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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1965

Cassazione n. 48149/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1965 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 maggio 2021, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 3 giugno 2014, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Acunzo in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Il primo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la difesa ha prospettato enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e smentiti da un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità ed ha lamentato il travisamento della prova senza «indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 nonché Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, valorizzando il recente acquisto di un'autovettura da parte dell'imputato e sottolineando la possibilità di ovviare all'eventuale situazione di indigenza familiare attraverso la richiesta di aiuti economici allo stato o alle associazioni di volontariato, così da evitare il ricorso a condotte penalmente rilevanti (in tal senso Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).

3. Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale si è correttamente conformata agli indirizzi interpretativi della Suprema Corte secondo cui devono esser considerati luoghi di privata dimora anche gli spazi non aperti al pubblico ubicati all'interno di un esercizio commerciale (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01) ed ha considerato, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, la cucina del bar ove è avvenuto il reato come luogo di privata dimora in quanto non aperto al pubblico né accessibile senza il consenso del titolare (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

4. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. ed il conseguente erroneo riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato, con motivazione esaustiva e priva di illogicità, gli elementi da cui dedurre la sussistenza della contestata aggravante, la persona offesa è stata aggredita alle 6 del mattino in una strada buia da un soggetto armato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

La motivazione è, peraltro, conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui (Sez.

U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01) la commissione del fatto nelle ore notturne è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 5.

Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 6 cod. pen. ed il conseguente erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nella condizione di latitanza.

La lamentata violazione di legge non sussiste in quanto la Corte di merito ha correttamente ritenuto la sussistenza della contestata aggravante, facendo buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. è applicabile anche all'evaso che si sottrae all'esecuzione dell'originario titolo detentivo (vedi (Sez. 6, n. 10313 del 07/01/1988, Flore, Rv. 179516).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1965 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 maggio 2021, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 3 giugno 2014, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Acunzo in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Il primo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la difesa ha prospettato enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e smentiti da un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità ed ha lamentato il travisamento della prova senza «indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 nonché Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). La Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, valorizzando il recente acquisto di un'autovettura da parte dell'imputato e sottolineando la possibilità di ovviare all'eventuale situazione di indigenza familiare attraverso la richiesta di aiuti economici allo stato o alle associazioni di volontariato, così da evitare il ricorso a condotte penalmente rilevanti (in tal senso Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). 3. Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale si è correttamente conformata agli indirizzi interpretativi della Suprema Corte secondo cui devono esser considerati luoghi di privata dimora anche gli spazi non aperti al pubblico ubicati all'interno di un esercizio commerciale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01) ed ha considerato, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, la cucina del bar ove è avvenuto il reato come luogo di privata dimora in quanto non aperto al pubblico né accessibile senza il consenso del titolare (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. ed il conseguente erroneo riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato, con motivazione esaustiva e priva di illogicità, gli elementi da cui dedurre la sussistenza della contestata aggravante, la persona offesa è stata aggredita alle 6 del mattino in una strada buia da un soggetto armato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione è, peraltro, conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01) la commissione del fatto nelle ore notturne è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 5. Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 6 cod. pen. ed il conseguente erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nella condizione di latitanza. La lamentata violazione di legge non sussiste in quanto la Corte di merito ha correttamente ritenuto la sussistenza della contestata aggravante, facendo buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. è applicabile anche all'evaso che si sottrae all'esecuzione dell'originario titolo detentivo (vedi (Sez. 6, n. 10313 del 07/01/1988, Flore, Rv. 179516). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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