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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 26935/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17442-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorren te - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] di anzianità L. nr. 70/1975 Pubblico Impiego R.G.N. 17442/2016 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 8505/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 198/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ― già dipendente dell’ Istituto di Ricerca del [OSCURATO:PERSONA], trasferito dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al CRA-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: CRA) ―avverso l’ingiunzione notificata dal CRA exarticolo 2 R.D. nr. 639/1910 per la restituzione di parte del trattamento di fine servizio corrisposto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

2. LaCorte territoriale esponeva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione degli Istituti di ricerca del [OSCURATO:PERSONA] ed ai sensi dell'articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti. 3.Dopo la cessazione dal servizio, il CRA aveva corrisposto un trattamento di fine servizio calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. nr. 1032/1973, da quello successivo presso l'ente pubblico, per il quale applicava l'articolo 13 L. nr 70/1975.

Dalla riliquidazione era derivata un importo del trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicchè con l’ingiunzione il CRA aveva agito per la restituzione dell’eccedenza.

4. La Corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto corretto il frazionamento del trattamento di fine servizio. 5.Osservava che l’articolo 9 del D.Lgs.nr. 454/1999, con il quale era stato operato il passaggio del personale al CRA, non conteneva una disciplina transitoria, tanto meno in materia di trattamento di fine servizio.

Trovava pertanto applicazione il principio generale secondo cui per la liquidazione dei trattamento di fine servizio occorreva guardare alla legge vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 6.Elementi di riscontro a tale ricostruzione si rinvenivano, secondo il giudice 4 dell’appello, nella giurisprudenza di legittimità relativa al passaggio del personale alle Camere di Commercio dopo la soppressione degli uffici metrici provinciali exD.Lgs. nr. 11 2/1998. 7.Anche a non volere ritenere applicabile al trasferimento la normativa di cui alla legge nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993, richiamata dal [OSCURATO:PERSONA], la disciplina doveva essere rinvenuta nel D.Lgs. nr. 165/2001, che riconduceva nell’ambito dell’articolo 2112 cod.civ. l’ipotesi del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, sancendo la continuità del rapporto di lavoro, con l’applicazione della disciplina dell’ente di destinazione. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CREA, già CRA, articolato in un unico motivo di censura, cui l’intimato non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il CREA ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, L. nr. 554/1988, dell’articolo 9 D.L.gs. 29 ottobre 1999 nr. 454, del D.P.R. nr. 1032/1973 e dell’articolo 13 L. nr. 70/1975. 2.Ha censurato la sentenza impugnata per aver applicato ad una ipotesi di mobilità ex lege principi affermati con riferimento alla mobilità volontaria del personale in esubero, rilevando che nella specie il transito del lavoratore al CRA era avvenuto ai sensi del D.L.gs. nr. 454/1999, articolo 9, e non della L. nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993. 3.Ha aggiunto che la materia della mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni era stata successivamente disciplinata dall'art. 35 del D.L.gs. n. 29/1993 e che il D.P.C.M attuativo― D.P.C.M. 16/9/1994 n. 716― aveva sancito la applicabilità della normativa previgente solo per i trasferimenti attuati fino a 28 febbraio 1995.

4. Ha precisato che dall’anno 1998 la disciplina dei processi di mobilità era quella poi recepita dagli artt. 31 e ss. del D.L.gs. n. 165/2001 (articolo 43 D.Lgs. nr. 80/1998 ed articolo 72 D.Lgs.nr. 165/2001, prevedenti la abrogazione del DPCM nr. 716/1994), che non prevedeva la tutela riconosciuta dalla Corte territoriale. 5.Da ultimo, l’ente ricorrente ha evidenziato la conformità della propria condotta ai pareri resi dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e dalla AGENZIA DELE ENTRATE.

6. Il ricorso è infondato.

7. La vicenda di causa è disciplinata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999 nr. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, all’articolo 1, haistituito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ente nazionale di ricerca e sperimentazione con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del [OSCURATO:PERSONA], con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

8. Ai sensi dell’articolo 9, comma tre, della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedente articolo 7)è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI (di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, «mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti».

9. La disciplina legislativa è dunque chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio.

10. La pretesa della amministrazione ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA)― liquidando per il primo l’inde nnità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità― è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero.

11. In particolare, il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all’articolo 13 L. nr.70/1975.12.

La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto; restano invece prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata a scopo meramente rafforzativo, alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’articolo 6 L. nr. 554/1988 ed ad altre ipotesi di mobilità diverse da quella per cui è causa.

13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del [OSCURATO:PERSONA].

14. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assolutoe definitivo (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

L'Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

PQM LaCorte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17442-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorren te - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - [OSCURATO:PERSONA] di anzianità L. nr. 70/1975 Pubblico Impiego R.G.N. 17442/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 8505/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 198/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ― già dipendente dell’ Istituto di Ricerca del [OSCURATO:PERSONA], trasferito dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al CRA-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: CRA) ―avverso l’ingiunzione notificata dal CRA exarticolo 2 R.D. nr. 639/1910 per la restituzione di parte del trattamento di fine servizio corrisposto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 2. LaCorte territoriale esponeva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione degli Istituti di ricerca del [OSCURATO:PERSONA] ed ai sensi dell'articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti. 3.Dopo la cessazione dal servizio, il CRA aveva corrisposto un trattamento di fine servizio calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. nr. 1032/1973, da quello successivo presso l'ente pubblico, per il quale applicava l'articolo 13 L. nr 70/1975. Dalla riliquidazione era derivata un importo del trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicchè con l’ingiunzione il CRA aveva agito per la restituzione dell’eccedenza. 4. La Corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto corretto il frazionamento del trattamento di fine servizio. 5.Osservava che l’articolo 9 del D.Lgs.nr. 454/1999, con il quale era stato operato il passaggio del personale al CRA, non conteneva una disciplina transitoria, tanto meno in materia di trattamento di fine servizio. Trovava pertanto applicazione il principio generale secondo cui per la liquidazione dei trattamento di fine servizio occorreva guardare alla legge vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 6.Elementi di riscontro a tale ricostruzione si rinvenivano, secondo il giudice 4 dell’appello, nella giurisprudenza di legittimità relativa al passaggio del personale alle Camere di Commercio dopo la soppressione degli uffici metrici provinciali exD.Lgs. nr. 11 2/1998. 7.Anche a non volere ritenere applicabile al trasferimento la normativa di cui alla legge nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993, richiamata dal [OSCURATO:PERSONA], la disciplina doveva essere rinvenuta nel D.Lgs. nr. 165/2001, che riconduceva nell’ambito dell’articolo 2112 cod.civ. l’ipotesi del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, sancendo la continuità del rapporto di lavoro, con l’applicazione della disciplina dell’ente di destinazione. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CREA, già CRA, articolato in un unico motivo di censura, cui l’intimato non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il CREA ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, L. nr. 554/1988, dell’articolo 9 D.L.gs. 29 ottobre 1999 nr. 454, del D.P.R. nr. 1032/1973 e dell’articolo 13 L. nr. 70/1975. 2.Ha censurato la sentenza impugnata per aver applicato ad una ipotesi di mobilità ex lege principi affermati con riferimento alla mobilità volontaria del personale in esubero, rilevando che nella specie il transito del lavoratore al CRA era avvenuto ai sensi del D.L.gs. nr. 454/1999, articolo 9, e non della L. nr. 554/1988 e del DPR nr. 104/1993. 3.Ha aggiunto che la materia della mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni era stata successivamente disciplinata dall'art. 35 del D.L.gs. n. 29/1993 e che il D.P.C.M attuativo― D.P.C.M. 16/9/1994 n. 716― aveva sancito la applicabilità della normativa previgente solo per i trasferimenti attuati fino a 28 febbraio 1995. 4. Ha precisato che dall’anno 1998 la disciplina dei processi di mobilità era quella poi recepita dagli artt. 31 e ss. del D.L.gs. n. 165/2001 (articolo 43 D.Lgs. nr. 80/1998 ed articolo 72 D.Lgs.nr. 165/2001, prevedenti la abrogazione del DPCM nr. 716/1994), che non prevedeva la tutela riconosciuta dalla Corte territoriale. 5.Da ultimo, l’ente ricorrente ha evidenziato la conformità della propria condotta ai pareri resi dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e dalla AGENZIA DELE ENTRATE. 6. Il ricorso è infondato. 7. La vicenda di causa è disciplinata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999 nr. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che, all’articolo 1, haistituito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ente nazionale di ricerca e sperimentazione con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del [OSCURATO:PERSONA], con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. 8. Ai sensi dell’articolo 9, comma tre, della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA (previsti dal precedente articolo 7)è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI (di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organico del CRA, «mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti». 9. La disciplina legislativa è dunque chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio. 10. La pretesa della amministrazione ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA)― liquidando per il primo l’inde nnità di buonuscita e per il secondo l’indennità di anzianità― è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro che con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressa anzianità maturata alle dipendenze del Ministero. 11. In particolare, il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolo della indennità di cui all’articolo 13 L. nr.70/1975.12. La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto; restano invece prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata a scopo meramente rafforzativo, alla disciplina dei processi di mobilità di cui all’articolo 6 L. nr. 554/1988 ed ad altre ipotesi di mobilità diverse da quella per cui è causa. 13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del [OSCURATO:PERSONA]. 14. Il giudice dell'impugnazione, ove pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assolutoe definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). L'Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. PQM LaCorte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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