Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 34269/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20924-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 70,r254)c) 4ucti4.) cier AW ?Au-0 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché di delibera di G.C. n. 77 del 30.7.2020, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te IL igs«13 donn.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA, n. 100, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 8888/19 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamento per riprese T.A.R.S.U. relative all'anno di imposta 2012; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 9378/2018, accolse il ricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 8888/19, depositata il 25.11.2019, in riforma della impugnata decisione, accolse il gravame ritenendo "la pretesa tributaria.. .dettagliatamente indicata nell'avviso di pagamento" e non sussistente il diritto all'esenzione dall'imposta per la presunta stagionalità dell'attività di impresa della contribuente, non avendo questa contestato "di essere titolare di una concessione annuale prorogabile e di essere nella disponibilità permanente dei suoli"; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituito con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t.; Ric. 2020 n. 20924 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, della

I. n. 296 del 2006, dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della

I. n. 241 del 1990, nonché dell'art. 24 Cost., per non essersi "i giudici di appello [affatto espressi] su tale eccezione...ritenendo l'atto ben motivato.

La C. T. R. non ha considerato l'obbligo del Comune di allegare gli atti cui faceva riferimento nellwavviso di accertamento", soprattutto se non conosciuti dal contribuente"; che il motivo è manifestamente inammissibile sotto plurimi profili e, comunque, manifestamente infondato; premesso che non è affatto chiaro (ciò che, già di per sé, rende inammissibile la censura.

Cass., Sez.

U, 30.11.2021, n. 37552, Rv. 662971-01) se parte ricorrente si dolga di un'omissione di pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. ("i giudici di appello su tale eccezione non si sono affatto espressi" - cfr. ricorso. p. 4, cpv.) ovvero di una violazione di legge ("è evidente che la C. T. R. con la sentenza qui impugnata ha violato l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e recepito, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000" - cfr. ricorso, p. 5, cpv.), e considerato, altresì, che, ai fini della specificità della censura (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), parte ricorrente non ha trascritto l'avviso di accertamento impugnato né, tantomeno, l'invito bonario cui lo stesso fa riferimento (precludendo in tal modo alla Corte, già in astratto, di valutare la fondatezza o meno delle doglianze in questione.

Si tornerà su tale profilo infra), osserva in ogni caso il Collegio che: a) ove si trattasse di una lamentata omissione di pronunzia, il Ric. 2020 n. 20924 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- motivo, oltre ad essere inammissibile, mancando qualsivoglia riferimento alla conseguente nullità della sentenza impugnata (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01), è comunque infondato, giacché si coglie dalla impugnata decisione che, sul profilo della motivazione dell'avviso di accertamento, la C.T.R. si è invece espressamente pronunziata, ritenendo la pretesa tributaria "dettagliatamente indicata nell'avviso di pagamento" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.) sotteso all'avviso di accertamento impugnato, contenente l'indicazione delle superfici e degli importi originanti la ripresa per cui è causa e non impugnato dalla contribuente; b) ove, al contrario, con tale censura si intendesse fare valere il vizio di violazione di legge, anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Ed infatti, richiamato quanto esposto supra circa la mancata trascrizione dell'avviso di accertamento impugnato, va comunque chiarito che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, costituisce principio consolidato quello per cui l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01).

Orbene, nella specie, la C.T.R., attenendosi a tale principio, ha ritenuto insussistente il denunziato vizio, per essere stata "la pretesa tributaria del Comune... dettagliatamente indicata nell'avviso bonario di pagamento relativ[o] a TARSU 2012, notificato il 24.2.2012 e Ric. 2020 n. 20924 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- non impugnato dalla parte, che ha quindi prestato acquiescenza alle indicazioni delle superfici e degli importi indicati dalla Pubblica amministrazione" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 1, penultimo cpv.) e, dunque, accertando in fatto - con statuizione non specificamente censurata dal contribuente - l'avvenuta regolare notifica dell'avviso bonario sotteso all'avviso di accertamento impugnato.

Peraltro, che tale avviso bonario sia stato ricevuto dal contribuente - contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. p. 2, penultimo cpv.) ed anche volendo prescindere dalla novità di siffatta questione (di cui, a ben vedere, non solo non è fatta menzione in sentenza, ma neppure è riportato in ricorso se come e quando la stessa fu proposta nei precedenti gradi di lite) - emerge finanche dalla stessa collazione del ricorso, laddove la difesa della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiarito di avere presentato apposite denunce di inizio e fine occupazione, oltre ad aver provveduto all'autoliquidazione ed al pagamento dell'imposta, ritenendo l'invito contenuto nell'avviso bonario - evidentemente ricevuto in precedenza - non corretto (cfr. p. 6, primo e secondo cpv.); che con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 21, comma 7 e dell'art. 49, commi 1 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, dell'art. 11, comma 11, del d.P.R. n. 158 del 1999 nonché degli artt. 62 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché del vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento correttamente motivato per effetto della precedente notifica, ad essa Ric. 2020 n. 20924 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- contribuente, dell'avviso bonario relativo al pagamento del tributo in questione, nonostante (a) questo non cristallizzi affatto la pretesa tributaria, tanto rispetto alle superfici occupate, quanto alla tariffa applicata ed alla natura stagionale o permanente dell'attività esercitata e (b) essa contribuente abbia fornito la prova della sussistenza degli estremi per la riduzione o esenzione dal pagamento del tributo in questione; che il motivo è, sotto molteplici profili, manifestamente inammissibile; che premesso che il mezzo inestricabilmente - e, pertanto, inammissibilmente (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01) - sovrappone plurime censure e che lo stesso pecca, altresì, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stato trascritto l'avviso di accertamento in questione né, tantomeno, l'invito bonario cui lo stesso fa riferimento, osserva in ogni caso la Corte come: a) pur vero che l'avviso bonario non cristallizza la pretesa tributaria, esso nondimeno porta a conoscenza del contribuente le concrete ragioni fattuali giuridiche sottese a quella, tanto da essere atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass., Sez. 6-5, 28.7.2015, n. 15957, Rv. 636113-01); b) parte ricorrente fa riferimento a varia documentazione, prodotta in allegato all'odierno ricorso, dimostrativa della erroneità della pretesa impositiva esercitata dal COMUNE nei propri confronti e non considerata dalla C.T.R., senza tuttavia chiarire - nel silenzio della gravata decisione sul punto ed al fine di integrare il requisito di specificità del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. - se, come e quando questa fu prodotta nei precedenti gradi di lite e quali furono le difese svolte, in proposito, nei precedenti gradi di lite (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Ric. 2020 n. 20924 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -6- Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01.

Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14); c) la difesa della contribuente, in ultima analisi, sollecita questa Corte ad una valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito, circa l'an ed il quantum della pretesa impositiva (cfr., per analoghe considerazioni in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto TARSU 2011, cfr. Cass., Sez. 6-5, 26.10.2021, n. 30054, non massimata) e, per ciò stesso, preclusa al Collegio: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che del tutto irrilevante appare, infine, il richiamo all'ordinanza di questa Corte del 22.10.2021, n. 29539, relativa ad altro contribuente (e che, dunque, per tale ragione certamente non può essere invocata quale giudicato esterno), sol considerando che in quel caso — diversamente dall'odierno — gli avvisi di accertamento relativi alle riprese dell'annualità contestata e delle due precedenti furono trascritti (ai fini della specificità delle relative doglianze.

