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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41216/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .3,, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 612, 614, 582, 635 cod. pen.; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per i reati ascritti, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale (pag. 2-4); Rilevato che con le conclusioni scritte parte ricorrente si è limitata ad insistere per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devo essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .3,, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 612, 614, 582, 635 cod. pen.; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per i reati ascritti, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale (pag. 2-4); Rilevato che con le conclusioni scritte parte ricorrente si è limitata ad insistere per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devo essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris