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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12996/2026

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a SIRACUSA il 16/08/1999 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non supera la soglia di ammissibilità in quanto invoca una rivalutazione delle logiche valutazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, secondo il costante principio affermato da questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio dì motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen) nella sua massima estensione, è aspecifico, perché fondato su argomentazioni che ripropongono le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a SIRACUSA il 16/08/1999 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non supera la soglia di ammissibilità in quanto invoca una rivalutazione delle logiche valutazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, secondo il costante principio affermato da questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio dì motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen) nella sua massima estensione, è aspecifico, perché fondato su argomentazioni che ripropongono le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
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