CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Febbraio 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 Marzo 1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 gennaio 1982 avverso la sentenza resa il 24 Febbraio 2023 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al porto di pistola. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione per [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Bari il 15 Aprile 2022, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei tre ricorrenti in ordine ai delitti di rapina aggravata e porto di pistola e, preso atto della parziale rinunzia ai motivi di appello proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle ritenute aggravanti e alla recidiva, rideterminando la pena inflitta; ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado a [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita ai tre ricorrenti di avere, in concorso tra loro e con altri due coimputati non ricorrenti, partecipato ad una rapina a mano armata e col volto travisato in danno del conducente di un autoarticolato, costretto a fermare il mezzo e a rimanere legato all'interno di un veicolo per circa un'ora e mezza, durante la quale l'autoarticolato veniva svuotato della merce trasportata. 2.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: 2.1 riconoscimento dell'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc.pen. dei motivi di impugnazione avanzati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione di legge con riferimento all'erronea qualificazione della condotta ascritta al capo 2 della rubrica, poiché il porto di una pistola giocattolo priva di tappo rossa integra la contravvenzione di cui all'art. 4 1.110/75 e non il delitto di cui agli artt. 10,12 e 14 della 1.497/74. 2.2 Violazione degli articoli 132, 133 e 81 cod.pen. poiché la Corte ha fornito una motivazione apparente o manifestamente illogica in relazione alla mancata concessione del minimo della pena, anche in relazione agli aumenti stabiliti per la continuazione. Nel caso in esame il ricorrente lamenta che nei confronti dei coimputati recidivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Attolico la pena base è stata determinata in anni 8 di reclusione nel 1.700 C di multa, mentre per il ricorrente la pena base è stata determinata in anni 9 di reclusione ed euro 3000 di multa, a causa della concessione delle attenuanti generiche solo in favore degli imputati che avevano rinunciato ai motivi di gravame. Inoltre la pena applicata in continuazione per i delitti di porto e detenzione di un'arma a Salve, individuata in mesi sei di reclusione 1.000€ di multa comporta un vero e proprio cumulo materiale e non l'applicazione dell'art. 81 cod.pen. poiché l'Autorità giudiziaria si è immotivatamente allontanata dal minimo edittale applicabile in caso di continuazione, pari ad un giorno di reclusione. 3.[OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi: 3.1 violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta di detenzione e porto di una pistola a salve, poiché con l'appello si era censurata l'affermazione della sussistenza del reato di cui agli articoli 10, 12 e 14 della legge 497/74 mentre il porto di strumenti in metallo riproducenti armi o di strumenti che esplodono cartucce a salve integra una contravvenzione e, nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha affermato che il gruppo deteneva una pistola a salve. 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la Corte di merito ha ritenuto erroneamente sussistente la contestazione della recidiva e ha fornito una motivazione apparente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, anche in relazione all'aumento per continuazione.Osserva il ricorrente che la recidiva non è mai stata contestata a [OSCURATO:PERSONA] e tale errore ha condizionato il giudizio della Corte che vi ha fatto riferimento nel corpo della motivazione. Il ricorrente inoltre lamenta la disparità di trattamento tra i coimputati coinvolti nella medesima condotta. Ed infatti la pena base a carico del [OSCURATO:PERSONA], al quale non era stata contestata la recidiva, è stata determinata in misura superiore rispetto agli altri imputati tutti recidivi. Tale disuguaglianza non trova giustificazione nella rinunzia da parte dei coimputati ai motivi di gravame inerenti la responsabilità, considerato che la stessa Corte ha riconosciuto che gli imputati non hanno mostrato alcuna resipiscenza per la loro condotta e sono tutti gravati da condanne per reati contro il patrimonio così fornendo una motivazione contraddittoria. Inoltre la pena applicata in continuazione per i delitti di porto e detenzione di una sola arma è stata individuata in sei mesi di reclusione 1.000 C di multa, pari ad un vero e proprio cumulo materiale. 4.MISCE0 Beniamino con atto di ricorso deduce: 4.1 violazione dell'articolo 99 codice penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della ritenuta recidiva reiterata specifica poiché la Corte ha del tutto omesso di rendere motivazione in ordine allo specifico motivo di appello sollevato con l'atto di gravame ritenendo per errore che detto motivo fosse stato oggetto della rinunzia presentata in udienza dalla difesa. Osserva il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato condanna irrevocabile con declaratoria di recidiva prima dell'odierno giudizio sicché non poteva essere ritenuto recidivo reiterato. La Corte ha sostanzialmente omesso di motivare ritenendo semplicemente che il bilanciamento della recidiva con le attenuanti generiche potesse mitigare la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato ma l'accoglimento parziale dell'impugnazione estende i suoi effetti anche nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione si reputa opportuno iniziare con l'esame dell'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] 2.RICORSO [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 n primo motivo di ricorso è fondato. In effetti, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di cassazione, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (nel testo modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 26/10/.2010 n. 204), in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Rv. 264446). La Corte nel respingere la richiesta difensiva di qualificare la condotta ascritta al capo 2 nella fattispecie contravvenzionale, non ha esplicitato le ragioni di tale diniego, limitandosi a riportare a pagina 22 il tenore di una conversazione intercettata, da cui emerge che la pistola detenuta dai rapinatori era "una pistola a salve". Dalla lettura della sentenza di primo grado si desume con maggior chiarezza che il tribunale aveva ritenuto che l'arma detenuta fosse una pistola idonea a sparare, seppure caricata a salve. Deve pertanto ritenersi che la Corte abbia condiviso la ricostruzione in fatto del tribunale e implicitamente ritenuto che i rapinatori avessero utilizzato un'arma vera caricata a salve e non una semplice pistola scacciacani. Questo ragionamento si fonda, però, su un erroneo presupposto di fatto, frutto di una non corretta valutazione del compendio probatorio, poiché la pistola in questione non è mai stata rinvenuta e, pur essendo stata pacificamente utilizzata nel corso della rapina, non emerge aliunde la prova della sua autenticità. La sua idoneità allo sparo dovrebbe desumersi esclusivamente dal tenore della intercettazione, nel corso della quale è stata utilizzata un'espressione sintetica, "pistola a salve", che presenta un significato non univoco, e sembra più verosimilmente riferirsi ad una pistola scacciacani. Ne consegue che, in assenza di prova certa della potenzialità offensiva della pistola e della sua idoneità allo sparo, nel rispetto del principio del favor rei deve ritenersi che la "pistola a salve" utilizzata dai rapinatori fosse una pistola scacciacani priva di tappo rosso, la cui detenzione integra la fattispecie contravvenzionale. Si impone di conseguenza la qualificazione della condotta ascritta al capo 2 ai sensi della fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 4 1.110/75. L'effetto estensivo della impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], accolta per motivi non soggettivi, comporta che la condotta ascritta al capo 2 vada riqualificata nella fattispecie contravvenzionale anche in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,che non hanno proposto lo specifico motivo di ricorso. Alla riqualificazione della condotta consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato contravvenzionale unificato per continuazione al più grave delitto di rapina. 2.2 Il secondo motivo è infondato poiché la Corte ha errato nell'affermare a pagina 27 della motivazione che anche a [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata e riconosciuta la recidiva, ma ha comunque fornito idonea motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendole non giustificate da specifici elementi di fatto meritevoli di considerazione e ha altresì valorizzato il precedente penale specifico a carico dell'imputato per una rapina commessa il 31 agosto 2007, a prescindere dalla contestazione della recidiva.Né può sostenersi che la determinazione del trattamento sanzionatorio sia illogica, poiché la riduzione della pena base nei confronti degli altri ricorrenti è stata ancorata alla rinunzia da parte di costoro dei motivi di gravame, che risulta estranea al [OSCURATO:PERSONA]. Potrebbe, in ipotesi, riconoscersi una contraddizione logica nella motivazione della sentenza che afferma l'assenza di resipiscenza da parte degli imputati e, nel contempo, concede le circostanze attenuanti generiche in favore di alcuni, per la rinunzia ai motivi di appello in ordine alla colpevolezza, ma di questa contraddizione avrebbe dovuto dolersi la parte pubblica e non il [OSCURATO:PERSONA], che non ha interesse a dolersi del beneficio riconosciuto ad altri in relazione ad un elemento che non ricorre nei suoi confronti. 3.RICORSO [OSCURATO:PERSONA] 3.1 II primo motivo invoca l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo B e va accolto. 3.2 Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato poiché la Corte ha reso adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di determinare la pena per il delitto di rapina in misura lievemente superiore al minimo edittale e anche se la sanzione nei confronti del ricorrente è superiore a quella inflitta ai coimputati recidivi, lo stesso ricorrente evidenzia che costoro hanno ottenuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della rinunzia ai motivi di gravame sulla colpevolezza. Il ricorrente non può pertanto dolersi della asserita disparità di trattamento nei confronti dei coimputati, in quanto la Corte ha valorizzato un comportamento processuale che [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere. Questa Corte ha avuto modo già in passato di precisare che la rinunzia ai motivi di appello non può sic et simpliciter comportare un riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che la condotta processuale non viene presa in considerazione dall'art. 133 cod.pen. e la rinunzia ai motivi di appello può al più rilevare quale manifestazione di pentimento e resipiscenza dell'imputato. Tuttavia la diversa decisione della Corte nei confronti dei coimputati non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'odierno ricorrente, per carenza di interesse. Le censure relative alla sanzione inflitta in aumento per la continuazione con il reato di porto di pistola rimangono assorbite poiché il giudice del rinvio dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio per il meno grave reato di cui all'art. 4 1.110/75 . 4.RICORSO [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo è manifestamente infondato. Di recente questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ribadito che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. (Sez. U - , Sentenza n. 32318 del 30/03/2023 Ud. (dep. 25/07/2023 ) Rv. 284878 - 01) Va oltretutto rilevato che dalla lettura della sentenza emerge che il difensore aveva rinunciato ai motivi di appello insistendo soltanto sui motivi relativi alla determinazione della pena e, secondo consolidata giurisprudenza, la recidiva rientra nell'ambito del motivi afferenti alla colpevolezza, in quanto è una circostanza aggravante che riguarda la personalità del reo e certamente non attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio. A ciò si aggiunga che proprio l'opzione di rinunzia ai motivi di gravame relativi alla responsabilità e conseguentemente alla recidiva è stata valutata positivamente dal collegio di appello e ha comportato il generoso riconoscimento in favore del ricorrente delle attenuanti generiche, che sono state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, atteso il divieto di un bilanciamento in termini ancora più favorevoli, con conseguente riduzione della pena base rispetto a quanto stabilito dal primo giudice. P.Q.M. Riqualificato il fatto ascritto al capo 2 dell'imputazione ai sensi dell'art. 4 1.110/1975 annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e estensivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente alla rideterminazione dell'aumento di pena in continuazione in relazione al suddetto reato. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati di cui ai capi 1) e 2) e la pena in relazione al capo 1) dell'imputazione. Roma 15 novembre 2023 i