Cfr. memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., p. 5, quindicesimo rigo e ss.), così consentendo alla Corte la delibazione circa la decisività delle censure svolte; Ric. 2020 n. 20924 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -7- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20924-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 70,r254)c) 4ucti4.) cier AW ?Au-0 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonché di delibera di G.C. n. 77 del 30.7.2020, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te IL igs«13 donn.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA, n. 100, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 8888/19 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamento per riprese T.A.R.S.U. relative all'anno di imposta 2012; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 9378/2018, accolse il ricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 8888/19, depositata il 25.11.2019, in riforma della impugnata decisione, accolse il gravame ritenendo "la pretesa tributaria.. .dettagliatamente indicata nell'avviso di pagamento" e non sussistente il diritto all'esenzione dall'imposta per la presunta stagionalità dell'attività di impresa della contribuente, non avendo questa contestato "di essere titolare di una concessione annuale prorogabile e di essere nella disponibilità permanente dei suoli"; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituito con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t.; Ric. 2020 n. 20924 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, della I. n. 296 del 2006, dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990, nonché dell'art. 24 Cost., per non essersi "i giudici di appello [affatto espressi] su tale eccezione...ritenendo l'atto ben motivato. La C. T. R. non ha considerato l'obbligo del Comune di allegare gli atti cui faceva riferimento nellwavviso di accertamento", soprattutto se non conosciuti dal contribuente"; che il motivo è manifestamente inammissibile sotto plurimi profili e, comunque, manifestamente infondato; premesso che non è affatto chiaro (ciò che, già di per sé, rende inammissibile la censura. Cass., Sez. U, 30.11.2021, n. 37552, Rv. 662971-01) se parte ricorrente si dolga di un'omissione di pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. ("i giudici di appello su tale eccezione non si sono affatto espressi" - cfr. ricorso. p. 4, cpv.) ovvero di una violazione di legge ("è evidente che la C. T. R. con la sentenza qui impugnata ha violato l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e recepito, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000" - cfr. ricorso, p. 5, cpv.), e considerato, altresì, che, ai fini della specificità della censura (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), parte ricorrente non ha trascritto l'avviso di accertamento impugnato né, tantomeno, l'invito bonario cui lo stesso fa riferimento (precludendo in tal modo alla Corte, già in astratto, di valutare la fondatezza o meno delle doglianze in questione. Si tornerà su tale profilo infra), osserva in ogni caso il Collegio che: a) ove si trattasse di una lamentata omissione di pronunzia, il Ric. 2020 n. 20924 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- motivo, oltre ad essere inammissibile, mancando qualsivoglia riferimento alla conseguente nullità della sentenza impugnata (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01), è comunque infondato, giacché si coglie dalla impugnata decisione che, sul profilo della motivazione dell'avviso di accertamento, la C.T.R. si è invece espressamente pronunziata, ritenendo la pretesa tributaria "dettagliatamente indicata nell'avviso di pagamento" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.) sotteso all'avviso di accertamento impugnato, contenente l'indicazione delle superfici e degli importi originanti la ripresa per cui è causa e non impugnato dalla contribuente; b) ove, al contrario, con tale censura si intendesse fare valere il vizio di violazione di legge, anche sotto tale profilo il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Ed infatti, richiamato quanto esposto supra circa la mancata trascrizione dell'avviso di accertamento impugnato, va comunque chiarito che, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, costituisce principio consolidato quello per cui l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01). Orbene, nella specie, la C.T.R., attenendosi a tale principio, ha ritenuto insussistente il denunziato vizio, per essere stata "la pretesa tributaria del Comune... dettagliatamente indicata nell'avviso bonario di pagamento relativ[o] a TARSU 2012, notificato il 24.2.2012 e Ric. 2020 n. 20924 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- non impugnato dalla parte, che ha quindi prestato acquiescenza alle indicazioni delle superfici e degli importi indicati dalla Pubblica amministrazione" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 1, penultimo cpv.) e, dunque, accertando in fatto - con statuizione non specificamente censurata dal contribuente - l'avvenuta regolare notifica dell'avviso bonario sotteso all'avviso di accertamento impugnato. Peraltro, che tale avviso bonario sia stato ricevuto dal contribuente - contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. p. 2, penultimo cpv.) ed anche volendo prescindere dalla novità di siffatta questione (di cui, a ben vedere, non solo non è fatta menzione in sentenza, ma neppure è riportato in ricorso se come e quando la stessa fu proposta nei precedenti gradi di lite) - emerge finanche dalla stessa collazione del ricorso, laddove la difesa della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiarito di avere presentato apposite denunce di inizio e fine occupazione, oltre ad aver provveduto all'autoliquidazione ed al pagamento dell'imposta, ritenendo l'invito contenuto nell'avviso bonario - evidentemente ricevuto in precedenza - non corretto (cfr. p. 6, primo e secondo cpv.); che con il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 21, comma 7 e dell'art. 49, commi 1 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, dell'art. 11, comma 11, del d.P.R. n. 158 del 1999 nonché degli artt. 62 e 67 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché del vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento correttamente motivato per effetto della precedente notifica, ad essa Ric. 2020 n. 20924 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- contribuente, dell'avviso bonario relativo al pagamento del tributo in questione, nonostante (a) questo non cristallizzi affatto la pretesa tributaria, tanto rispetto alle superfici occupate, quanto alla tariffa applicata ed alla natura stagionale o permanente dell'attività esercitata e (b) essa contribuente abbia fornito la prova della sussistenza degli estremi per la riduzione o esenzione dal pagamento del tributo in questione; che il motivo è, sotto molteplici profili, manifestamente inammissibile; che premesso che il mezzo inestricabilmente - e, pertanto, inammissibilmente (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01) - sovrappone plurime censure e che lo stesso pecca, altresì, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non essere stato trascritto l'avviso di accertamento in questione né, tantomeno, l'invito bonario cui lo stesso fa riferimento, osserva in ogni caso la Corte come: a) pur vero che l'avviso bonario non cristallizza la pretesa tributaria, esso nondimeno porta a conoscenza del contribuente le concrete ragioni fattuali giuridiche sottese a quella, tanto da essere atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass., Sez. 6-5, 28.7.2015, n. 15957, Rv. 636113-01); b) parte ricorrente fa riferimento a varia documentazione, prodotta in allegato all'odierno ricorso, dimostrativa della erroneità della pretesa impositiva esercitata dal COMUNE nei propri confronti e non considerata dalla C.T.R., senza tuttavia chiarire - nel silenzio della gravata decisione sul punto ed al fine di integrare il requisito di specificità del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. - se, come e quando questa fu prodotta nei precedenti gradi di lite e quali furono le difese svolte, in proposito, nei precedenti gradi di lite (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Ric. 2020 n. 20924 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -6- Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14); c) la difesa della contribuente, in ultima analisi, sollecita questa Corte ad una valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito, circa l'an ed il quantum della pretesa impositiva (cfr., per analoghe considerazioni in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto TARSU 2011, cfr. Cass., Sez. 6-5, 26.10.2021, n. 30054, non massimata) e, per ciò stesso, preclusa al Collegio: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che del tutto irrilevante appare, infine, il richiamo all'ordinanza di questa Corte del 22.10.2021, n. 29539, relativa ad altro contribuente (e che, dunque, per tale ragione certamente non può essere invocata quale giudicato esterno), sol considerando che in quel caso — diversamente dall'odierno — gli avvisi di accertamento relativi alle riprese dell'annualità contestata e delle due precedenti furono trascritti (ai fini della specificità delle relative doglianze. Cfr. memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., p. 5, quindicesimo rigo e ss.), così consentendo alla Corte la delibazione circa la decisività delle censure svolte; Ric. 2020 n. 20924 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -7- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] D'ISCHIA, in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale ultimo importo per rimborso forfetario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 34269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris