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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 05072/2025

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25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10448/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FROSINONE E LATINA ( già ASPIIN - [OSCURATO:PERSONA] ed Innovazione Camera di Commercio di Frosinone), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i predetti legali; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RICCARDOe [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A, già elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti legali; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FROSINONE n. 134/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ed Innovazione Camera di Commercio di Frosinone (ASPIIN), che allegava relazione ispettiva 13 maggio 2009 del M.E.F. (dalla quale sarebbe emersa la “indebita corresponsione dell’indennità di carica ai componenti del C.d.A.in difformità alle disposizioni statutarie vigenti”), il Giudice di pace di Frosinone con decreto n. 374/2017 ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di restituire all’Azienda la somma dallo stesso percepita a titolo di indennità quale componente del Consiglio di amministrazione della ASPIIN negli anni 2003 e 2004. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito, ex adverso azionato, risalente agli anni 2003/2004; e, nel merito, sosteneva l’infondatezza della domanda avversaria, anche richiamando la sentenza n. 456/2013 del giudice contabile nelle more passata in giudicato (nella quale veniva espressamente affermato che nel 2001 lo Statuto ASPIIN, all’epoca vigente, non prevedeva in alcun modo l’espressa gratuità delle funzioni di componenti del C.d.A. e del Segretario dell’Azienda speciale).

Nel contraddittorio delle parti, il Giudice di pace di Frosinone con sentenza n. 791/2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava prescritto il diritto della ASPIIN di ripetere la somma di € 1.859,24 percepita dal [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2003, ma, al contempo, accertava e dichiarava il diritto della stessa ASPIIN di ottenere la restituzione della somma di € 1.859,24 dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] percepita nel 2004 per la medesima carica, con conseguente condanna al pagamento.

Avverso la sentenza di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo che la pronuncia fosse riformata con integrale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, ossia con il totale rigetto della domanda di pagamento in restituzione avanzata dell’azienda.

Secondo l’appellante, il giudice di primo grado: a) aveva erroneamente qualificato le aziende speciali delle CCIAA (e nello specifico la ASPIIN) quali pubbliche amministrazioni, anziché soggetti di diritto privato, con conseguente inapplicabilità della disciplina del pubblico impiego; b) aveva erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale, anziché quinquennale ex artt. 2948 e 2949 c.c., al credito dedotto in giudizio, relativo all’indennità di carica dei consiglieri di amministrazione dell’azienda speciale, con conseguente prescrizione integrale del diritto azionato, risalendo il primo atto interruttivo alla raccomandata a.r. del 25.8.2014 (ricevuta in data 17.9.2014); c) aveva omesso di pronunciare sull’argomento principale dell’opposizione, con cui era stata evidenziata l’inapplicabilità al caso specifico dell’art. 4 dello statuto dell’ente, nel testo modificato con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 273 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a valere dal 2005, prevedente la gratuità della carica di consigliere di amministrazione, poiché l’indennità era stata erogata in base ad una precedente delibera del Consiglio Camerale della CCIAA di Frosinone, la n. 9 del 12.11.2001, che era stata adottata in un momento storico in cui lo statuto dell’azienda non prevedeva la gratuità della carica, sicché la percezione dell’indennità, per attività svolta negli anni 2003 e 2004, non poteva ritenersi indebita; d) aveva erroneamente ritenuto irrilevante la sua buona fede, in considerazione della sua posizione di terzietà rispetto alla delibera n. 9/2001, asseritamente contraria allo statuto, che aveva stabilito il compenso.Nel costituirsi in giudizio la ASPIIN (che nelle more mutava denominazione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l’Internazionalizzazione, la Formazione e l’Economia del Mare, di seguito, per brevità, “Informare”), oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale, spiegava appello incidentale per la riforma della pronuncia del giudice di primo grado, nella parte in cui era stata accolta l’eccezione di prescrizione per l’annualità 2003, stante la mancata prova (che lo stesso giudice aveva riconosciuto, in via di principio, a carico dell’opponente) della data esatta di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con la data di pagamento delle somme controverse.

Concludeva chiedendo che venisse integralmente confermato il decreto ingiuntivo emesso.

A seguito del decesso della parte appellante, il giudizio veniva proseguito dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Frosinone, quale giudice di appello, con sentenza n. 134/2022: - in accoglimento dell’appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo; -rigettava l’appello incidentale; -condannava l’azienda appellata a rifondere a parte appellante le spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso Informare.

Hanno resistito con controricorso gli eredi del [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensore dell’azienda camerale ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, anche allegando sentenze dello stesso Tribunale di Frosinone, che, in cinque precedenti giudizi paralleli, aveva statuito in suo favore.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Frosinone, quale giudice di appello, rovesciando il dictumdella sentenza di primo grado, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha ritenuto quest’ultimofondato sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il giudice di pace non aveva motivato sul punto decisivo della controversia, e cioè sul fatto che: a1) parte opponente fin dal primo grado di giudizio aveva sostenuto che, negli anni 2003 e 2004, non era ancora in vigore la previsione della gratuità della carica di consigliere, di cui all’art. 4 dello statuto ASPIIN (introdotta soltanto con una modifica statutaria adottata con delibera della giunta camerale n. 273 del 9 novembre 2004), mentre era in vigore l’art. 14 dello statuto originario dell’ente, che detta gratuità non prevedeva; con la conseguenza che la delibera n. 9/2 011 del Consiglio Camerale della CCIAA di Frosinone, nel prevedere l’erogazione di una indennità per i consiglieri, non si era posta in contrasto con lo statuto; a2) a fronte di tale opposizione, l’azienda avrebbe dovuto provare che il suo statuto, già in quegli anni, escludeva la possibilità di attribuire un’indennità di carica ai componenti del consiglio di amministrazione; a3) l’azienda non aveva fornito tale prova, ma si era limitata a richiamare la documentazione allegata al ricorso ingiuntivo; b) il giudice di pace, nel rimarcare il contrasto della delibera n. 9/2001 (che stabiliva l’indennità) con l’art. 4 dello statuto (che prevedeva la gratuità), aveva omesso di considerare che dettoarticolo era stato introdotto successivamente alla menzionata delibera e non era stato provato che già in precedenza fosse in vigore una analoga previsione statutaria; c) in relazione alla indennità di carica corrisposta nel 2003, era comunque decorso il termine decennale di prescrizione, in quanto il primo atto interruttivo era stata la lettera di messa in mora del 25 agosto 2014 (ricevuta dal destinatario il successivo 17 settembre). 2.Informare articola in ricorso quattro motivi.

Precisamente: - con il primo motivo, che formula ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 115,1 co, e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 cc nella parte in cui il giudice di appello (p.4 cpv 1,2 e 3), rovesciando la sentenza di primo grado, non ha posto a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o i fatti non specificamente contestati”.

In particolare, l’azienda ricorrente, che sottolinea di essere ente pubblico economico, si duole che il giudice di appello si è limitato ad aderire alla tesi del [OSCURATO:PERSONA](per il quale la non previsione di gratuità equivaleva a legittimazione al compenso), senza indicare sulla base di quale norma ha ritenuto che fosse previsto un corrispettivo per i consiglieri di amministrazione; -con il secondo motivo, che formula sempre ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 115, 1 co, dell’art. 2697, 2 co., c.c. e dell’art. 60, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui il giudice di appello (p. 4 cpv 1 e 2), omettendo di esaminare le prove da essa azienda camerale prodotte, ha ritenuto che all ’epoca dell’assunzione della delibera 9/2001 e negli stessi anni 2003 e 2004 non fosse ancora in vigore la previsione sulla gratuità della carica di consigliere di cui all’art. 4 dello statuto dell’ASPIIN ; osserva che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che gli emolumenti in materia di enti pubblici non possono essere erogati sulla mera non previsione di gratuità, soprattutto laddove successive ispezioni degli organi di controllo, ne evidenzino la illegittimità , come era avvenuto nel caso in esame; - con il terzo motivo di ricorso, che formula ancora ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 115,1 co, dell’art. 2697, 2 co., c.c. in relazione alla presunta prova della fondatezza dell’eccezione di prescrizione e al rigetto dell’appello incidentale, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto (pagina 5 capoverso 1) che relativamente all’indennità di carica corrisposta nel 2003 … il termine decennale è evidentemente decorso, se si considera che il primo atto interruttivo … data 17.9.2014. .

Secondo la ricorrente, non vi è prova della decorrenza del termine prescrizionale decennale decorrente dalla erogazione, in quanto la lettera di messa in mora del 25 agosto 2014 non avrebbe valore confessorio in ordine alla data di erogazionedelle somme; -con il quarto motivo di ricorso, che formula ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c., denuncia: Omesso esame della relazione ispettiva del MEF fatto decisivo ai fini dell’accertamento sulla illegittimità delle somme percepite dall’appellante e contraddittorietà della motivazione sulla presunta mancata prova della non gratuità della carica di consigliere di amministrazione nella parte in cui ha omesso di valutare la rilevanza probatoria della relazione MEF.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Non fondato è il primo motivo.

Il giudice di appello - avendo ritenuto non applicabile alle annualità 2003 e 2004 l’art. 4 dello Statuto dell’Ente, che, nella forma modificata del novembre 2004, trovava applicazione dal 1° gennaio 2005 - ha ritenuto non provato che negli anni 2003 - 2004 fosse già prevista la gratuità della carica di consigliere di amministrazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’azienda, il giudice di appello ha correttamente applicato il principio dell’onere della prova, in quanto ha posto l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione a carico del creditore istante.

3.2. Non fondato è il secondomotivo.

Come già rilevato, il Tribunale – avendo ritenuto che la novella statutaria del novembre 2014 trovava applicazione a partire dalla annualità del 2005, ha correttamente ritenuto che l’azienda, attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare che il suo statuto, anche negli anni antecedenti a detta novella statutaria, prevedeva la gratuità della carica di consigliere di amministrazione.

In difetto di tale prova, ha correttamente ritenuto che la deliberazione del 2001, che prevedeva l’erogazione dei compensi ai consiglieri di amministrazione, non era in contrasto con lo Statuto all’epoca vigente, con la conseguenza che, poiché i compensi oggetto di causa riguardano l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2003 e 2004, detti compensi, in quanto legittimamente percepiti,non erano ripetibili.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Secondo l’aziendaricorrente che la lettera di messa in mora del 25 agosto 2014 non avrebbe valore confessorio in ordine alla data di erogazione delle somme, ma la ricorrente inammissibilmente non riporta il contenuto di detta lettera, rendendo così il motivo non autosufficiente.

3.4. Infondato è il quarto motivo.

Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il Tribunale ha considerato la relazione del MEF,ma ha ritenuto che le valutazioni in detta relazione contenute, in ordine alla non debenza della indennità di carica, non fossero applicabili al caso di specie, in quanto ha ritenuto, peraltro in linea con l’esito del giudizio contabile nelle more intervenuto, che la delibera n. 9/2001 non poteva essere in contrasto con l’art. 4 dello statuto, nella forma che sarebbe stata introdotta nel novembre 2004 e che avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2005 (e, quindi, successivamente al periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato consigliere di amministrazione dell’azienda).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell ’azienda ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna l’azienda ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’azien

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10448/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FROSINONE E LATINA ( già ASPIIN - [OSCURATO:PERSONA] ed Innovazione Camera di Commercio di Frosinone), nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi i predetti legali; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RICCARDOe [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A, già elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di tutti i predetti legali; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FROSINONE n. 134/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ed Innovazione Camera di Commercio di Frosinone (ASPIIN), che allegava relazione ispettiva 13 maggio 2009 del M.E.F. (dalla quale sarebbe emersa la “indebita corresponsione dell’indennità di carica ai componenti del C.d.A.in difformità alle disposizioni statutarie vigenti”), il Giudice di pace di Frosinone con decreto n. 374/2017 ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di restituire all’Azienda la somma dallo stesso percepita a titolo di indennità quale componente del Consiglio di amministrazione della ASPIIN negli anni 2003 e 2004. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito, ex adverso azionato, risalente agli anni 2003/2004; e, nel merito, sosteneva l’infondatezza della domanda avversaria, anche richiamando la sentenza n. 456/2013 del giudice contabile nelle more passata in giudicato (nella quale veniva espressamente affermato che nel 2001 lo Statuto ASPIIN, all’epoca vigente, non prevedeva in alcun modo l’espressa gratuità delle funzioni di componenti del C.d.A. e del Segretario dell’Azienda speciale). Nel contraddittorio delle parti, il Giudice di pace di Frosinone con sentenza n. 791/2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava prescritto il diritto della ASPIIN di ripetere la somma di € 1.859,24 percepita dal [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2003, ma, al contempo, accertava e dichiarava il diritto della stessa ASPIIN di ottenere la restituzione della somma di € 1.859,24 dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] percepita nel 2004 per la medesima carica, con conseguente condanna al pagamento. Avverso la sentenza di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo che la pronuncia fosse riformata con integrale accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, ossia con il totale rigetto della domanda di pagamento in restituzione avanzata dell’azienda. Secondo l’appellante, il giudice di primo grado: a) aveva erroneamente qualificato le aziende speciali delle CCIAA (e nello specifico la ASPIIN) quali pubbliche amministrazioni, anziché soggetti di diritto privato, con conseguente inapplicabilità della disciplina del pubblico impiego; b) aveva erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale, anziché quinquennale ex artt. 2948 e 2949 c.c., al credito dedotto in giudizio, relativo all’indennità di carica dei consiglieri di amministrazione dell’azienda speciale, con conseguente prescrizione integrale del diritto azionato, risalendo il primo atto interruttivo alla raccomandata a.r. del 25.8.2014 (ricevuta in data 17.9.2014); c) aveva omesso di pronunciare sull’argomento principale dell’opposizione, con cui era stata evidenziata l’inapplicabilità al caso specifico dell’art. 4 dello statuto dell’ente, nel testo modificato con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 273 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a valere dal 2005, prevedente la gratuità della carica di consigliere di amministrazione, poiché l’indennità era stata erogata in base ad una precedente delibera del Consiglio Camerale della CCIAA di Frosinone, la n. 9 del 12.11.2001, che era stata adottata in un momento storico in cui lo statuto dell’azienda non prevedeva la gratuità della carica, sicché la percezione dell’indennità, per attività svolta negli anni 2003 e 2004, non poteva ritenersi indebita; d) aveva erroneamente ritenuto irrilevante la sua buona fede, in considerazione della sua posizione di terzietà rispetto alla delibera n. 9/2001, asseritamente contraria allo statuto, che aveva stabilito il compenso.Nel costituirsi in giudizio la ASPIIN (che nelle more mutava denominazione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l’Internazionalizzazione, la Formazione e l’Economia del Mare, di seguito, per brevità, “Informare”), oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale, spiegava appello incidentale per la riforma della pronuncia del giudice di primo grado, nella parte in cui era stata accolta l’eccezione di prescrizione per l’annualità 2003, stante la mancata prova (che lo stesso giudice aveva riconosciuto, in via di principio, a carico dell’opponente) della data esatta di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con la data di pagamento delle somme controverse. Concludeva chiedendo che venisse integralmente confermato il decreto ingiuntivo emesso. A seguito del decesso della parte appellante, il giudizio veniva proseguito dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Frosinone, quale giudice di appello, con sentenza n. 134/2022: - in accoglimento dell’appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo; -rigettava l’appello incidentale; -condannava l’azienda appellata a rifondere a parte appellante le spese processuali. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso Informare. Hanno resistito con controricorso gli eredi del [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre il Difensore dell’azienda camerale ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, anche allegando sentenze dello stesso Tribunale di Frosinone, che, in cinque precedenti giudizi paralleli, aveva statuito in suo favore.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Frosinone, quale giudice di appello, rovesciando il dictumdella sentenza di primo grado, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha ritenuto quest’ultimofondato sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il giudice di pace non aveva motivato sul punto decisivo della controversia, e cioè sul fatto che: a1) parte opponente fin dal primo grado di giudizio aveva sostenuto che, negli anni 2003 e 2004, non era ancora in vigore la previsione della gratuità della carica di consigliere, di cui all’art. 4 dello statuto ASPIIN (introdotta soltanto con una modifica statutaria adottata con delibera della giunta camerale n. 273 del 9 novembre 2004), mentre era in vigore l’art. 14 dello statuto originario dell’ente, che detta gratuità non prevedeva; con la conseguenza che la delibera n. 9/2 011 del Consiglio Camerale della CCIAA di Frosinone, nel prevedere l’erogazione di una indennità per i consiglieri, non si era posta in contrasto con lo statuto; a2) a fronte di tale opposizione, l’azienda avrebbe dovuto provare che il suo statuto, già in quegli anni, escludeva la possibilità di attribuire un’indennità di carica ai componenti del consiglio di amministrazione; a3) l’azienda non aveva fornito tale prova, ma si era limitata a richiamare la documentazione allegata al ricorso ingiuntivo; b) il giudice di pace, nel rimarcare il contrasto della delibera n. 9/2001 (che stabiliva l’indennità) con l’art. 4 dello statuto (che prevedeva la gratuità), aveva omesso di considerare che dettoarticolo era stato introdotto successivamente alla menzionata delibera e non era stato provato che già in precedenza fosse in vigore una analoga previsione statutaria; c) in relazione alla indennità di carica corrisposta nel 2003, era comunque decorso il termine decennale di prescrizione, in quanto il primo atto interruttivo era stata la lettera di messa in mora del 25 agosto 2014 (ricevuta dal destinatario il successivo 17 settembre). 2.Informare articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo, che formula ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 115,1 co, e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 cc nella parte in cui il giudice di appello (p.4 cpv 1,2 e 3), rovesciando la sentenza di primo grado, non ha posto a fondamento della decisione “le prove proposte dalle parti o i fatti non specificamente contestati”. In particolare, l’azienda ricorrente, che sottolinea di essere ente pubblico economico, si duole che il giudice di appello si è limitato ad aderire alla tesi del [OSCURATO:PERSONA](per il quale la non previsione di gratuità equivaleva a legittimazione al compenso), senza indicare sulla base di quale norma ha ritenuto che fosse previsto un corrispettivo per i consiglieri di amministrazione; -con il secondo motivo, che formula sempre ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 115, 1 co, dell’art. 2697, 2 co., c.c. e dell’art. 60, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui il giudice di appello (p. 4 cpv 1 e 2), omettendo di esaminare le prove da essa azienda camerale prodotte, ha ritenuto che all ’epoca dell’assunzione della delibera 9/2001 e negli stessi anni 2003 e 2004 non fosse ancora in vigore la previsione sulla gratuità della carica di consigliere di cui all’art. 4 dello statuto dell’ASPIIN ; osserva che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che gli emolumenti in materia di enti pubblici non possono essere erogati sulla mera non previsione di gratuità, soprattutto laddove successive ispezioni degli organi di controllo, ne evidenzino la illegittimità , come era avvenuto nel caso in esame; - con il terzo motivo di ricorso, che formula ancora ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 115,1 co, dell’art. 2697, 2 co., c.c. in relazione alla presunta prova della fondatezza dell’eccezione di prescrizione e al rigetto dell’appello incidentale, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto (pagina 5 capoverso 1) che relativamente all’indennità di carica corrisposta nel 2003 … il termine decennale è evidentemente decorso, se si considera che il primo atto interruttivo … data 17.9.2014. . Secondo la ricorrente, non vi è prova della decorrenza del termine prescrizionale decennale decorrente dalla erogazione, in quanto la lettera di messa in mora del 25 agosto 2014 non avrebbe valore confessorio in ordine alla data di erogazionedelle somme; -con il quarto motivo di ricorso, che formula ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c., denuncia: Omesso esame della relazione ispettiva del MEF fatto decisivo ai fini dell’accertamento sulla illegittimità delle somme percepite dall’appellante e contraddittorietà della motivazione sulla presunta mancata prova della non gratuità della carica di consigliere di amministrazione nella parte in cui ha omesso di valutare la rilevanza probatoria della relazione MEF. 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. Non fondato è il primo motivo. Il giudice di appello - avendo ritenuto non applicabile alle annualità 2003 e 2004 l’art. 4 dello Statuto dell’Ente, che, nella forma modificata del novembre 2004, trovava applicazione dal 1° gennaio 2005 - ha ritenuto non provato che negli anni 2003 - 2004 fosse già prevista la gratuità della carica di consigliere di amministrazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’azienda, il giudice di appello ha correttamente applicato il principio dell’onere della prova, in quanto ha posto l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione a carico del creditore istante. 3.2. Non fondato è il secondomotivo. Come già rilevato, il Tribunale – avendo ritenuto che la novella statutaria del novembre 2014 trovava applicazione a partire dalla annualità del 2005, ha correttamente ritenuto che l’azienda, attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare che il suo statuto, anche negli anni antecedenti a detta novella statutaria, prevedeva la gratuità della carica di consigliere di amministrazione. In difetto di tale prova, ha correttamente ritenuto che la deliberazione del 2001, che prevedeva l’erogazione dei compensi ai consiglieri di amministrazione, non era in contrasto con lo Statuto all’epoca vigente, con la conseguenza che, poiché i compensi oggetto di causa riguardano l’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2003 e 2004, detti compensi, in quanto legittimamente percepiti,non erano ripetibili. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo l’aziendaricorrente che la lettera di messa in mora del 25 agosto 2014 non avrebbe valore confessorio in ordine alla data di erogazione delle somme, ma la ricorrente inammissibilmente non riporta il contenuto di detta lettera, rendendo così il motivo non autosufficiente. 3.4. Infondato è il quarto motivo. Contrariamente a quanto deduce la ricorrente, il Tribunale ha considerato la relazione del MEF,ma ha ritenuto che le valutazioni in detta relazione contenute, in ordine alla non debenza della indennità di carica, non fossero applicabili al caso di specie, in quanto ha ritenuto, peraltro in linea con l’esito del giudizio contabile nelle more intervenuto, che la delibera n. 9/2001 non poteva essere in contrasto con l’art. 4 dello statuto, nella forma che sarebbe stata introdotta nel novembre 2004 e che avrebbe trovato applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2005 (e, quindi, successivamente al periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato consigliere di amministrazione dell’azienda). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell ’azienda ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna l’azienda ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.000,00per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’azien
Sentenza Cassazione n. 05072/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris