretesa nei confronti dei soci in caso di cancellazione della società. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070) ha affermato che «Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga RGN 23312/15 presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo». È dunque consentito al fisco di agire in via "sussidiaria" nei confronti dei soci "pro quota", salvo quanto previsto dall'art. 2495 c.c.. il quale prevede che, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In particolare, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, Cass. SU 619/2021 (in motivazione) ha precisato non essere dirimente che " i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore". L'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti" (conf. Cass. 9094/2017; Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018). Sicchè "il limite di responsabilità dei soci di cui all'art.2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci" (SU 619/2021 in motivazione), circostanza che attiene al merito della pretesa.RGN 23312/15 Ne consegue che, correttamente, la pretesa è stata fatta valere nei confronti delle socie, a titolo di successione nell'obbligazione tributaria della società estinta, in quanto legittimate passive. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di
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