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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49442/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di dieci quintali di legna di faggio asportata da alberi di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA], esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede.

Il fatto, oltre che dalla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è stato ritenuto aggravato anche ai sensi dell'art. 625, comma 2, n. 2), mentre la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza di cui al n. 5) del medesimo articolo fosse stata contestata per mero errore materiale, sicché, rispetto al motivo di appello sul punto, non ha ritenuto di doverla escludere.

2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Osservano i ricorrenti che il Giudice di prime cure aveva utilizzato materiale probatorio non presente nel fascicolo del dibattimento, in particolare una comunicazione notizia di reato e una relazione di accertamento sulle ceppaie, mentre gli unici atti acquisiti sono i due verbali di sequestro con allegate fotografie.

La Corte di appello, a dispetto di un motivo di appello sul punto, ha superato la discrasia nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] proprio riferendosi ai verbali di accertamento urgente, mentre, l'unica parte di tali atti che era utilizzabile, siccome documentativa di attività irripetibile, era quella descrittiva dello stato dei luoghi e delle quantità di materiale.

Né in tali verbali vi era traccia di accertamenti sulla provenienza del legname e, d'altronde, quand'anche vi fosse stata tale traccia, essa non sarebbe stata utilizzabile.

2.2. Il secondo argomento di censura denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per violazione del criterio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha riconosciuto che le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono al verbale di sequestro e in quest'ultimo non vi è alcuna menzione dell'origine e della provenienza del legname, in particolare non è specificato se esso provenga da taglio di piante abbattute volontariamente dagli imputati ovvero da piante cadute a causa degli agenti atmosferici.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Giudice monocratico aveva affermato che il materiale in suo possesso era riferibile a tagli operati su piante in perfetto stato vegetativo, mentre nel verbale di sequestro si legge di «materiale legnoso in precarie condizioni vegetative miste a ceppaie e rami secchi».

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e Gregorio erano stati fermati in due luoghi diversi e che erano in possesso di materiale completamente diverso e che nessun accertamento su quest'ultimo era stato effettuato, si legge nel ricorso che la statuizione del Giudice di appello sarebbe svincolata dal materiale processuale.

Aggiungono i ricorrenti che, nel verbale di sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA], si legge che il legno era stato rubato da altro soggetto, donde sarebbe errata la decisione di condanna della Corte territoriale.2.3.

Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla mancata considerazione degli usi civici del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva a ciascun cittadino il diritto di raccogliere il legnatico, segnatamente piante secche o divelte dalle intemperie.

Rispetto ad un argomento difensivo di tal fatta, la Corte di merito ha attribuito incondizionata fiducia a quanto riferito dal personale di p.g., che aveva riferito essersi trattato di furto.

Tale conclusione era frutto di un ragionamento ipotetico, che era contenuto nei verbali di sequestro, non utilizzabili nella parte relativa alle valutazioni dei loro redattori.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. perché la Corte di merito non aveva applicato — tacendo sul punto — la causa di proscioglimento frutto della norma entrata in vigore dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame di merito.

2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione delle norme di cui all'art. 625, comma 2, nn. 2), 5) e 7) cod. pen. e mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.

Sostengono, in primo luogo, i ricorrenti che era stata applicata la circostanza aggravante di cui al n. 5) dell'art. 625 cod. pen. ancorché la Corte territoriale l'avesse ritenuta inappropriata e ininfluente.

In secondo luogo non si tiene conto del valore del bene sottratto con conseguente mancata applicazione dell'art. 62, n. 4).

In terzo luogo le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute, del tutto immotivatamente, semplicemente equivalenti e non prevalenti.

2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge rispetto all'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, di cui non vi era accenno in motivazione benché affrontata nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

In particolare è fondato l'argomento di censura che concerne l'accertamento circa la provenienza del legname trovato nella disponibilità dei prevenuti dal bosco di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA], accertamento essenziale onde verificare la consistenza dell'ipotesi accusatoria, che vede l'indicazione, quale persona offesa, dell'ente locale.

Orbene, delibando sugli appelli degli imputati, la Corte territoriale ha ammesso che la provenienza del legname non era stata riferita dall'operante di p.g. [OSCURATO:PERSONA], ma che tale dato si ricavava dai verbali di accertamenti urgenti — acquisiti al fascicolo del dibattimento redatti il 25 marzo 2011 alle ore 15.00 e 15.15 da personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato.

Ciò posto, coglie nel segno la doglianza formulata nell'appello, dal momento che la Corte di merito, nell'escludere la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ha posto a base del ragionamento probatorio i due verbali di accertamento urgente, valorizzando, tuttavia, un dato ricostruttivo da essi ricavabile — quello della provenienza del legname trovato agli imputati che non era utilizzabile siccome non concernente la descrizione di attività irripetibile di polizia giudiziaria.

A questo proposito, vanno, infatti ricordati gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati (Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906).

In particolare, l'autorevole precedente ha chiarito che la nozione di atto non ripetibile è collegata non già a profili definitori, ma al tipo di informazione contenuto nell'atto redatto dalla polizia giudiziaria: se riguarda un tipo di accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente nel dibattimento, l'atto dovrà essere considerato non ripetibile indipendentemente dalla sua denominazione, perché altrimenti sarà perduta l'informazione probatoria che vi si riconnette.

Ma questa perdita dell'informazione probatoria non si verifica nei casi in cui l'atto di polizia giudiziaria si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti, spostamenti ecc. ovvero si limiti a dare continuazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato.

In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte, sicché l'atto deve ritenersi ripetibile.

Se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose, i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento.

Le Sezioni Unite, dunque, nel delineare i requisiti per ritenere irripetibile l'atto documentativo di un'attività di polizia giudiziaria e conseguentemente stimarlo utilizzabile per la decisione, hanno prospettato anche la possibilità di una natura mista dell'atto, &rettamente utilizzabile solo nella parte relativa all'attività irripetibile (sulla natura mista di un atto, cfr. anche Sez. 4 3, n. 32343 del 13/06/2007, Licitra, Rv. 237075; più di recente, il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato ribadito da Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081).

Fatta questa premessa, deve ritenersi che i due verbali di "accertamenti urgenti" redatti il 25 marzo 2011 alle ore 15.00 e 15.15 (esaminati dal Collegio in ragione della natura processuale della censura) siano stati impropriamente utilizzati per la decisione anche nella parte concernente la provenienza del legname, mentre la loro utilizzazione doveva essere limitata alla circostanza che i veicoli degli imputati erano stati fermati con a bordo il legname.

In un caso, infatti, la localizzazione del punto dove il legno era stato tagliato era avvenuta mediante GPS e, in un altro, grazie ad un «segno di contrassegnatura» rilevato su un tronchetto, entrambe attività frutto di verifiche investigative che dal controllo hanno trovato mero spunto, ma che non partecipano della natura irripetibile del medesimo.

A voler tacere che le indicazioni contenute fanno riferimento a dati indicativi di provenienza che non sono immediatamente intellegibili nel senso della proprietà del materiale.

Per questi motivi, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, affinché la Corte di appello articoli il ragionamento probatorio prescindendo dal dato reputato inutilizzabile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di dieci quintali di legna di faggio asportata da alberi di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA], esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede. Il fatto, oltre che dalla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è stato ritenuto aggravato anche ai sensi dell'art. 625, comma 2, n. 2), mentre la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza di cui al n. 5) del medesimo articolo fosse stata contestata per mero errore materiale, sicché, rispetto al motivo di appello sul punto, non ha ritenuto di doverla escludere. 2. Contro la sentenza di cui sopra gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia, che ha redatto un unico atto. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Osservano i ricorrenti che il Giudice di prime cure aveva utilizzato materiale probatorio non presente nel fascicolo del dibattimento, in particolare una comunicazione notizia di reato e una relazione di accertamento sulle ceppaie, mentre gli unici atti acquisiti sono i due verbali di sequestro con allegate fotografie. La Corte di appello, a dispetto di un motivo di appello sul punto, ha superato la discrasia nella testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] proprio riferendosi ai verbali di accertamento urgente, mentre, l'unica parte di tali atti che era utilizzabile, siccome documentativa di attività irripetibile, era quella descrittiva dello stato dei luoghi e delle quantità di materiale. Né in tali verbali vi era traccia di accertamenti sulla provenienza del legname e, d'altronde, quand'anche vi fosse stata tale traccia, essa non sarebbe stata utilizzabile. 2.2. Il secondo argomento di censura denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per violazione del criterio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha riconosciuto che le affermazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono al verbale di sequestro e in quest'ultimo non vi è alcuna menzione dell'origine e della provenienza del legname, in particolare non è specificato se esso provenga da taglio di piante abbattute volontariamente dagli imputati ovvero da piante cadute a causa degli agenti atmosferici. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Giudice monocratico aveva affermato che il materiale in suo possesso era riferibile a tagli operati su piante in perfetto stato vegetativo, mentre nel verbale di sequestro si legge di «materiale legnoso in precarie condizioni vegetative miste a ceppaie e rami secchi». Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e Gregorio erano stati fermati in due luoghi diversi e che erano in possesso di materiale completamente diverso e che nessun accertamento su quest'ultimo era stato effettuato, si legge nel ricorso che la statuizione del Giudice di appello sarebbe svincolata dal materiale processuale. Aggiungono i ricorrenti che, nel verbale di sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA], si legge che il legno era stato rubato da altro soggetto, donde sarebbe errata la decisione di condanna della Corte territoriale.2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla mancata considerazione degli usi civici del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva a ciascun cittadino il diritto di raccogliere il legnatico, segnatamente piante secche o divelte dalle intemperie. Rispetto ad un argomento difensivo di tal fatta, la Corte di merito ha attribuito incondizionata fiducia a quanto riferito dal personale di p.g., che aveva riferito essersi trattato di furto. Tale conclusione era frutto di un ragionamento ipotetico, che era contenuto nei verbali di sequestro, non utilizzabili nella parte relativa alle valutazioni dei loro redattori. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. perché la Corte di merito non aveva applicato — tacendo sul punto — la causa di proscioglimento frutto della norma entrata in vigore dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame di merito. 2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione delle norme di cui all'art. 625, comma 2, nn. 2), 5) e 7) cod. pen. e mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Sostengono, in primo luogo, i ricorrenti che era stata applicata la circostanza aggravante di cui al n. 5) dell'art. 625 cod. pen. ancorché la Corte territoriale l'avesse ritenuta inappropriata e ininfluente. In secondo luogo non si tiene conto del valore del bene sottratto con conseguente mancata applicazione dell'art. 62, n. 4). In terzo luogo le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute, del tutto immotivatamente, semplicemente equivalenti e non prevalenti. 2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge rispetto all'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, di cui non vi era accenno in motivazione benché affrontata nei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. In particolare è fondato l'argomento di censura che concerne l'accertamento circa la provenienza del legname trovato nella disponibilità dei prevenuti dal bosco di proprietà del Comune di [OSCURATO:PERSONA], accertamento essenziale onde verificare la consistenza dell'ipotesi accusatoria, che vede l'indicazione, quale persona offesa, dell'ente locale. Orbene, delibando sugli appelli degli imputati, la Corte territoriale ha ammesso che la provenienza del legname non era stata riferita dall'operante di p.g. [OSCURATO:PERSONA], ma che tale dato si ricavava dai verbali di accertamenti urgenti — acquisiti al fascicolo del dibattimento redatti il 25 marzo 2011 alle ore 15.00 e 15.15 da personale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato. Ciò posto, coglie nel segno la doglianza formulata nell'appello, dal momento che la Corte di merito, nell'escludere la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], ha posto a base del ragionamento probatorio i due verbali di accertamento urgente, valorizzando, tuttavia, un dato ricostruttivo da essi ricavabile — quello della provenienza del legname trovato agli imputati che non era utilizzabile siccome non concernente la descrizione di attività irripetibile di polizia giudiziaria. A questo proposito, vanno, infatti ricordati gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle parti, la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione e suscettibili di essere descritte in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, senza la perdita di alcuna informazione probatoria, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234906). In particolare, l'autorevole precedente ha chiarito che la nozione di atto non ripetibile è collegata non già a profili definitori, ma al tipo di informazione contenuto nell'atto redatto dalla polizia giudiziaria: se riguarda un tipo di accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente nel dibattimento, l'atto dovrà essere considerato non ripetibile indipendentemente dalla sua denominazione, perché altrimenti sarà perduta l'informazione probatoria che vi si riconnette. Ma questa perdita dell'informazione probatoria non si verifica nei casi in cui l'atto di polizia giudiziaria si limiti a descrivere attività investigative consistenti in osservazione, constatazione, pedinamenti, accertamento della presenza di persone e di loro attività come contatti, spostamenti ecc. ovvero si limiti a dare continuazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato. In questi casi non v'è alcuna "impossibilità di natura oggettiva" alla riproduzione narrativa in dibattimento delle attività svolte, sicché l'atto deve ritenersi ripetibile. Se però, nel corso di queste attività, sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose, i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento. Le Sezioni Unite, dunque, nel delineare i requisiti per ritenere irripetibile l'atto documentativo di un'attività di polizia giudiziaria e conseguentemente stimarlo utilizzabile per la decisione, hanno prospettato anche la possibilità di una natura mista dell'atto, &rettamente utilizzabile solo nella parte relativa all'attività irripetibile (sulla natura mista di un atto, cfr. anche Sez. 4 3, n. 32343 del 13/06/2007, Licitra, Rv. 237075; più di recente, il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato ribadito da Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019, C., Rv. 276081). Fatta questa premessa, deve ritenersi che i due verbali di "accertamenti urgenti" redatti il 25 marzo 2011 alle ore 15.00 e 15.15 (esaminati dal Collegio in ragione della natura processuale della censura) siano stati impropriamente utilizzati per la decisione anche nella parte concernente la provenienza del legname, mentre la loro utilizzazione doveva essere limitata alla circostanza che i veicoli degli imputati erano stati fermati con a bordo il legname. In un caso, infatti, la localizzazione del punto dove il legno era stato tagliato era avvenuta mediante GPS e, in un altro, grazie ad un «segno di contrassegnatura» rilevato su un tronchetto, entrambe attività frutto di verifiche investigative che dal controllo hanno trovato mero spunto, ma che non partecipano della natura irripetibile del medesimo. A voler tacere che le indicazioni contenute fanno riferimento a dati indicativi di provenienza che non sono immediatamente intellegibili nel senso della proprietà del materiale. Per questi motivi, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, affinché la Corte di appello articoli il ragionamento probatorio prescindendo dal dato reputato inutilizzabile
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