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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09062/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di Locri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, qualificato come ricorso ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., contro la sentenza emessa in data 09 luglio 2024 con cui il Tribunale di Locri lo ha condannato alla pena di 300 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso fino al 28/08/2020; rilevato che il ricorrente deduce l'illogicità ed erroneità della motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della deposizione della teste Barranca, che ha escluso la sussistenza di una delle condotte contestate, per avere valutato la natura molesta delle sue condotte non sotto un profilo oggettivo ma solo in base della percezione che ne aveva la parte offesa, per avere errato nel ritenere logico, coerente e non contraddittorio il racconto della persona offesa, e per avere reso una motivazione apparente in ordine all'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto lamenta un vizio di motivazione palesemente insussistente, avendo il Tribunale valutato in modo approfondito, logico e non contraddittorio tutte le prove raccolte, comprese le dichiarazioni dello stesso ricorrente, che avrebbe in parte ammesso le molestie contestate, ed ha valutato esplicitamente anche la sussistenza del necessario dolo, avendo egli consapevolmente e volontariamente interferito nella sfera di libertà altrui pur rendendosi conto che i suoi interventi non erano graditi; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, non si confronta con il contenuto della sentenza, e chiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione di merito dei medesimi elementi di prova, già vagliati dal Tribunale con una motivazione logica ed approfondita, valutazione non consentita al giudice di legittimità (vedi Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 del TRIBUNALE di Locri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, qualificato come ricorso ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., contro la sentenza emessa in data 09 luglio 2024 con cui il Tribunale di Locri lo ha condannato alla pena di 300 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso fino al 28/08/2020; rilevato che il ricorrente deduce l'illogicità ed erroneità della motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della deposizione della teste Barranca, che ha escluso la sussistenza di una delle condotte contestate, per avere valutato la natura molesta delle sue condotte non sotto un profilo oggettivo ma solo in base della percezione che ne aveva la parte offesa, per avere errato nel ritenere logico, coerente e non contraddittorio il racconto della persona offesa, e per avere reso una motivazione apparente in ordine all'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto lamenta un vizio di motivazione palesemente insussistente, avendo il Tribunale valutato in modo approfondito, logico e non contraddittorio tutte le prove raccolte, comprese le dichiarazioni dello stesso ricorrente, che avrebbe in parte ammesso le molestie contestate, ed ha valutato esplicitamente anche la sussistenza del necessario dolo, avendo egli consapevolmente e volontariamente interferito nella sfera di libertà altrui pur rendendosi conto che i suoi interventi non erano graditi; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, non si confronta con il contenuto della sentenza, e chiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione di merito dei medesimi elementi di prova, già vagliati dal Tribunale con una motivazione logica ed approfondita, valutazione non consentita al giudice di legittimità (vedi Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2
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