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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1983

Cassazione n. 05865/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1983 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1998 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli riformava, in adesione alla richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la sentenza con cui Tribunale di Napoli, il 20 aprile 2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena allora ritenuta di giustizia rideterminandola rispettivamente in anni 2 e mesi 10 di reclusione con revoca delle pene accessorie per la prima, in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il secondo, in anni 1 e mesi 4 di reclusione per la terza, ed in anni 5 e giorni 20 di reclusione per il quarto, confermando, invece, la sentenza nel resto e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che [OSCURATO:PERSONA] eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge circa la ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso; che con il secondo motivo il Serpe eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo il Serpe deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che i ricorrenti D'Ambra e [OSCURATO:PERSONA] deducevano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. pen.; Considerato che i ricorsi presentati da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto le censure con essi dedotti erano stati espressamente rinunciati in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal che nulla doveva motivare la Corte napoletana in ordine ad essi; che il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale con ruolo apicale, dando rilievo alle risultanze istruttorie derivanti dalle conversazioni intercettate tra i correi; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. rilevando la presenza di plurime condanne del delitti in capo a [OSCURATO:PERSONA]; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare le ragioni favorevoli alla loro concessione che i giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, sia pure per le diverse ragioni esposte, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1983 D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1998 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli riformava, in adesione alla richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la sentenza con cui Tribunale di Napoli, il 20 aprile 2023 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena allora ritenuta di giustizia rideterminandola rispettivamente in anni 2 e mesi 10 di reclusione con revoca delle pene accessorie per la prima, in anni 3 e mesi 8 di reclusione per il secondo, in anni 1 e mesi 4 di reclusione per la terza, ed in anni 5 e giorni 20 di reclusione per il quarto, confermando, invece, la sentenza nel resto e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che [OSCURATO:PERSONA] eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge circa la ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso; che con il secondo motivo il Serpe eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che con l'ultimo motivo il Serpe deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che i ricorrenti D'Ambra e [OSCURATO:PERSONA] deducevano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. pen.; Considerato che i ricorsi presentati da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto le censure con essi dedotti erano stati espressamente rinunciati in sede di accordo sull'applicazione della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal che nulla doveva motivare la Corte napoletana in ordine ad essi; che il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale con ruolo apicale, dando rilievo alle risultanze istruttorie derivanti dalle conversazioni intercettate tra i correi; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. rilevando la presenza di plurime condanne del delitti in capo a [OSCURATO:PERSONA]; che il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare le ragioni favorevoli alla loro concessione che i giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, sia pure per le diverse ragioni esposte, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre
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