CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 35978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2023 numero 42422 del 2023 questa Corte di Cassazione ha deciso sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di Appello di Brescia ed in parte trasmesse da detta autorità a questa Corte. In particolare la V Sezione di questa Corte ha ritenuto esatta la decisione della Corte di Appello che ha trasmesso - in parte - la domanda del Bellavita come domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione (in tre vicende processuali) ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen. . In tal senso questa Corte ha provveduto non già su un 'ricorso in tema di rescissione del giudicato' ma su una 'domanda' ex art.175 comma 4 cod.proc.pen., rivolta al giudice della impugnazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. (2-11 Ed invero, se da un lato la decisione in tema di restituzione nel termine può essere soggetta al ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (v. Sez. U 2017 Nunziata), dall'altro va ribadito che Il ricorso straordinario *rimedio previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto)-non rappresenta uno strumento per ottenere mere rivalutazioni di quanto deciso dalla Corte di legittimità. Come è stato più volte evidenziato (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e la svista percettiva possa desumersi ictu ()cui/. Non può dirsi sussistente un errore di fatto tutte le volte in cui la soluzione adottata da questa Corte sia ricollegabile <la una valutazione di elementi fattuali o di tesi giuridiche. Nel caso in esame il ricorso si incentra su questioni in diritto, esprimendo dissenso dalle soluzioni adottate da questa Corte (ad es. circa l'avvenuta trasmissione delle domande dalla Corte di Appello alla Corte di Cassazione per la parte relativa alle decisioni di secondo grado). Si tratta, in tutta evidenza, di profili valutativi che non possono formare oggetto di discussione in sede di ricorso straordinario. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere es