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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24890/2026

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alermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal ricorrente, datata 29 maggio 2026, conla quale sono state confutate le argomentazioni della Procura Generale e ribaditi imotivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato BrunoRullo per il reato di diffamazione, aggravato dell’essere l’offesa consistitanell’attribuzione di un fatto determinato ed essere stata recata con il mezzo dellastampa o altro mezzo di pubblicità.La vicenda riguarda alcune frasi riportate su un volantino, confezionato ediffuso dal ricorrente unitamente ad altro soggetto, entrambi membri di unsindacato della Polizia di Stato, ritenute diffamatorie nei confronti dell’alloraQuestore di Trapani, accusato di porre in essere comportamenti discriminatori edintimidatori nei confronti degli agenti di Polizia “scomodi” e di essere indagato per“falsi ed abusi”.2.

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si articola in tre motivi, diseguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper non essersi la Corte di appello pronunciata sulla doglianza, espressa nellapropria memoria di replica, relativa al fatto che la stessa Corte avesseindebitamente concesso un differimento dell’udienza di trattazione scritta al finedi consentire alla Procura Generale di rassegnare le proprie conclusioni, dopo averrespinto la richiesta di quest’ultima di procedere alla trattazione orale del processo.L’udienza di trattazione era stata originariamente fissata per il 26 maggio2025.

In data 9 maggio la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermochiedeva che la Corte fissasse di ufficio la trattazione orale e la difesa si opponevaa tale richiesta con una memoria di replica del 21 maggio.

La Corte di appellorigettava la richiesta della Procura Generale ma rinviava il processo all’udienza del17 settembre 2025, consentendo in tal modo all’organo dell’accusa di depositarele proprie conclusioni (in data 2 settembre 2025), successivamente al depositodella memoria di replica della difesa del 21 maggio.In data 11 settembre 2025 la difesa depositava ulteriore memoria dolendosidel differimento dell’udienza che aveva consentito alla Procura di depositare leproprie conclusioni dopo la memoria di replica della difesa ed oltre i terminioriginariamente stabiliti dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ma su tale doglianza laCorte di appello non si pronunciava, così violando le disposizioni di cui agli articoli598-bis e 523, comma 5, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cuiall’art. 595 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stataaffermata la penale responsabilità del ricorrente nonostante l’insussistenzadell’elemento psicologico, quanto meno in forma dubitativa.La difesa rappresenta in particolare che il ricorrente non aveva avuto laconsapevolezza dell’erroneità delle circostanze attribuite alla persona offesa, daun lato perché aveva effettivamente ritenuto che determinati comportamenti diquest’ultima avessero un carattere ritorsivo e discriminatorio e, dall’altro, perchéla persona offesa era stata sentita quale teste in un procedimento penale e la suaaudizione, ad un certo punto, era stata sospesa con invito a nominare un difensore,fatto dal quale era stata desunta l’esistenza di un procedimento penale a suocarico, circostanza poi rivelatasi non veritiera.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui all’art. 51e 595 cod. pen., per non essere stata ravvisata la scriminante dell’esercizio deldiritto di critica, quanto meno nella forma della verità putativa delle circostanzeriportate nel volantino, ritenute vere da parte del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La difesa denuncia la violazione degli artt. 598-bis e 523, comma 5, cod. proc.pen., assumendo che il differimento della trattazione scritta, disposto perconsentire alla Procura Generale presso la Corte di appello di depositare le proprieconclusioni, avrebbe alterato il contraddittorio e che in tal modo non sarebbe statoconsentito alla difesa di concludere “per ultima”.Sennonché, posto che non vi è alcuna disposizione che vieti alla Corte diappello di procedere ad un differimento dell’udienza, deve rilevarsi che dalla stessaricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso non emerge affatto che la difesa nonabbia avuto la possibilità di “replicare” alle conclusioni della Procura.La Corte di appello di Palermo, infatti, si è limitata a differire l’udienza del 26maggio 2025 a quella del 17 settembre 2025 e a tale ultima udienza occorrevapertanto far riferimento per il deposito delle conclusioni della Procura Generale,dei motivi nuovi e delle memorie di replica da parte della difesa.La Procura Generale, infatti, depositava le proprie conclusioni in data 2settembre 2025 (che, tra l’altro, non possono essere considerate “successive” allamemoria di “replica” della difesa del 21 maggio 2025, giacché, non avendo laProcura depositato prima conclusioni, quelle depositate dalla difesa il 21 maggionon potevano propriamente considerarsi “repliche”) e la difesa, come indicato nellostesso ricorso, depositava un’ulteriore memoria “di replica” in data 11 settembre2025, non solo dolendosi del differimento concesso dalla Corte di appello, maanche interloquendo nel merito sulle conclusioni della Procura Generale presso laCorte di appello di Palermo.Alcuna violazione o compressione dei diritti di difesa si è pertanto verificata enon si è alterato neanche l’ordine di discussione delle parti, posto che la difesa haavuto la possibilità ed ha effettivamente concluso per “ultima”.Né rileva il fatto che la Corte di appello non si sia espressamente pronunciatasul rilievo difensivo (come osservato, infondato), essendo stato lo stessoimplicitamente disatteso con il differimento stesso.3.

Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, sul rilievo che il ricorrente nonavrebbe avuto consapevolezza della falsità di talune circostanze attribuite allapersona offesa.L’assunto è giuridicamente errato.

In tema di diffamazione, l’errore sullaveridicità dei fatti riferiti o sulla correttezza dei giudizi espressi non vale, di per sé,a escludere il dolo, poiché non cade su un elemento costitutivo della fattispecieincriminatrice, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di comunicare apiù persone espressioni o giudizi oggettivamente lesivi dell’altrui reputazione; intal senso si è espressa Sez. 5, n. 47973 del 07/10/2014, Rv. 261205.Correttamente, dunque, la Corte di appello ha valorizzato il contenutocomplessivo del volantino, nel quale alla persona offesa venivano attribuiticomportamenti discriminatori e intimidatori nei confronti di poliziotti “scomodi”,addebito intrinsecamente lesivo della reputazione di chi era al vertice dellaQuestura, mentre il riferimento al fatto che la persona offesa fosse stata giàindagata per “falsi e abusi” si inseriva come elemento aggravativo e rafforzativodella medesima rappresentazione denigratoria.Con motivazione esaustiva, coerente e logica, inoltre, la Corte di appello diPalermo (alle pagine 7 ed 8 della sentenza) indica le ragioni per le quali l’imputatodovesse essere ben a conoscenza del fatto che la persona offesa non fosse in realtàindagata al momento della diffusione del volantino, se non altro per il lungo lassotemporale decorso rispetto a quando si era verificato l’episodio dell’interruzionedella deposizione della persona offesa nell’ambito di altro procedimento.4.

Infondato è, infine, il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dellascriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa.

Secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica,pur caratterizzato da una forma espressiva anche aspra e non strettamenteobiettiva, postula pur sempre un nucleo fattuale vero o almeno ragionevolmenteritenuto tale, sul quale l’opinione critica si innesti, senza trasmodarenell’attribuzione gratuita di fatti determinati lesivi della reputazione altrui.

Nel casoin esame, come già analizzato in precedenza, la Corte territoriale ha escluso conmotivazione coerente e logica che ricorressero i presupposti della scriminante,evidenziando come il testo del volantino non si limitasse a formulare unavalutazione polemica sull’operato del Questore, ma gli attribuisse specificicomportamenti discriminatori e intimidatori, nonché una sottoposizione ad indaginiper “falsi ed abusi”, in realtà non vera, così veicolando al pubblico un addebito dicondotte illecite e abusive, in difetto di un’adeguata base fattuale, con modalitànon rispettose dei canoni della “continenza” e che andavano ben oltre i limiti purelastici di ammissibilità di una critica di tipo sindacale.In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica èsuperato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti einutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggettocriticato.

Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutatoai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmentediffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non puòin alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazionedella persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011,Dessi', Rv. 250174 – 01).Il riconoscimento della scriminante “putativa”, inoltre, richiede un erroreragionevole e non colposo, fondato su un serio e diligente controllo delle fontidisponibili, mentre nel caso in esame, tenuto conto del lungo lasso temporaledecorso tra l’escussione testimoniale della persona offesa (nella quale vi era statal’interruzione dell’esame) e la preparazione del volantino, non era ragionevoleipotizzare che il soggetto diffamato fosse ancora indagato, in assenza di ulteriorielementi confermativi.5.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal ricorrente, datata 29 maggio 2026, conla quale sono state confutate le argomentazioni della Procura Generale e ribaditi imotivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha condannato BrunoRullo per il reato di diffamazione, aggravato dell’essere l’offesa consistitanell’attribuzione di un fatto determinato ed essere stata recata con il mezzo dellastampa o altro mezzo di pubblicità.La vicenda riguarda alcune frasi riportate su un volantino, confezionato ediffuso dal ricorrente unitamente ad altro soggetto, entrambi membri di unsindacato della Polizia di Stato, ritenute diffamatorie nei confronti dell’alloraQuestore di Trapani, accusato di porre in essere comportamenti discriminatori edintimidatori nei confronti degli agenti di Polizia “scomodi” e di essere indagato per“falsi ed abusi”.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si articola in tre motivi, diseguito riportati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper non essersi la Corte di appello pronunciata sulla doglianza, espressa nellapropria memoria di replica, relativa al fatto che la stessa Corte avesseindebitamente concesso un differimento dell’udienza di trattazione scritta al finedi consentire alla Procura Generale di rassegnare le proprie conclusioni, dopo averrespinto la richiesta di quest’ultima di procedere alla trattazione orale del processo.L’udienza di trattazione era stata originariamente fissata per il 26 maggio2025. In data 9 maggio la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermochiedeva che la Corte fissasse di ufficio la trattazione orale e la difesa si opponevaa tale richiesta con una memoria di replica del 21 maggio. La Corte di appellorigettava la richiesta della Procura Generale ma rinviava il processo all’udienza del17 settembre 2025, consentendo in tal modo all’organo dell’accusa di depositarele proprie conclusioni (in data 2 settembre 2025), successivamente al depositodella memoria di replica della difesa del 21 maggio.In data 11 settembre 2025 la difesa depositava ulteriore memoria dolendosidel differimento dell’udienza che aveva consentito alla Procura di depositare leproprie conclusioni dopo la memoria di replica della difesa ed oltre i terminioriginariamente stabiliti dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ma su tale doglianza laCorte di appello non si pronunciava, così violando le disposizioni di cui agli articoli598-bis e 523, comma 5, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cuiall’art. 595 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per essere stataaffermata la penale responsabilità del ricorrente nonostante l’insussistenzadell’elemento psicologico, quanto meno in forma dubitativa.La difesa rappresenta in particolare che il ricorrente non aveva avuto laconsapevolezza dell’erroneità delle circostanze attribuite alla persona offesa, daun lato perché aveva effettivamente ritenuto che determinati comportamenti diquest’ultima avessero un carattere ritorsivo e discriminatorio e, dall’altro, perchéla persona offesa era stata sentita quale teste in un procedimento penale e la suaaudizione, ad un certo punto, era stata sospesa con invito a nominare un difensore,fatto dal quale era stata desunta l’esistenza di un procedimento penale a suocarico, circostanza poi rivelatasi non veritiera.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui all’art. 51e 595 cod. pen., per non essere stata ravvisata la scriminante dell’esercizio deldiritto di critica, quanto meno nella forma della verità putativa delle circostanzeriportate nel volantino, ritenute vere da parte del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La difesa denuncia la violazione degli artt. 598-bis e 523, comma 5, cod. proc.pen., assumendo che il differimento della trattazione scritta, disposto perconsentire alla Procura Generale presso la Corte di appello di depositare le proprieconclusioni, avrebbe alterato il contraddittorio e che in tal modo non sarebbe statoconsentito alla difesa di concludere “per ultima”.Sennonché, posto che non vi è alcuna disposizione che vieti alla Corte diappello di procedere ad un differimento dell’udienza, deve rilevarsi che dalla stessaricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso non emerge affatto che la difesa nonabbia avuto la possibilità di “replicare” alle conclusioni della Procura.La Corte di appello di Palermo, infatti, si è limitata a differire l’udienza del 26maggio 2025 a quella del 17 settembre 2025 e a tale ultima udienza occorrevapertanto far riferimento per il deposito delle conclusioni della Procura Generale,dei motivi nuovi e delle memorie di replica da parte della difesa.La Procura Generale, infatti, depositava le proprie conclusioni in data 2settembre 2025 (che, tra l’altro, non possono essere considerate “successive” allamemoria di “replica” della difesa del 21 maggio 2025, giacché, non avendo laProcura depositato prima conclusioni, quelle depositate dalla difesa il 21 maggionon potevano propriamente considerarsi “repliche”) e la difesa, come indicato nellostesso ricorso, depositava un’ulteriore memoria “di replica” in data 11 settembre2025, non solo dolendosi del differimento concesso dalla Corte di appello, maanche interloquendo nel merito sulle conclusioni della Procura Generale presso laCorte di appello di Palermo.Alcuna violazione o compressione dei diritti di difesa si è pertanto verificata enon si è alterato neanche l’ordine di discussione delle parti, posto che la difesa haavuto la possibilità ed ha effettivamente concluso per “ultima”.Né rileva il fatto che la Corte di appello non si sia espressamente pronunciatasul rilievo difensivo (come osservato, infondato), essendo stato lo stessoimplicitamente disatteso con il differimento stesso.3. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si contesta la sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, sul rilievo che il ricorrente nonavrebbe avuto consapevolezza della falsità di talune circostanze attribuite allapersona offesa.L’assunto è giuridicamente errato. In tema di diffamazione, l’errore sullaveridicità dei fatti riferiti o sulla correttezza dei giudizi espressi non vale, di per sé,a escludere il dolo, poiché non cade su un elemento costitutivo della fattispecieincriminatrice, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà di comunicare apiù persone espressioni o giudizi oggettivamente lesivi dell’altrui reputazione; intal senso si è espressa Sez. 5, n. 47973 del 07/10/2014, Rv. 261205.Correttamente, dunque, la Corte di appello ha valorizzato il contenutocomplessivo del volantino, nel quale alla persona offesa venivano attribuiticomportamenti discriminatori e intimidatori nei confronti di poliziotti “scomodi”,addebito intrinsecamente lesivo della reputazione di chi era al vertice dellaQuestura, mentre il riferimento al fatto che la persona offesa fosse stata giàindagata per “falsi e abusi” si inseriva come elemento aggravativo e rafforzativodella medesima rappresentazione denigratoria.Con motivazione esaustiva, coerente e logica, inoltre, la Corte di appello diPalermo (alle pagine 7 ed 8 della sentenza) indica le ragioni per le quali l’imputatodovesse essere ben a conoscenza del fatto che la persona offesa non fosse in realtàindagata al momento della diffusione del volantino, se non altro per il lungo lassotemporale decorso rispetto a quando si era verificato l’episodio dell’interruzionedella deposizione della persona offesa nell’ambito di altro procedimento.4. Infondato è, infine, il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dellascriminante dell’esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa. Secondoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di critica,pur caratterizzato da una forma espressiva anche aspra e non strettamenteobiettiva, postula pur sempre un nucleo fattuale vero o almeno ragionevolmenteritenuto tale, sul quale l’opinione critica si innesti, senza trasmodarenell’attribuzione gratuita di fatti determinati lesivi della reputazione altrui. Nel casoin esame, come già analizzato in precedenza, la Corte territoriale ha escluso conmotivazione coerente e logica che ricorressero i presupposti della scriminante,evidenziando come il testo del volantino non si limitasse a formulare unavalutazione polemica sull’operato del Questore, ma gli attribuisse specificicomportamenti discriminatori e intimidatori, nonché una sottoposizione ad indaginiper “falsi ed abusi”, in realtà non vera, così veicolando al pubblico un addebito dicondotte illecite e abusive, in difetto di un’adeguata base fattuale, con modalitànon rispettose dei canoni della “continenza” e che andavano ben oltre i limiti purelastici di ammissibilità di una critica di tipo sindacale.In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica èsuperato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti einutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggettocriticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutatoai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmentediffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non puòin alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazionedella persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011,Dessi', Rv. 250174 – 01).Il riconoscimento della scriminante “putativa”, inoltre, richiede un erroreragionevole e non colposo, fondato su un serio e diligente controllo delle fontidisponibili, mentre nel caso in esame, tenuto conto del lungo lasso temporaledecorso tra l’escussione testimoniale della persona offesa (nella quale vi era statal’interruzione dell’esame) e la preparazione del volantino, non era ragionevoleipotizzare che il soggetto diffamato fosse ancora indagato, in assenza di ulteriorielementi confermativi.5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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