CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto monoaggravato e, previa esclusione della seconda aggravante contestata ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 180,00 di multa; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concretp (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931) e considerato inoltre che il motivo è generico poiché non indica quale elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il richiesto giudizio di prevalenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de