CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08037/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 8333-2016 proposto da: I.S.P.R.A. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (già A.P.A.T.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - 2021 contro 3874 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 difende; Data pubblicazione 11/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 8135/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2015 R.G.N. 4692/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2015 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente a termine dell’ISPRA ([OSCURATO:PERSONA] per la Ricerca e la Protezione Ambientale) già APAT, aveva dichiarato il diritto della lavoratrice alla proroga del termine apposto al contratto di lavoro per un periodo di ventiquattro mesi― invece che per il periodo di sei mesi per il quale era stata disposta― e condannato l’Istituto al pagamento a titolo risarcitorio di diciotto mensilità di retribuzione. 2. La Corte territoriale esponeva in fatto che la CORVI era stata assunta all’esito del concorso per trentacinque unità di personale a termine di livello V bandito sulla GU del 12 agosto 2005 nr. 83, risultando collocata al 34^ posto in ragione della rinuncia di altri candidati che la precedevano in graduatoria. 3. Era in questione la interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo di Intesa per il superamento del lavoro precario sottoscritto dall’allora APAT in data 11 luglio 2007, a tenore del quale: «L’APAT, in funzione delle proprie necessità organizzative e funzionali provvederà a prorogare, per un periodo pari a due anni, i contratti a tempo determinato del personale reclutato con concorso pubblico nazionale… a complessivi 35 posti per laureati (V livello), nonché i contratti a tempo determinato del personale reclutato con lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico nazionale a complessivi 296 per laureati (III livello)». 4. Secondo la interpretazione sostenuta dall’ISPRA, la CORVI, in quanto assunta per scorrimento della graduatoria, non poteva beneficiare della proroga prevista dall’intesa; il suo contratto era stato prorogato di sei mesi in esecuzione dell’articolo 3, comma 99, L. nr. 244/2007. 5. Il giudice dell’appello non condivideva la difesa dell’ente, ritenendo che la posizione della CORVI rientrasse nella prima delle due ipotesi regolate dal suddetto articolo 3: ciò che rilevava a tal fine era la sua posizione di candidata reclutata con il predetto concorso a trentacinque posti e non il fatto che ella fosse stata assunta in luogo di altri vincitori rinunciatari. 6. Osservava che l’amministrazione non aveva adeguatamente dedotto né provato che la copertura finanziaria fosse sufficiente a prorogare di ventiquattro F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 mesi i soli contratti a termine degli immediati vincitori. 7.L’ISPRA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in tre ragioni di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’ISPRA ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ― la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 del Protocollo di Intesa per il superamento del lavoro precario dell’11 luglio 2007 sottoscritto tra l’APAT e le organizzazioni sindacali, nonché degli articoli 1362 e segg. cod.civ. e dell’articolo 97 Cost. 2.Si censura la interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo di Intesa dell’11 luglio 2007 posta a base della sentenza impugnata. Nell’assunto di parte ricorrente, dal tenore letterale della norma contrattuale risulterebbe che la proroga biennale si riferiva ai soli «vincitori» del concorso per la copertura di trentacinque posti di funzionario di livello V; per i dipendenti assunti per scorrimento della graduatoria, la proroga biennale riguardava, invece, le sole assunzioni avvenute sulla base della graduatoria del concorso per 296 posti di III livello professionale. 3. Si contesta che la CORVI possa essere qualificata come «vincitrice» del concorso― (e che ella si fosse classificata, per effet to della rinuncia dei vincitori, al trentaquattresimo posto della graduatoria, come affermato nella sentenza impugnata)― evidenziando che, secondo il disposto dell’articolo 8, comma tre, DPR nr. 3/1957, in caso di rinuncia dei vincitori è in facoltà dell’amministrazione procedere alle assunzioni per «scorrimento della graduatoria». 4.Con la seconda critica si lamenta la erronea interpretazione e la omessa considerazione, anche in violazione dell’articolo 1362 cod. civ., della ratio sottesa alla stipula del protocollo di Intesa, consistente nell’assicurare continuità di impiego ai cd. precari storici. 5.Si assume, altresì, la violazione della discrezionalità del datore di lavoro F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 pubblico in ordine all’an ed al quomodo della proroga dei contratti a tempo Data pubblicazione 11/03/2022 determinato, sulla base delle proprie risorse finanziarie e delle esigenze organizzative. 6.Si ribadisce che l’accordo sottoscritto dalle parti sociali prevedeva la proroga di ventiquattro mesi soltanto per coloro che, in base al punteggio, si erano collocati nella graduatoria di merito nelle posizioni corrispondenti al numero di posti messi a concorso mentre per tutti i candidati idonei assunti per scorrimento della graduatoria era stata disposta la proroga di sei mesi del contratto a termine. 7.Con il terzo mezzo si assume la violazione dell’articolo 97 Cost., a tenore del quale le scelte organizzative e funzionali dell’ente pubblico sono insindacabili dalla autorità giudiziaria (salvo il caso, nella specie insussistente, di evidente incongruenza, ingiustizia e/o disparità di trattamento). 8.Si evidenzia che l’ufficio cui la CORVI era addetta non aveva manifestato alla scadenza del periodo di proroga (il 31.12.2008) l’ esigenza di avvalersi ulteriormente del personale a termine; soltanto in data 26 aprile 2010 tale servizio aveva diramato un interpello interno per la copertura di tre posti di funzionario, diretto al solo personale di ruolo, senza ulteriori aggravi di spesa. 9.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è infondato. 10.Deve preliminarmente ribadirsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, nr.12498; 09/06/2017, n.14449) secondo cui la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63― che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi― deve ritenersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto decreto legislativo (con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo). 11. Ne deriva che la interpretazione del Protocollo di Intesa sottoscritto F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dall’allora APAT in data 11 luglio 2007 accolta nella sentenza impugnata è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e segg. cod. civ. 12.Va precisato al riguardo che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le possibili interpretazioni del testo negoziale sicché quando alla luce dei canoni legali siano possibili due o più interpretazioni di una clausola la parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice non può dolersi della violazione degli articoli 1362 e segg. cod. civ. per il fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. 13.Su tali premesse, è stato affermato che la parte che con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, e giurisprudenza ivi citata). 14.Nella fattispecie di causa, la Corte di merito ha attribuito alla clausola 3 del protocollo di intesa per il superamento del lavoro precario dell’11 luglio 2007 uno dei possibili significati ricavabili dal testo, valorizzando il dato letterale, che riferiva la proroga biennale al «personale reclutato con concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a complessivi 35 posti per laureati (livello V)…», senza distinguere la posizione dei vincitori da quella di chi fosse stato assunto a seguito della loro rinuncia. La sentenza ha, cioè, ritenuto rilevante ai sensi della disposizione negoziale il fatto che la assunzione fosse avvenuta nell’ambito delle trentacinque unità di personale previste dal bando di concorso. 15.Non si vede, poi, sotto quale profilo la interpretazione censurata possa F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 essere in contrasto con l’ intenzione delle parti di stabilizzare i soli precari «storici», posto che la classificazione nella graduatoria di merito del concorso in questione, per quanto allegato dalla parte ricorrente, non risulta dipendere esclusivamente dalla anzianità di servizio maturata dai candidati in forza di precedenti i rapporti a termine con APAT. 16.Neppure coglie nel segno la censura di violazione della discrezionalità della amministrazione nella determinazione di proroga dei contratti a termine e di lesione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’articolo 97 Cost. Nella interpretazione adottata dal giudice del merito, la amministrazione si era auto-vincolata ad effettuare la proroga biennale per tutti i soggetti assunti a copertura delle trentacinque posizioni di lavoro di livello V, esercitando in questo senso la sua discrezionalità e valutando, a monte, le proprie esigenze organizzative. 17.Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 18. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8333/2016 Numero sezionale 3874/2021 Numero di raccolta generale 8037/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 21 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7