CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad essere restituito nei termini per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 12 ottobre 2012, parzialmente riformata dallla Corte di appello con sentenza del 24 settembre 2014, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2017, con la quale egli è stato condannato alla pena di quindici anni di reclusione per il delitto di tentato omicidio. La Corte giuliana ha, in proposito, ritenuto l'applicabilità alla fattispecie, ratione temporis, dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo antecedente alla novella operata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, stando al quale, «se è stata ,{•..i pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito \p'—e—r- proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione od opposizione». Ha, quindi, ritenuto che Shkelqim sia stato informato dal padre, nel 2015, della pendenza del processo, nel quale egli era assistito da un difensore di fiducia, ed abbia così acquisito una conoscenza puntuale e, comunque, sufficiente a consentirgli ogni opportuna determinazione, cui ha fatto seguito una rinunzia a comparire da stimarsi, nelle condizioni date, senz'altro volontaria. La Corte di appello ha rinvenuto ulteriori sintomi della conoscenza, in capo all'imputato, del procedimento: nell'utilizzo, ciurante gli spostamenti tra l'Albania, la Grecia e l'Italia, di un passaporto falso; nella nomina di difensore e procuratore speciale, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], della quale egli ha necessariamente avuto contezza; nell'operato risarcimento del danno in favore della vittima. Ha, pertanto, concluso che «Shkelqirn almeno dal giugno 2015 aveva conoscenza del procedimento e con un minimo di diligenza [...] poteva comparire nello stesso prima della sua definizione», e che «La mancata comparizione identifica una volontaria rinuncia, in quanto sussistevano le condizioni per partecipare al procedimento e non risultano fatti o circostanze che abbiano obiettivamente ostacolato tale determinazione». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente ritenuto che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo nell'ambito del quale è stata emessa la decisione avverso la quale egli intende proporre impugnazione. Rileva, al riguardo, che è stata raggiunta, nel corso della procedura di estradizione, la prova della non autenticità della sottoscrizione apposta a suo nome in calce all'atto di conferimento della nomina a difensore e procuratore speciale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli non ha mai avuto alcun contatto e che ha esercitato il proprio mandato in forza di un atto predisposto a sua insaputa. Contesta, del pari, che le circostanze indicate dalla Corte di appello valgano a dimostrare — in assenza di qualsivoglia comunicazione, formalmente valida, a lui diretta — che egli sia stato a parte della promozione del processo suggellato dalla condanna a severa pena detentiva per il delitto di tentato omicidio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO :IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere ammesso a proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico nell'ambito di un procedimento penale del quale, per quanto consta in atti, egli aveva precisa contezza a far data, quantomeno, dal 20 dicembre 2012. Quel giorno, invero, l'odierno ricorrente comparve innanzi al notaio albanese Miranda F. Xhemalce, che lo identificò formalmente mediante esibizione di passaporto e ne verificò la piena capacità di agire, e gli chiese di compilare una procura speciale, con la quale egli nominò l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del cui studio indicò la precisa ubicazione, quale suo difensore e rappresentante nel giudizio penale promosso nei suoi confronti presso il circondario di Pordenone. È certo, d'altro canto, che la nomina si riferisce al procedimento relativo al tentato omicidio avvenuto il 10 dicembre 2006, per come attestato dall'avere, in quella sede, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] speso la propria opera professionale in favore di Shkelqim. Il dato è di fondamentale rilevanza nell'economia della vicenda in esame, perché paralizza l'iniziativa posta in essere da Shkelqim, logicamente e giuridicamente incompatibile con la prova, in positivo, della decennale consapevolezza dell'essere stato egli coinvolto in un procedimento penale per un grave fatto di sangue, che lo ha indotto ad avvalersi dell'assistenza di un legale di fiducia il quale, nell'espletamento dell'incarico conferitogli in Mena il 20 dicembre 2012, ha svolto cospicua attività difensiva, tra l'altro instando per la revoca della misura cautelare emessa nei suoi confronti e proponendo atto di appello, cui è conseguita la rideternninazione in melius della pena. Il ricorrente, consapevole della dirimente portata dell'intervenuta nomina fiduciaria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], assume che di essa non dovrebbe tenersi conto per essere stata falsificata la sua sottoscrizione in calce all'atto dal padre, il quale avrebbe, in sostanza, operato nel suo interesse ma, al contempo, a sua insaputa; ricostruzione, questa, che troverebbe conferma nella consulenza grafologica — espletata su suo incarico nel corso della procedura conclusasi con l'esecuzione del Mandato di arresto europeo e la consegna alle autorità italiane — contenente un «giudizio negativo probabilistico» in ordine alla provenienza della sottoscrizione dal suo apparente autore. Il ragionamento non persuade. Il documento de quo agitur — il cui testo è opportunamente riprodotto nel provvedimento impugnato — appare, infatti, confezionato in modo da convincere dell'effettiva ed attiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], presente, nell'occasione, nello studio del notaio in Tirana. In tal senso milita, in primo luogo, la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che ne curò la redazione, titolare di funzioni notarili che, quale che sia l'ordinamento nazionale di riferimento, si pongono a presidio di ineludibili esigenze di certezza, a loro volta strumentali alla sicurezza dei traffici giuridici. Significativo è, d'altro canto, che il notaio albanese identificò Shkelqim tramite il passaporto, i cui estremi annotò diligentemente, e ne accertò la piena capacità di agire, da lui ricevendo la dichiarazione relativa alla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all'attribuzione, in favore del professionista, di poteri e facoltà processuali. Se a ciò si aggiunge che l'odierno ricorrente non ha mai contestato, attraverso un formale disconoscimento o una querela dii falso, l'autenticità dell'atto notarile del 20 dicembre 2012 (che, se mancante, avrebbe esposto il professionista a diretta e personale responsabilità penale),, è agevole concludere nel senso dell'assoluta inidoneità degli esiti della consulenza grafologica, peraltro eseguita al di fuori del contraddittorio, ad incrinare l'attitudine del documento (apprezzata, va ribadito, anche alla luce dell'attività successivamente compiuta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del suo assistito e nell'adempimento del mandato fiduciario) ad attestare la piena consapevolezza, in capo a Shkelqim, della pendenza del processo per il tentato omicidio. Coglie nel segno, del resto, la Corte di appello triestina laddove osserva come non sia in alcun modo credibile che il padre del ricorrente si sia interessato, in assenza di un preventivo accordo o di un esplicito incarico, della sua assistenza processuale, né che la corresponsione di una somma di denaro alla vittima, a titolo risarcitorio, defla-Acittizyna abbia costituito il frutto di una iniziativa dei familiari di Shkelqim i quali, pur non avendo contatti con lui né conoscendone la contingente condizione personale, avrebbero sopportato un notevole sforzo economico allo scopo di alleggerire la sua posizione cautelare. Analizzate sotto questo diverso, concorrente, angolo prospettico, le evidenze istruttorie testimoniano, dunque, della palese infondatezza della versione che vede Shkelqim all'oscuro, quantomeno fino al 2015, della pendenza del processo a suo carico, del provvedimento cautelare emesso a suo carico e delle sentenze di condanna. Tanto, in ragione del fatto che, a fronte di un percorso argonnentativo esente da fratture razionali, il ricorrente si trincera, per contro, dietro considerazioni sostanzialmente apodittiche, imperniate sull'elisione della portata probatoria del conferimento, con atto del 20 dicembre 2012, della nomina e della procura speciale in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ovvero su una circostanza della quale egli offre un'interpretazione palesemente contrastante con la realtà dei fatti. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispec:ie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento