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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 37884/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13250/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1607/2018, depositata il 22/10/2018, RG n.943/2017; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. con sentenza n. 1607/2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo (a partire dalla seconda tranche) negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal c.c.n.l.

Industria alimentare del 2012, condannando la società alla corresponsione delle differenze retributive dovute; in particolare, la Corte ha ritenuto che dall'esame delle evidenze processuali doveva escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale, unico disposto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e conseguente violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 e precedenti, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che fino all'aprile 2013 la società datrice di lavoro non avesse mai proceduto all'assorbimento dei superminimi previsti di volta in volta dai contratti collettivi rinnovati nel tempo;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla erronea circostanza che l'art.51 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012, contemplasse un unico aumento in quattro tranches anziché quattro aumenti;

3. con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2731 e 2733 cod. civ. in relazione a quanto esposto nella memoria di primo grado della società convenuta, contestando che potesse riconoscersi natura confessoria a detto scritto difensivo;

4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla collocazione del superminimo nella busta paga e violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 50 e 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] circa il comportamento tenuto dalle parti « prima e dopo l'assorbimento», in particolare evidenziando che i lavoratori non avevano mai contestato la collocazione del superminimo nella statino stipendiale;

5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. dovesse prevedere un unico aumento a titolo di superminimo da suddividersi in quattro tranches; violazione o falsa applicazione dell'art.1362 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine al comportamento omissivo tenuto dai lavoratori;

6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1236 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 prevedesse un unico aumento suddiviso in quattro tranches lavoratori, censurando in sintesi la presunzione tratta dalla Corte di merito dal mancato assorbimento della prima erogazione connessa al superminimo in oggetto;

7. con il settimo motivo si denunzia la violazione dell'art. 360 n. 3 e dell'art. 41 Cost;

8. il ricorso deve essere deciso in continuità con le pronunzie di questa Corte, alle quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., pronunzie che hanno scrutinato identica fattispecie relativa alla questione dell'assorbimento del superminimo previsto dal c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 riferito ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., respingendo i ricorsi della società avverso le sentenze di appello che avevano escluso l'assorbimento del superminimo previsto dal richiamato contratto collettivo (Cass. n. 33208, n. 33209, n. 332058, n.32135 del 2021);

8.1. occorre rilevare innanzitutto che risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348, ter, ultimo comma cod. proc. civ., la deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., di omesso esame di fatto storico, controverso e decisivo, ricorrendo un'ipotesi di c.d. doppia conforme, (err«, tra le tante.

Cass, n, 2922/2019) e non avendo là società ricorrente allegato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello erano tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 5528/2014);8.2. dalla considerazione che precede deriva la inammissibilità dei motivi primo, secondo e quarto nella parte intesa a denunziare il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n, 5 cod. proc. civ.;

8.3. in relazione alle residue censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, formulate sia nei motivi primo, secondo e quarto, sia negli altri motivi, esaminate congiuntamente per ragioni per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato prioritariamente che le stesse, oltre ad essere formulate in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715/2016, Cass. n. 17931/2013, Cass. n. 7394/2010, Cass. n. 20355/ 2008, Cass. n. 9470/2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta iniziale volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; 8.4.fermo restando tale dirimente profilo di inammissibilità, in relazione alle censure che investono la violazione e falsa applicazione di norme di contratto collettivo, occorre ancora evidenziare che l'interpretazione della norma collettiva - art. 51 c.c.n.l. 2012- che prevedeva, scaglionandoli nel tempo, aumenti contrattuali in favore dei lavoratori, è stata effettuata alla luce del comportamento complessivo delle parti, sia antecedente che successivo, e quindi in conformità del criterio legale di cui all'art. 1362, comma 2, cod. civ.; la valutazione del significato attribuito a tale condotta, che la Corte territoriale ha ritenuto confermativa della volontà della Società di non procedere all'assorbimento, costituisce accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e nello specifico non più sindacabile in questa sede in ragione di quanto osservato al paragrafo

8.1. in tema di preclusione alla deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. scaturente da « doppia conforme »;

8.4. la Corte territoriale ha, infatti, richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., propri precedenti riguardanti la medesima fattispecie che avevano definito la controversia in senso favorevole ai lavoratori; in tali pronunzie, premesso che con il c.c.n.l. dell'ottobre 2012 era stato previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in quattro tranches a scadenze diverse, era stato valorizzata la condotta della società che non aveva operato alcun assorbimento in occasione della prima erogazione; tale condotta, unitamente all'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. di non avere, sino all'aprile 2013, mai operato l'assorbimento del superminimo negli incrementi retributivi pattuiti in occasione dei rinnovi contrattuali, è stata ritenuta concludente nel senso di implicita rinunzia a far valere l'assorbibilità delle ulteriori tranches;

8.5. quanto poi alla deduzione formulata con il terzo motivo che contesta la asserita valenza confessoria alle affermazioni contenute negli scritti difensivi della società, la censura non appare coerente con le effettive ragioni della decisione posto che secondo quanto si evince dal precedente richiamato in sentenza le ammissioni spiegate nei propri scritti difensivi da [OSCURATO:SOCIETA]. sono state utilizzate, come consentito (Cass n. 23634/2018), quali elementi indiziari liberamente valutabili al fine del convincimento del giudice;

8.6. la critica al ragionamento presuntivo si rivela priva di pregio non avendo evidenziato alcuna incongruenza logica o lacuna nell'inferenza probabilistica tratta dalla Corte di merito dalle circostanze esaminate; neppure la sentenza impugnata si pone in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, in quanto in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. n. 26017/2018); ha osservato, a riguardo, Cass. n. 21555/2004, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata; il giudice di legittimità ha aggiunto, poi, che "con specifico riguardo al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, va precisato che un tale principio non è mai stato affermato da questa Corte, essendo state, invece (e non poteva essere altrimenti, considerati i ricordati limiti del giudizio di legittimità con riferimento a disposizioni contrattuali di diritto) semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale";

8.7. nel caso di specie, a fronte, peraltro di una doppia pronuncia conforme ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali;

8.8. deve essere respinta infine la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. per la dirimente considerazione che nessuna lesione alla libertà di iniziativa economica, oggetto di protezione costituzionale, è configurabile in quanto le denunziate limitazioni, nella ricostruzione del giudice di appello, sono frutto di obblighi liberamente assunti dalla odierna ricorrente;

9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

10. le spese sono liquidate secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo; non si ravvisano, infatti, i presupposti per la maggiore liquidazione richiesta con la nota spese dal procuratore degli odierni controricorrenti, considerato lo scaglione tariffario di riferimento ( da euro 5.0001,00 a euro 26.000,00), la non particolare complessità delle questioni trattate che si inseriscono in contenzioso avente caratteristiche di serialità e la piena sovrapponibilità delle questioni affrontate in relazione alla posizione di entrambi i controricorrenti che renderebbe ingiustificata la maggiorazione ex art. 4, comma 2 , d.m. n. 55/2014 richiesta nella nota spese depositata;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.000,00 per compensi professionali , C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%/ e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13250/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1607/2018, depositata il 22/10/2018, RG n.943/2017; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 1607/2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo (a partire dalla seconda tranche) negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal c.c.n.l. Industria alimentare del 2012, condannando la società alla corresponsione delle differenze retributive dovute; in particolare, la Corte ha ritenuto che dall'esame delle evidenze processuali doveva escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale, unico disposto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e conseguente violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 e precedenti, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che fino all'aprile 2013 la società datrice di lavoro non avesse mai proceduto all'assorbimento dei superminimi previsti di volta in volta dai contratti collettivi rinnovati nel tempo; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla erronea circostanza che l'art.51 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012, contemplasse un unico aumento in quattro tranches anziché quattro aumenti; 3. con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2731 e 2733 cod. civ. in relazione a quanto esposto nella memoria di primo grado della società convenuta, contestando che potesse riconoscersi natura confessoria a detto scritto difensivo; 4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla collocazione del superminimo nella busta paga e violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione agli artt. 50 e 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] circa il comportamento tenuto dalle parti « prima e dopo l'assorbimento», in particolare evidenziando che i lavoratori non avevano mai contestato la collocazione del superminimo nella statino stipendiale; 5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. dovesse prevedere un unico aumento a titolo di superminimo da suddividersi in quattro tranches; violazione o falsa applicazione dell'art.1362 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine al comportamento omissivo tenuto dai lavoratori; 6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1236 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ. anche nell'ipotesi in cui l'art. 51 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 prevedesse un unico aumento suddiviso in quattro tranches lavoratori, censurando in sintesi la presunzione tratta dalla Corte di merito dal mancato assorbimento della prima erogazione connessa al superminimo in oggetto; 7. con il settimo motivo si denunzia la violazione dell'art. 360 n. 3 e dell'art. 41 Cost; 8. il ricorso deve essere deciso in continuità con le pronunzie di questa Corte, alle quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., pronunzie che hanno scrutinato identica fattispecie relativa alla questione dell'assorbimento del superminimo previsto dal c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 riferito ai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., respingendo i ricorsi della società avverso le sentenze di appello che avevano escluso l'assorbimento del superminimo previsto dal richiamato contratto collettivo (Cass. n. 33208, n. 33209, n. 332058, n.32135 del 2021); 8.1. occorre rilevare innanzitutto che risulta preclusa, ai sensi dell'art. 348, ter, ultimo comma cod. proc. civ., la deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., di omesso esame di fatto storico, controverso e decisivo, ricorrendo un'ipotesi di c.d. doppia conforme, (err«, tra le tante. Cass, n, 2922/2019) e non avendo là società ricorrente allegato e dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello erano tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 5528/2014);8.2. dalla considerazione che precede deriva la inammissibilità dei motivi primo, secondo e quarto nella parte intesa a denunziare il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n, 5 cod. proc. civ.; 8.3. in relazione alle residue censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, formulate sia nei motivi primo, secondo e quarto, sia negli altri motivi, esaminate congiuntamente per ragioni per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato prioritariamente che le stesse, oltre ad essere formulate in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715/2016, Cass. n. 17931/2013, Cass. n. 7394/2010, Cass. n. 20355/ 2008, Cass. n. 9470/2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta iniziale volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; 8.4.fermo restando tale dirimente profilo di inammissibilità, in relazione alle censure che investono la violazione e falsa applicazione di norme di contratto collettivo, occorre ancora evidenziare che l'interpretazione della norma collettiva - art. 51 c.c.n.l. 2012- che prevedeva, scaglionandoli nel tempo, aumenti contrattuali in favore dei lavoratori, è stata effettuata alla luce del comportamento complessivo delle parti, sia antecedente che successivo, e quindi in conformità del criterio legale di cui all'art. 1362, comma 2, cod. civ.; la valutazione del significato attribuito a tale condotta, che la Corte territoriale ha ritenuto confermativa della volontà della Società di non procedere all'assorbimento, costituisce accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e nello specifico non più sindacabile in questa sede in ragione di quanto osservato al paragrafo 8.1. in tema di preclusione alla deduzione del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. scaturente da « doppia conforme »; 8.4. la Corte territoriale ha, infatti, richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., propri precedenti riguardanti la medesima fattispecie che avevano definito la controversia in senso favorevole ai lavoratori; in tali pronunzie, premesso che con il c.c.n.l. dell'ottobre 2012 era stato previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in quattro tranches a scadenze diverse, era stato valorizzata la condotta della società che non aveva operato alcun assorbimento in occasione della prima erogazione; tale condotta, unitamente all'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA]. di non avere, sino all'aprile 2013, mai operato l'assorbimento del superminimo negli incrementi retributivi pattuiti in occasione dei rinnovi contrattuali, è stata ritenuta concludente nel senso di implicita rinunzia a far valere l'assorbibilità delle ulteriori tranches; 8.5. quanto poi alla deduzione formulata con il terzo motivo che contesta la asserita valenza confessoria alle affermazioni contenute negli scritti difensivi della società, la censura non appare coerente con le effettive ragioni della decisione posto che secondo quanto si evince dal precedente richiamato in sentenza le ammissioni spiegate nei propri scritti difensivi da [OSCURATO:SOCIETA]. sono state utilizzate, come consentito (Cass n. 23634/2018), quali elementi indiziari liberamente valutabili al fine del convincimento del giudice; 8.6. la critica al ragionamento presuntivo si rivela priva di pregio non avendo evidenziato alcuna incongruenza logica o lacuna nell'inferenza probabilistica tratta dalla Corte di merito dalle circostanze esaminate; neppure la sentenza impugnata si pone in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, in quanto in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. n. 26017/2018); ha osservato, a riguardo, Cass. n. 21555/2004, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata; il giudice di legittimità ha aggiunto, poi, che "con specifico riguardo al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, va precisato che un tale principio non è mai stato affermato da questa Corte, essendo state, invece (e non poteva essere altrimenti, considerati i ricordati limiti del giudizio di legittimità con riferimento a disposizioni contrattuali di diritto) semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale"; 8.7. nel caso di specie, a fronte, peraltro di una doppia pronuncia conforme ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali; 8.8. deve essere respinta infine la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. per la dirimente considerazione che nessuna lesione alla libertà di iniziativa economica, oggetto di protezione costituzionale, è configurabile in quanto le denunziate limitazioni, nella ricostruzione del giudice di appello, sono frutto di obblighi liberamente assunti dalla odierna ricorrente; 9. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. 10. le spese sono liquidate secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo; non si ravvisano, infatti, i presupposti per la maggiore liquidazione richiesta con la nota spese dal procuratore degli odierni controricorrenti, considerato lo scaglione tariffario di riferimento ( da euro 5.0001,00 a euro 26.000,00), la non particolare complessità delle questioni trattate che si inseriscono in contenzioso avente caratteristiche di serialità e la piena sovrapponibilità delle questioni affrontate in relazione alla posizione di entrambi i controricorrenti che renderebbe ingiustificata la maggiorazione ex art. 4, comma 2 , d.m. n. 55/2014 richiesta nella nota spese depositata; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.000,00 per compensi professionali , C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%/ e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di con
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