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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2021

Cassazione n. 41325/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa in data 18 febbraio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio.

L'ordinanza, premesso che l'istante è in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta per reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e omicidio, ha rilevato che il detenuto non aveva avviato una seria rivisitazione critica dei reati commessi.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con tre motivi di ricorso viene denunciata la violazione di legge avendo il Tribunale respinto la richiesta di permesso premio pur in presenza dei requisiti di legge e per la ritenuta assenza di revisione critica, che non è presupposto della concessione del beneficio, con conseguente diniego di uno strumento rieducativo cui il detenuto aveva diritto di accedere.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e manifestamente infondato, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

Posto che l'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo, va ricordato che l'ammissione all'esperienza premiale non costituisce un diritto del detenuto che abbia maturato il periodo minimo di pena già espiata.

Con riguardo alla decisione impugnata, il ricorso propone tre motivi, tra loro collegati, che non si confrontano con la specifica regione della decisione, che ha fondato il diniego sul rilievo dell'ancora non avviata revisione critica della trascorsa esperienza criminale, elemento necessario per poter formulare una prognosi favorevole del trattamento.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa in data 18 febbraio 2021 aveva respinto la richiesta di permesso premio. L'ordinanza, premesso che l'istante è in espiazione della pena dell'ergastolo inflitta per reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e omicidio, ha rilevato che il detenuto non aveva avviato una seria rivisitazione critica dei reati commessi. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con tre motivi di ricorso viene denunciata la violazione di legge avendo il Tribunale respinto la richiesta di permesso premio pur in presenza dei requisiti di legge e per la ritenuta assenza di revisione critica, che non è presupposto della concessione del beneficio, con conseguente diniego di uno strumento rieducativo cui il detenuto aveva diritto di accedere. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è generico e manifestamente infondato, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Posto che l'istituto dei permessi premio costituisce elemento del trattamento penitenziario e quindi va riconosciuto previa valutazione dell'andamento complessivo del percorso riabilitativo e, dunque, se risulta, in relazione ai progressi compiuti e alle prospettive, idoneo a contribuire al conseguimento dell'obiettivo rieducativo, va ricordato che l'ammissione all'esperienza premiale non costituisce un diritto del detenuto che abbia maturato il periodo minimo di pena già espiata. Con riguardo alla decisione impugnata, il ricorso propone tre motivi, tra loro collegati, che non si confrontano con la specifica regione della decisione, che ha fondato il diniego sul rilievo dell'ancora non avviata revisione critica della trascorsa esperienza criminale, elemento necessario per poter formulare una prognosi favorevole del trattamento. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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