CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 20121/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 30 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il'11 aprile 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione quanto alla mancata considerazione di una prova decisiva, cioè la mancata percezione da parte del ricorrente delle somme oggetto della prodromica attività lavorativa; Rilevato che la doglianza oggetto dell'unico motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello evidenziando che il ricorrente non ha mai dato prova dell'impossibilità di adempiere, tanto che non ha mai rappresentato l'impossibilità a farlo né ha mai richiesto la rateizzazione, ciò anche avendo sin dalla notifica piena e completa conoscenza dell'obbligo cui era tenuto ad adempiere; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delg ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna+10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della delle ammende. Cos