CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25709/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. DONIZETTI N.10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 10845/2022depositata il 04/04/2022 . Udito il Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente, che hanno insistito come nei rispettivi atti. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione con ordinanza n. 10845/2022, pubblicata il 4/4/2022, ha accolto il primo ed il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo del ricorso per cassazione, promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporate la [OSCURATO:SOCIETA], in proprio nonché quale capogruppo della R.T.I. costituito con le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Frejus -[OSCURATO:SOCIETA], avverso sentenza n. della Corte d’appello di Roma, cassando la sentenza impugnata con rinvio. Questa la ricostruzione dei fatti espressa nella ordinanza n. 10845/2022: a) l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito tra la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e le imprese [OSCURATO:SOCIETA]., investiva il collegio arbitrale della risoluzione delle controversie insorte con Sitaf (Società Italiana per il [OSCURATO:PERSONA] del Frejus), solo Sitaf per brevità, concessionaria Anas, e relative al contratto di appalto stipulato tra le parti il 18 giugno 1988, avente ad oggetto “l’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la costruzione del [OSCURATO:PERSONA] della lunghezza di mt. 423,28 costituenti il lotto n. 7 del III [OSCURATO:PERSONA] – Susa (autoporto) del collegamento stradale “Bardonecchia-Rivoli”; b) il collegio arbitrale accoglieva la domanda dell’impresa condannando la committente al risarcimento del danno, ritenendo la diretta e vincolante applicabilità a Sitaf del d.P.R. n. 1063 del 1962, contenente il Capitolato Generale d’Appalto, previa assimilazione della concessionaria ad Anas e, quindi, alle amministrazioni statali ex art. 2, comma 3, della legge Merloni, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 166 del 2002; c) la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione incidentale di Sitaf, aveva annullato la decisione e, non essendo la concessionaria Sitaf tra i soggetti tenuti all’arbitrato e stante la natura negoziale del richiamo al Capitolato Generale d’Appalto contenuto nell’art. 8 del contratto e 59 del [OSCURATO:PERSONA] di appalto, aveva concluso per l’inapplicabilità delle modifiche normative di cui all’art. 32 della legge n. 109 del 1994, secondo le quali le clausole arbitrali stipulate in precedenza – e tali erano quelle del contratto concluso tra le parti il 2 ottobre 1987 – dovevano intendersi riferite ai collegi da nominare secondo la nuova procedura, quella dell’arbitrato cd. amministrato, da rendersi dalla Camera arbitrale; d) dovendo quindi escludersi la soggettiva applicabilità delle nuove disposizioni di legge (a Sitaf) e non essendo più operativo il collegio arbitrale nella composizione «a cinque», prevista in contratto, laddove esso richiamava il d.P.R. n. 1063 del 1962, abrogato dalle nuove disposizioni, la cognizione della controversia doveva intendersi devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria e il lodo, «che aveva ritenuto il rinvio operato in contratto soggetto alle modifiche della fonte normativa richiamata», doveva ritenersi nullo per aver violato, nella definita applicabilità delle nuove norme sulla composizione del collegio arbitrale «a tre» − come prevista dalla legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, che aveva abrogato il Capitolato Generale di cui al d.P.R. n. 1063 cit. ed il diverso modello del collegio arbitrale, − l’autonomia negoziale delle parti (art. 1372 cod. civ.), «nella carenza di potestas iudicandi degli arbitri»; e) l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito tra la stessa e le imprese [OSCURATO:SOCIETA]., aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi ; f) con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per essere la Corte di merito incorsa nel vizio di ultrapetizione, pronunciando sulla eccezione di incompetenza del collegio arbitrale per difetto di potestas iudicandi, eccezione non rilevabile d’ufficio e non sollevabile per la prima volta in appello, come invece avvenuto, e, con il secondo motivo di ricorso, la Pizzarotti denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 109 del 1994 e dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che Sitaf aveva rinunciato all’eccezione di incompetenza della Camera arbitrale e, accordandosi con l’impresa Pizzarotti aveva nominato il Presidente del collegio, condotta dalla quale la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere una manifestazione di volontà della prima nel senso dell’accettazione del collegio composto da tre membri, secondo le modifiche normative sopravvenute (art. 34, comma 3, d.m. 145 del 2000; d.m. n. 398 del 2000) sulla diversa composizione «a cinque» prevista in contratto per richiamo contenuto nell’art. 59 del CSA, allegato al contratto, al Capitolato Generale d’Appalto. Questa Corte , nell’accogliere i due motivi del ricorso della Pizzarotti , ha osservato che: a) ai fini del giudizio, occorreva valutare «se, e per quali meccanismi e con quali costi, siffatta pattuizione possa rimanere in vigore tra le parti, secondo contenuti differenti, modellati sulle norme entrate in vigore successivamente a quelle espressamente richiamate in contratto»; b) esclusa l’applicabilità in iure del Capitolato Generale (avente, per giurisprudenza consolidata, natura e valore normativo, di regolamento di organizzazione, soltanto nei confronti delle amministrazioni dello Stato, mentre per gli altri enti, ancorch́ tenuti ad uniformare i propri capitolati a quello generale dello Stato, le previsioni di quest’ultimo costituiscono clausole negoziali, operanti per volontà pattizia), ne derivava, sulla base di giurisprudenza consolidata, che «una volta che la volont̀ contrattuale delle parti abbia recepito le previsioni del Capitolato Generale, nel testo vigente al momento in cui il contratto ̀ stato concluso, l'intero rapporto ̀ retto, e deve trovare svolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventuali sopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle quali l’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contratti senza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio, sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo alla competenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegio arbitrale, dei contratti in corso (Cass. n. 178 cit.; in termini: Cass.21/06/2000, n. 8420; Cass. 24/06/2008, n. 17083) », in quanto «le successive vicende di modifica-abrogazione – della norma recepita nel contenuto del contratto di appalto di opere pubbliche - possono spiegare influenza sul rapporto solo se, e quando, le parti manifestino, anche tacitamente, la volont̀ di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi (Cass. 06/08/2015, n. 16544; Cass. 30/03/2011, n. 7197; Cass. n. 7083 del 2008; Cass. n. 12416 del 2004)»); c) la Corte d’appello, aderendo alle deduzioni di Sitaf, aveva ritenuto nullo il lodo arbitrale perché, una volta effettuata dai contraenti l’opzione per un determinato modello di giudizio arbitrale, nella intervenuta modifica della fonte normativa di riferimento, non vi era più spazio per ritenere la competenza arbitrale sulla controversia che resta, come tale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, con nullità della clausola compromissoria, ormai svuotata di contenuto, in difetto di una diversa volontà delle parti (in sostanza, non essendo più applicabile la composizione «a cinque» del collegio, come fissata dal d.P.R. n. 1063 del 1962, art. 43 e ss.) espressamente richiamato nell’appalto, la celebrazione di quello stesso giudizio nella diversa composizione «a tre» del collegio, in applicazione della sopravvenuta legge n. 109 del 1994 e regolamenti di cui al d.P.R. n. 554 del 1999 ed al d.m. n. 398 del 2000, era violativa dell’autonomia negoziale, ex art. 1372 cod. civ., e la clausola compromissoria, che prevedeva una disciplina non più applicabile, era nulla con derivata incompetenza assoluta degli arbitri a pronunciare); d) invece, ad avviso di questa Corte, costituiva «dato incontroverso che, una volta rimessa in arbitri la lite insorta tra le parti − quanto alla esecuzione del contratto di appalto, concluso il 2 ottobre 1987 da Sitaf, deputata, quale concessionaria dell’Anas, all’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere di difesa e stabilizzazione del pendio del [OSCURATO:PERSONA] della lunghezza di mt. 957,56 costituenti il lotto n. 6 del tratto imbocco est [OSCURATO:PERSONA]Susa (autoporto) del III tronco Deveys – Susa (autoporto) del collegamento autostradale “Bardonecchia-Rivoli” −, durante il procedimento Sitaf abbia espressamente rinunciato all’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale», avendo raggiunto un accordo con l’altra parte sulla nomina del Presidente del collegio arbitrale, «secondo la disciplina all’epoca in vigore che, anche in materia di lavori pubblici − venuto meno l’arbitrato camerale cd. amministrato (art. 32 l. n. 109 del 1994; art. 150 e ss. Regolamento n. 554 del 1999 e d.m. n. 398 del 2000, che affidava la designazione del terzo membro alla Camera arbitrale), all’esito dell’intervento del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6337 del 17 ottobre 2003 − stabiliva (ex art. 5, comma 16 sexies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) l’applicabilit̀ delle norme sull’arbitrato ordinario contenute nel codice di rito civile (art. 806 e ss. cod. proc. civ.) e, tra queste, quelle sulla competenza delle parti a nominare gli arbitri»; e) in siffatta cornice normativa, l’accettazione della competenza del collegio ordinario, ovverosia di quello disciplinato dall’art. 806 e ss. cod. proc. civ., attraverso il consenso prestato dalla parte alla scelta del Presidente, ̀ « scelta produttiva di effetti », sotto un duplice profilo; f) anzitutto, sotto l’aspetto del nuovo consenso o nuova manifestazione di volontà negoziale, in termini di «modifica degli accordi raggiunti in contratto dagli stipulanti sull’arbitrato e sulle forme del suo svolgimento e che le intervenute modifiche- abrogazioni ab externo delle norme del Capitolato statale, in quanto aventi la stessa natura e portata dell’atto negoziale che fa rinvio ad esse, spieghino come tali influenza sul rapporto contrattuale (Cass. 06/08/2015, n. 16544; la giurisprudenza richiamata supra, sub par. n. 4.5. e, ancora, Cass. 17/10/2018, n. 26007)», avendo peraltro questa Corte già affermato «che la legittimit̀ della pattuizione di una clausola compromissoria che, in deroga all’art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato nel contratto di appalto stipulato tra l’ente pubblico e la societ̀ appaltatrice, preveda la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre anzich́ da cinque membri ed il cui contenuto, non evincibile da un unico documento avente forma scritta, risulti dalle condotte reciprocamente assunte dalle parti» e che «la notificazione della domanda di arbitrato, nella contestuale nomina dell’arbitro ed invito all’ente pubblico a nominare l'arbitro di competenza e, dall’altro, con la nomina dell’arbitro e la successiva designazione del terzo con funzioni di presidente del collegio arbitrale, con invito alla controparte ad esprimere la relativa accettazione, poi espressa dalla societ̀ appaltatrice (Cass.08/05/2014, n. 10.000)»; g) inoltre il «rinnovato accordo sulla competenza per la diversa pattuita composizione del collegio giudicante» rappresentava una causa ostativa «a che la parte che abbia prestato in tal senso il proprio consenso possa denunciare la nullit̀ del lodo per difformit ̀ della composizione del collegio che ha pronunciato, rispetto a quella stabilita in contratto», in quanto, stante la tassatività dei vizi denunciabili ex art.829 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, ante Riforma 2006) e dovendosi distinguere tra nullità denunciabile in ogni tempo e rilevabile anche d’ufficio e nullità attenuata, rimessa alla disponibilit à delle parti e come tale rinunciabile, «nelle pì semplici ipotesi di nomine avvenute con modalit̀ diverse da quelle previste dalle parti o, in mancanza, dal codice di rito civile, si assiste ad una ipotesi di irregolare composizione del collegio decidente, che pù costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata gì denunciata nel corso del giudizio arbitrale (in termini, sul principio: Cass. 03/06/2004, n. 10561, che richiama in motivazione: Cass.14588 del 1999; Cass. n. 1066 del 2002; Cass. n. 14182 del 2002; Cass. 23/03/2006, n. 6425; Cass. 08/10/2014, n. 21215)» e quindi la nullità per nomina degli arbitri invalida, «di minor grado», non è deducibile in Corte d’appello «ove non lo sia stata nel giudizio arbitrale, intendendosi sanata, nella sua disponibilit̀ , nel silenzio serbato dalla parte nel corso del procedimento arbitrale, il che equivale alla volont̀ di rinuncia alla relativa eccezione» ; h) di conseguenza, la Corte d’appello era incorsa in violazione del principio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.) «pronunciando d’ufficio, o comunque in mancanza di tempestiva eccezione di parte, silente nella fase arbitrale, sulla nullità del lodo per irregolare composizione del collegio arbitrale», nonché in violazione della «volontà negoziale (art. 1372 cod. civ.), ricostruibile proprio in ragione della condotta delle parti di accettazione della composizione «a tre», a cui si correla la rinuncia della composizione del collegio arbitrale «a cinque!, il tutto a definizione di una invalidità destinata ad assorbire, per portata e contenuti, ogni altro dedotto profilo di nullità per mancanza assoluta di competenza in capo al collegio arbitrale che ha giudicato la controversia». Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] del Frejus - [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per revocazione, notificato il 4/11/2022, affidato a tre motivi, nei confronti dell’ [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporate la [OSCURATO:SOCIETA], in proprio nonché quale capogruppo della R.T.I. costituito con le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (che resiste con controricorso ). Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta i seguenti vizi «revocatori» ex art.395 n. 4 c.p.c.: a) con il primo motivo, che questa Corte avrebbe errato nel cassare la sentenza della Corte d’appello di Roma del 2016, sul punto della radicale incompetenza arbitrale, «sulla circostanza di fatto inesistente di non averla mai rappresentata al Collegio arbitrale e, comunque, di averla rinunciata», mentre la rinuncia all’eccezione di incompetenza sarebbe stata fatta soltanto ad alcuni profili non anche in relazione all’essere la controversia devoluta al giudice ordinario ; b) con un secondo motivo, per avere questa Corte cassato la sentenza d’appello sulla base della circostanza, di fatto inesistente, di un accordo intervenuto tra le parti sulla competenza arbitrale a modifica della clausola compromissoria, vale a dire l’adesione di Sitaf al modus della nomina del terzo arbitro, il presidente del Collegio arbitrale; c) con un terzo motivo, per avere erroneamente attribuito alla sentenza d’appello impugnata un vizio di ultrapetizione, insussistente . 2.La prima censura è inammissibile . 2.1. Assume la ricorrente che questa Corte, nell’ordinanza n. 10845/2022 (ma anche in quelle 11079/2022 e 11075/2022, oggetto di separati ricorsi per cassazione proposti dalla stessa SITAF) avrebbe giudicato come se la SITAF – accettando di concorrere alla nomina del terzo arbitro – avesse rinunciato ad eccepire l’assoluta incompetenza del collegio arbitrale a giudicare nel merito della causa, laddove Sitaf in tutti gli atti introduttivi e conclusivi delle procedure svolte, in prima fase avanti il collegio arbitrale, in seconda fase avanti la Corte d’Appello e infine avanti la Corte Suprema di Cassazione, ha sempre specificamente espresso in via pregiudiziale e poi mantenuto l’eccezione di assoluta incompetenza del collegio arbitrale, in favore della competenza dell’AGO. In sostanza, la ricorrente avrebbe sempre domandato che il collegio arbitrale, in via preliminare/pregiudiziale, dichiarasse la propria incompetenza cosicché essa SITAF, concorrendo alla nomina del presidente del collegio, riconosceva che esso, era competente ma soltanto a dichiarare la propria incompetenza, ma certamente tale adesione non poteva valere, nemmeno implicitamente, a conferire al collegio il potere di giudicare nel merito, ciò che la SITAF chiedeva preliminarmente di dire). 2.2. L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali». Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). In sostanza , in tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio). Più specificamente, per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico - giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. L'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Pertanto l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico –giuridico. Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) hanno ulteriormente chiarito che «L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». 2.3. Nell’ordinanza revocanda, questa Corte ha ritenuto che l’accettazione della competenza del Collegio arbitrale fosse stata espressa attraverso la scelta del suo Presidente, effettuata da SITAF, in accordo con la controparte, a modifica degli accordi originariamente raggiunti sul punto. Volizione ritenuta incompatibile con la volontà di ricusare la competenza arbitrale. Il fatto che, di poi, SITAF abbia, anche reiteratamente, eccepito l’incompetenza del Collegio arbitrale non esclude l’esistenza della suddetta circostanza fattuale, sulla quale si è fondata la decisione della Corte di cassazione. Il motivo di ricorso per revocazione si fonda o sulla deduzione di fatti successivi alla suddetta scelta (la reiterazione nelle varie fasi processuali della eccezione di incompetenza) o sulla irrilevanza di tale scelta (che sarebbe stata compiuta al solo fine di invocare davanti al Collegio arbitrale la sua stessa incompetenza) o sulla inconferenza al caso di un precedente arresto di legittimità relativo alla valenza di accettazione della competenza arbitrale riconducibile al compimento di determinati atti genetici del Collegio (Cass. Sez. I, 10000/2014;, precedente richiamato in motivazione nella ordinanza n. 11079). In sostanza, non si rimprovera alla Corte di cassazione di avere commesso un errore di fatto nel ritenere sussistente, contrariamente al vero, la scelta consensuale del Presidente del Collegio arbitrale e la composizione di questo in modo difforme da quanto originariamente pattuito (tre arbitri in luogo di cinque), ma un errore di diritto nell’avere ritenuto che tale fatto concretasse accettazione della competenza arbitrale, nel senso sia di nuovo consenso o nuova manifestazione di volontà negoziale, in termini di «modifica degli accordi raggiunti in contratto dagli stipulanti sull’arbitrato e sulle forme del suo svolgimento», sia di rinuncia alla relativa eccezione di nullità per nomina degli arbitri invalida. Si contesta, insomma, non una svista percettiva della Corte di cassazione, ma una sua errata interpretazione degli atti processuali . Il terzo errore fattuale denunciato – l’affermazione di una inesistente ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello - esso non sussiste. Infatti, l’ordinanza revocanda ha evocato il vizio di ultrapetizione, riferendosi non ad un difetto assoluto dell’eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale, oggetto di un motivo di impugnazione, bensì, in relazione alla particolare strutture del giudizio di nullità del lodo arbitrale, al difetto di una tempestiva eccezione in tal senso nell’ambito del medesimo giudizio arbitrale quale conseguenza del comportamento processuale che sopra si è descritto e che l’ordinanza revocanda descrive. In ogni caso, anche a voler ritenere che non potesse parlarsi di vizio di ultrapetizione della sentenza della Corte di appello, ciò non sarebbe ancora decisivo, posto che, in ogni caso, l’ordinanza revocanda ha fondato la propria decisione di annullamento della sentenza della Corte di appello non sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. (evocata ad abundantiam ), bensì sull’accettazione della competenza arbitrale da parte della odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel silenzio serbato dalla suddetta parte nel corso del procedimento arbitrale, il che equivaleva alla volontà di rinuncia alla relativa eccezione, cosicch́ la Corte d’appello era comunque incorsa anche in violazione della «volontà negoziale (art. 1372 cod. civ.), ricostruibile proprio in ragione della condotta delle parti di accettazione della composizione «a tre», a cui si correla la rinuncia della composizione del collegio arbitrale «a cinque!, il tutto a definizione di una invalidità destinata ad assorbire, per portata e contenuti, ogni altro dedotto profilo di nullità per mancanza assoluta di competenza in capo al collegio arbitrale che ha giudicato la controversia». In ogni caso, la contestazione implica evocazione di un error in judicando da parte della Corte di cassazione, non di un errore revocatorio. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10 .000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonch́ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi