Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 09209/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, con cui chiede rigetto del ricorso; udito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, decidendo sulla istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero in data 29/11/2025, dichiarava la inammissibilità della istanza per carenza di interesse alla impugnazione.

2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 355, comma 3, cod. proc. pen.

Al riguardo, la ricorrente censura la ordinanza impugnata siccome fondata sull’erronea applicazione dei principi che regolano la legittimazione ad impugnare, rilevando come nel sequestro probatorio, secondo l’interpretazione fornita da consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, la legittimazione ad impugnare discende dalla qualità di persona sottoposta alle indagini, a prescindere, quindi, da qualsiasi titolo giuridico sul bene oggetto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sulla base di un'erronea applicazione dei principi che regolano la legittimazione a impugnare i provvedimenti di sequestro probatorio.

Il Tribunale ha infatti mutuato la giurisprudenza consolidatasi in materia di sequestro preventivo, la quale lega la legittimazione dell'impugnante a un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene, non tenendo conto della differente natura e finalità del sequestro probatorio rispetto a quello preventivo.

1.1. Il sequestro probatorio, invero, non assolve a una funzione cautelare, ma persegue una finalità di ricerca e acquisizione della prova e tale distinzione si riflette sulla legittimazione a impugnare: mentre per il sequestro preventivo l'interesse a ricorrere è tipicamente connesso a un diritto reale o personale di godimento sul bene, per il sequestro probatorio, invece, «l'interesse dell'indagato a proporre l'impugnazione ha una radice eminentemente processuale e difensiva, che prescinde da qualsiasi titolo giuridico sul bene», atteso che il verbale di sequestro, quale atto irripetibile, è, destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento e ad essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione (Sez. 3, n. 37350 16/10/2025, Ferriani, non mass.).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, non è circoscritto al solo eventuale concorrente interesse alla restituzione della cosa, ma si estende al diritto di rimuovere un atto che incide sulla formazione del quadro probatorio a suo carico (Sez. 2, n. 2062 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Regina, non mass.; Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 – 01; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 – 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402 -01).

1.2. Applicando tali principi al caso di specie, risulta l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale: la ricorrente, in quanto persona sottoposta a indagini nel procedimento penale (circostanza di cui dà atto la stessa ordinanza, a pag. 3), aveva un interesse proprio, personale e diretto a proporre riesame avverso il sequestro probatorio, a prescindere dal fatto che i beni fossero di proprietà di terzi.

La sua legittimazione a impugnare discende, infatti, direttamente dalla sua posizione di indagata e dal suo diritto di difesa, che include la facoltà di contestare la legittimità degli atti di acquisizione probatoria.

1.3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, con cui chiede rigetto del ricorso; udito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, decidendo sulla istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero in data 29/11/2025, dichiarava la inammissibilità della istanza per carenza di interesse alla impugnazione. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 355, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo, la ricorrente censura la ordinanza impugnata siccome fondata sull’erronea applicazione dei principi che regolano la legittimazione ad impugnare, rilevando come nel sequestro probatorio, secondo l’interpretazione fornita da consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, la legittimazione ad impugnare discende dalla qualità di persona sottoposta alle indagini, a prescindere, quindi, da qualsiasi titolo giuridico sul bene oggetto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame sulla base di un'erronea applicazione dei principi che regolano la legittimazione a impugnare i provvedimenti di sequestro probatorio. Il Tribunale ha infatti mutuato la giurisprudenza consolidatasi in materia di sequestro preventivo, la quale lega la legittimazione dell'impugnante a un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene, non tenendo conto della differente natura e finalità del sequestro probatorio rispetto a quello preventivo. 1.1. Il sequestro probatorio, invero, non assolve a una funzione cautelare, ma persegue una finalità di ricerca e acquisizione della prova e tale distinzione si riflette sulla legittimazione a impugnare: mentre per il sequestro preventivo l'interesse a ricorrere è tipicamente connesso a un diritto reale o personale di godimento sul bene, per il sequestro probatorio, invece, «l'interesse dell'indagato a proporre l'impugnazione ha una radice eminentemente processuale e difensiva, che prescinde da qualsiasi titolo giuridico sul bene», atteso che il verbale di sequestro, quale atto irripetibile, è, destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento e ad essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione (Sez. 3, n. 37350 16/10/2025, Ferriani, non mass.). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, non è circoscritto al solo eventuale concorrente interesse alla restituzione della cosa, ma si estende al diritto di rimuovere un atto che incide sulla formazione del quadro probatorio a suo carico (Sez. 2, n. 2062 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Regina, non mass.; Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 – 01; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273 – 01; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402 -01). 1.2. Applicando tali principi al caso di specie, risulta l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale: la ricorrente, in quanto persona sottoposta a indagini nel procedimento penale (circostanza di cui dà atto la stessa ordinanza, a pag. 3), aveva un interesse proprio, personale e diretto a proporre riesame avverso il sequestro probatorio, a prescindere dal fatto che i beni fossero di proprietà di terzi. La sua legittimazione a impugnare discende, infatti, direttamente dalla sua posizione di indagata e dal suo diritto di difesa, che include la facoltà di contestare la legittimità degli atti di acquisizione probatoria. 1.3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competent