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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29927/2026

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MILANO il 27/12/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) configurabilità del reato (gli imputati reagirono in modo istintivo, stanti le convulse dinamiche fattuali, senza riconoscere gli agenti, in abiti civili; 2) omessa considerazione dell'errore di fatto sulla qualifica di pubblico ufficiale (per la limitata visibilità e la rapidità dell'intervento della polizia, gli imputati non potevano sapere di essere di fronte a pubblici ufficiali); 3) conseguente riqualificazione del reato in percosse e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (l'intervento fu repentino, l'interazione corporea minima e non produsse danni apprezzabili); 4) mancati individualizzazione del trattamento sanzionatorio e riconoscimento delle attenuanti generiche nell'estensione massima; ritenuto che tutti i motivi, declinati in fatto, riproducono censure già disattese, con argomentazione completa e logica, dai Giudici di appello che hanno: 1) correttamente qualificato come resistenza le condotte di Deregna (che, sorpreso mentre forzava il portellone del furgone, tentò di rifugiarsi nella chevrolet condotta da altra persona la quale cercò di mettere in moto il veicolo nonostante la presenza di un agente che, per impedire la ripartenza, si era frapposto tra le portiere) e di [OSCURATO:PERSONA], che afferrò un agente per impedirgli di salire a bordo del veicolo, contribuendo con tale gesto ad ostacolare l'operato degli agenti; 2) replicato che gli agenti, seppure in abiti civili, erano a bordo di autovettura con colori d'istituto e si qualificarono più volte a voce alta; 3) precisato che la violenza mirava ad impedire l'atto d'ufficio nella consapevolezza della qualità soggettiva della persona offesa; 4) giudicato il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado proporzionato alla gravità del fatto; ritenuti dunque i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.

P.Q.M: -90 •o-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MILANO il 27/12/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex art. 337 cod. pen.); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) configurabilità del reato (gli imputati reagirono in modo istintivo, stanti le convulse dinamiche fattuali, senza riconoscere gli agenti, in abiti civili; 2) omessa considerazione dell'errore di fatto sulla qualifica di pubblico ufficiale (per la limitata visibilità e la rapidità dell'intervento della polizia, gli imputati non potevano sapere di essere di fronte a pubblici ufficiali); 3) conseguente riqualificazione del reato in percosse e mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (l'intervento fu repentino, l'interazione corporea minima e non produsse danni apprezzabili); 4) mancati individualizzazione del trattamento sanzionatorio e riconoscimento delle attenuanti generiche nell'estensione massima; ritenuto che tutti i motivi, declinati in fatto, riproducono censure già disattese, con argomentazione completa e logica, dai Giudici di appello che hanno: 1) correttamente qualificato come resistenza le condotte di Deregna (che, sorpreso mentre forzava il portellone del furgone, tentò di rifugiarsi nella chevrolet condotta da altra persona la quale cercò di mettere in moto il veicolo nonostante la presenza di un agente che, per impedire la ripartenza, si era frapposto tra le portiere) e di [OSCURATO:PERSONA], che afferrò un agente per impedirgli di salire a bordo del veicolo, contribuendo con tale gesto ad ostacolare l'operato degli agenti; 2) replicato che gli agenti, seppure in abiti civili, erano a bordo di autovettura con colori d'istituto e si qualificarono più volte a voce alta; 3) precisato che la violenza mirava ad impedire l'atto d'ufficio nella consapevolezza della qualità soggettiva della persona offesa; 4) giudicato il trattamento sanzionatorio disposto in primo grado proporzionato alla gravità del fatto; ritenuti dunque i ricorsi inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q. P.Q.M: -90 •o-
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