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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32800/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19112/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 440/2023della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 13 marzo2023; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, la quale, confermando la decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi dispiegata dalla odierna ricorrente avverso l’atto di precetto per il pagamento di somme [OSCURATO:PERSONA] RINUNCIAr.g. n. 19112/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intimatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la [OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente haformulatorinuncia al ricorso, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società; la rinuncia in discorso non richiede accettazione, stante la mancata costituzione della parte intimata in sede di legittimità; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19112/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza n. 440/2023della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 13 marzo2023; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, articolando cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, la quale, confermando la decisione di prime cure, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi dispiegata dalla odierna ricorrente avverso l’atto di precetto per il pagamento di somme [OSCURATO:PERSONA] RINUNCIAr.g. n. 19112/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intimatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocata, la [OSCURATO:SOCIETA].; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente haformulatorinuncia al ricorso, atto sottoscritto dal procuratore speciale della società; la rinuncia in discorso non richiede accettazione, stante la mancata costituzione della parte intimata in sede di legittimità; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terz
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