CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23386/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 7.6.2023 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie dei difensori, avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Trapani che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti, tutti qualificati, ad eccezione di un unico episodio, ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, condannando la prima alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 6.000 di multa e il secondo a quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 7.200 di multa. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati, ognuno per il tramite del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi con i quali lamenta: 2.1. il diniego, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 62 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, delle attenuanti generiche nonostante la confessione resa in ordine a tutti gli addebiti il che escludeva un calcolo preordinato al conseguimento di un più benevolo trattamento sanzionatorio, rilevando come del tutto illogica fosse l'argomentazione secondo cui non aveva indicato i nominativi dei soggetti che le avevano fornito gli stupefacenti tenuto conto che erano ben noti agli inquirenti in quanto già indicati nei capi di imputazione, senza che d'altra parte potesse se non a rischio di subire ritorsioni rendere noti fatti relativi agli altri coimputati; 2.2. la manifesta illogicità della motivazione che aveva negato tanto le attenuanti generiche quanto l'applicabilità di pena sostitutiva per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] quantunque la sua posizione fosse stata stralciata e la stessa Corte di appello, sia pure in diversa composizione avesse, invece, ritenuto il coimputato meritevole di entrambi i benefici. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito e al vizio motivazionale, l'affermazione di responsabilità resa con una valutazione generica coinvolgente tutti gli imputati sulla base della confessione resa dal [OSCURATO:PERSONA] e dall' Alacqua riguardante, invece, esclusivamente gli episodi loro specificamente contestati. Lamenta che in relazione alle singole condotte ascritte al ricorrente non vi fosse alcun elemento di prova stante gli esiti negativi di tutte le perquisizioni eseguite nei suoi confronti, la cripticità dei colloqui intercettati che non consentivano di desumere alcuna attività di spaccio da parte di costui, e tantomeno che la sostanza ceduta fosse cocaina, e, per l'effetto, il travisamento dei dati probatori acquisiti. Nella disamina specifica dei singoli addebiti evidenzia, con riferimento al travisamento delle prove: quanto al capo 19), concernente un episodio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di detenzione di cocaina trasportata a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], che solo quest'ultimo era stato visto dai verbalizzanti disfarsi di alcuni involucri contenenti lo stupefacente così come solo nei quest'ultimo era stato tratto in arresto, in assenza di alcun elemento che consentisse di ritenere accertata la consapevolezza del Mattina del carico trasportato né tantomeno che si trattasse della droga destinata al [OSCURATO:PERSONA] e all'Alacqua risultando dalle intercettazioni dei colloqui intervenuti tra i due pretesi destinatari nei giorni successivi solo l'acquisizione di informazioni da parte di costoro sugli esiti delle operazioni di PG; quanto al capo 22), relativo ad una cessione di cocaina alla coppia [OSCURATO:PERSONA]-Alacqua in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che nei colloqui captati tra i due cessionari non vi era alcun riferimento all'imputato, né che vi fosse alcun elemento che consentisse di desumere che si fossero recati quel giorno dal Mattina; quanto ai capi 25) e 26) che le intercettazioni telefoniche analizzate dimostravano solo contatti tra il Trapani e il Mattina volti a concordare un appuntamento senza alcun riferimento alla droga e che la cocaina rinvenuta il 5.2.2020 in possesso del Trapani quando si trovava a Partanna non dimostrava alcun coinvolgimento del Mattina, in assenza di un controllo tramite GPS sulla autovettura del Trapani che ben avrebbe potuto procurarsi la droga lungo il tragitto; quanto al capo 27), concernete più cessioni eseguite fra il novembre 2019 e il febbraio 2020 in favore di [OSCURATO:PERSONA], che non vi fosse alcun riscontro alle dichiarazioni dell'acquirente che indicava il Mattina e il Gugliotta quali propri fornitori, tanto più che l'imputato viene indicato solo quale amico che accompagnava il Gugliotta e che dopo l'arresto di quest'ultimo gli unici contatti tra il Pioggia e il Mattina avevano avuto ad oggetto gli accordi per la presentazione di una persona. 3.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.62 n.4 cod. pen. e al vizio motivazionale, il mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità contestando che la richiesta svolta fosse, così come affermato dalla Corte di appello, generica, stanti, invece, la sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla pronuncia a Sezioni Unite n.24990/2020 che ha ritenuto la circostanza in esame applicabile anche alle fattispecie criminose di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 62 bis, 133 e 81 cod. pen. e al vizio motivazionale, che la "sistematica attività di spaccio" svolta dall'imputato consentisse il diniego delle attenuanti generiche rilevando che l'arco temporale delle cessioni ascrittegli, cessate in data 10.2.2020, fosse ben più ristretto di quello che la sentenza impugnata aveva arbitrariamente esteso fino al maggio 2020 e rilevando al contempo che la derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma non fosse preclusiva del riconoscimento del beneficio sanzionatorio, avuto peraltro riguardo alla natura rudimentale, come tale ritenuta dalla stessa Corte di appello, dell'attività di spaccio e all'esiguo numero degli acquirenti, trattandosi solo di quattro persone. Lamenta altresì il diverso trattamento riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale erano stati applicati, all'esito del procedimento definito con il patteggiamento, aumenti ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di gran lunga inferiori a quelli quantificati nei suoi confronti.4. Con memoria trasmessa in data 28.3.2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un ulteriore motivo con il quale eccepisce l'intervenuta estinzione del reato di furto di gioielli di cui al capo 20) ai danni della sorella stante l'intervenuta remissione della querela da parte di quest'ultima in data 28.3.2024; con memoria contestuale ha altresì concluso per l'accoglimento del ricorso. 5. Anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, con memoria in data 29.3.2024, riportandosi ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo occorre rilevare come il preteso travisamento della prova sul quale si fondano invariabilmente tutte le censure rivolte tanto in termini generali nei confronti dell'attività di spaccio quanto quelle specifiche avverso le singole cessioni è irreversibilmente precluso dalla doppia pronuncia conforme che non consente di superare il limite del devolutum in sede di legittimità. Peraltro, ove si consideri che il travisamento della prova ricorre allorquando il giudice di merito ha fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, o nell'omessa valutazione di una prova decisiva, è di tutta evidenza che le doglianze sollevate nel caso di specie, lungi dal far emergere una contraddittorietà processuale, mirano, invece, alla contestazione dell'apprezzamento delle prove raccolte, sollecitando questo giudice di legittimità ad una rivalutazione che, attenendo al merito, fuoriesce dal suo sindacato. Il travisamento è, infatti, vizio relativo alla percezione della prova, non alla sua valutazione, sulla quale si incentrano esclusivamente le dispiegate doglianze che censurano il governo logico delle risultanze istruttorie proponendone una lettura alternativa rispetto a quella datane dal giudice di merito, e non già la loro "dispercezione", onde il motivo in esame si destina, già in base alla sua formulazione alla inammissibilità. Ed invero, attraverso il denunciato travisamento si introducono surrettiziamente solo doglianze in fatto contenenti una diversa valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di colpevolezza, senza che vengano evidenziate fratture motivazionali né incongruità argomentative rispetto alle conclusioni raggiunte, nelle quali soltanto si compendia il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà motivazionale che deve peraltro essere decisivo, ovverosia di portata tale da incrinare l'intera capacità dimostrativa del compendio indiziario (Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Se le censure in ordine all'affermazione di responsabilità complessiva non possono reputarsi meritevoli di alcuna disamina in ragione della loro intrinseca genericità, incentrandosi sulla natura di un compendio costituito da sole intercettazioni che di suo non è affatto di ostacolo all'accertamento del coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti, quelle sui singoli reati passati in rassegna dal ricorrente tradiscono all'evidenza un dissenso valutativo dalle conclusioni raggiunte dai giudici di merito che mira ad una differente lettura delle risultanze istruttorie. In tale traiettoria si inseriscono infatti le doglianze in ordine al capo 19) che non riescono a scalfire attraverso le risultanze negative della perquisizione domiciliare e personale dell'imputato le coerenti deduzioni della Corte palermitana in ordine al coinvolgimento del Mattina nella condotta di detenzione di cocaina che, benché materialmente tenuta in mano dal passeggero a bordo dell'auto da lui guidata, ha indotto l'imputato, che aveva appena presso un appuntamento finalizzato alla sua cessione, a tentare la fuga alla vista dei verbalizzanti nel mentre l'altro se ne disfaceva lanciandoli fuori dal veicolo; né superano il vaglio di specificità le censure di natura meramente contestativa articolate in ordine alla cessione di cui al capo 22), senza confrontarsi con gli esiti delle intercettazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] che non solo aveva preso appuntamento con l'imputato avendo necessità di acquistare due grammi di stupefacente, ma cherdopo essersi recata presso la sua abitazione/aveva discusso con il marito che l'aveva accompagnata su chi dei due dovesse nascondersi addosso quanto acquistato, segno evidente della sua natura illecita; di nuovo si appuntano esclusivamente sulla valutazione delle prove le doglianze riguardanti le cessioni di cui ai capi 25 e 26, prove che la difesa tenta di scardinare ricorrendo ad elementi meramente congetturali tralasciando i plurimi convergenti elementi assemblati dai giudici di merito nella puntuale ricostruzione, sulla base delle conversazioni captate, dei vari appuntamenti concordati dall'imputato con il Trapani e degli esiti della perquisizione cui è stato dopo l'ultimo incontro sottoposto l'acquirente, trovato in possesso della cocaina. 2. Ad analoga sorte non si sottrae il secondo motivo relativo al diniego dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. che non supera la genericità già rilevata dalla Corte territoriale nella formulazione della analoga doglianza formulata con l'atto di appello. Ed invero il ricorrente si limita a riprodurre il principio affermato dalle Sezioni Unite che, pur avendo riconosciuto la compatibilità in materia di stupefacenti dell'attenuante del lucro di speciale tenuità con la fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499), certamente non esime dall'evidenziazione degli elementi fondanti l'invocata circostanza di cui il ricorso non reca traccia, né tantomeno si confronta con l'incessante attività di spaccio e con la solida e complessa organizzazione intessuta dall'imputato messe in evidenza dalla sentenza impugnata così da escludere la speciale tenuità del danno o del pericolo derivante dalla condotta delittuosa che deve presiedere alla valutazione richiesta dall'art. 62 n. 4 cod. pen., né, ancor più a monte, con gli elevati prezzi richiesti per l'acquisto di una singola dose, già di per sé ostativi, anche a prescindere dal secondo addendo richiesto per la applicabilità dell'attenuante in esame, alla configurabilità di un lucro di speciale tenuità. 3. Quanto al diniego delle attenuanti generiche oggetto del terzo motivo, è sufficiente evidenziare come la stessa formulazione delle censure svolte in termini soltanto contestativi ne disveli tutta l'inconsistenza. Non venendo infatti indicato alcun elemento di segno positivo indebitamente pretermesso dai giudici del gravame, mancano alla radice i presupposti fondanti il riconoscimento del beneficio solo astrattamente invocato, considerato che le attenuanti in esame non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di apprezzamento favorevole (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, PG c. Villani, Rv. 275640; Sez. 1, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Senza contare che la Corte territoriale ha compiutamente evidenziato gli elementi ostativi all'applicabilità dell'art. 62 bis cod. pen. ravvisati nella gravità della condotta attesa la sistematica attività di spaccio che, lungi dall'essere rudimentale come inopinatamente assume la difesa, è stata ritenuta indice, al contrario, di "un'articolata e fruttuosa" organizzazione, nonché nella negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico in materia di stupefacenti, elementi questi che già di per sé devono ritenersi, in difetto di qualunque confutazione specifica, al di là di assertive indicazioni sull'arco temprale coperto dai contestati delitti, idonei a supportare il diniego (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il primo motivo dell'Alacqua. In questo caso la difesa sottolinea quale elemento di segno positivo la confessione resa dall'imputata sin dalla fase delle indagini preliminari lamentandone il mancato riconoscimento ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche, ma non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che non solo valorizza quale elemento ostativo, prevalente rispetto a qualunque altro fattore, la gravità della condotta in ragione della sua incessante reiterazione, tale da aver consentito all'imputata lauti guadagni, ma attribuisce comunque all'ammissione degli addebiti da parte di costei un valore probatoriamente neutro, non avendo apportato alcun ausilio concreto alle indagini, quale avrebbe potuto essere l'indicazione dei nominativi dei suoi fornitori, a fronte di un compendio indiziario già completo quanto meno con riferimento all'individuazione dei destinatari delle cessioni contestategli. Se è vero che tra gli elementi favorevoli che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, il giudice di merito può tuttavia escluderne la valenza positiva e negare l'applicazione delle attenuanti generiche quandoquando essi siano contrastatit.(2 altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, e comunque quando la confessione, in difetto di alcun contributo fattivo volto a far luce sul mercato illecito nel quale risultava stabilmente inserita, si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica aspettativa della riduzione della pena (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Da nessuna manifesta illogicità può pertanto ritenersi affetto il rigetto del beneficio formulato dai giudici palermitani, non valendo le generiche doglianze formulate dalla difesa a scardinare una motivazione che fonda proprio sull'infruttuosa confessione della prevenuta e, ancor più a monte, sulla valenza preminente della gravità della condotta, tale da superare ogni altro elemento quand'anche positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), le ragioni del diniego. Quanto all'asserito ben più contenuto lasso temporale in cui sarebbero avvenute le cessioni di cocaina ascrittele, pari a soli quattro mesi e non già ad un intero anno come affermato dalla sentenza impugnata, è evidente come la censura in esame non possa essere articolata al fine di contestare il trattamento sanzionatorio ove l'affermazione di responsabilità sui singoli addebiti non abbia costituito oggetto di alcuna doglianza con l'atto di appello, essendo tali punti ormai coperti dal cd. giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen. 5. Non possono trovare ingresso, infine, le doglianze articolate dall'Alacqua con il secondo motivo, non avendo costei alcun interesse a far valere l'estraneità al presente procedimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata stralciata dalla stessa Corte distrettuale e a lamentare l'erroneità della pronuncia resa nei suoi confronti, né comunque potendo dolersi della sperequazione del trattamento sanzionatorio applicatole rispetto a quello riservato al coimputato, cui t cko rci erano state Y le circostanze attenuanti generiche all'esito del separato procedimento, che proprio perché tale non consente la ravvisabilità di ,alcuna discriminazione, non avendo peraltro neppure prodotto la motivazione vsentenza pronunciata nei confronti di quest'ultimo da cui evincere le ragioni di perfetta sovrapponibilità delle due posizioni. 6. Quanto alla successiva memoria depositata dalla difesa contenente "motivi aggiunti" deve esserne rilevata l'inammissibilità sotto un duplice profilo: da un lato le doglianze ivi sviluppate in ordine all'estinzione del reato di furto non risultano in alcun modo riconducibili ai motivi costituenti oggetto di tempestivo ricorso, non essendo consentito l'ampliamento del petitum attraverso l'introduzione di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione così da eluderne la previsione a pena di decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018 - dep. 19/04/2018, Rv. 272821); dall'altro ad esse si trasmette il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari, inidonei all'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, Rv. 278387). Segue all'esito dei ricorsi l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispo