CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1976
Cassazione n. 37781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.01.1976 PA..k 2o2_& avverso la sentenza del L5 dicembre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla doglianza sulla pena, la Corte d'appello - confrontatasi debitamente con quanto osservato dal primo giudice ha motivato congruamente sul punto; con riferimento, altresì, alla concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. peri., il giudice del gravame - aderendo al disposto della sentenza di primo grado - le ha ritenuto sussistenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] igli re e nsore [OSCURATO:PERSONA]