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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 34658/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25803/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 445/2016 depositata il 05/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi, la società C.S.A. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la decisione n. 445/2016 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte.

2. Il giudizio origina dall’impugnazione che la medesima società aveva svolto separatamente avverso quattro cartelle di pagamento e che la CTP di Alessandria, previa riunione, ha rigett ato integralmente con la decisione n. 118/2015.

3. Il successivo appello proposto dalla contribuente è stato pure respinto dalla CTR di Torino, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso.

5. La Procura g enerale , nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte in vista dell’udienza camerale,fissata per il 16/10/2024.

6. Nelle more la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, atto che risulta controfirmato per accettazione dal legale della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso è preliminare all’esame dei motivi di ricorso.

2. La richiesta, sorretta da idonea procura contenente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, va senz’altro accolta,dovendosi perciò dichiarare l’estinzione del giudizio.

3. Le spese vanno compensate, a fronte di conforme richiesta e dell’accettazione della parte controricorrente.

4. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25803/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 445/2016 depositata il 05/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi, la società C.S.A. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato la decisione n. 445/2016 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. 2. Il giudizio origina dall’impugnazione che la medesima società aveva svolto separatamente avverso quattro cartelle di pagamento e che la CTP di Alessandria, previa riunione, ha rigett ato integralmente con la decisione n. 118/2015. 3. Il successivo appello proposto dalla contribuente è stato pure respinto dalla CTR di Torino, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controricorso. 5. La Procura g enerale , nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte in vista dell’udienza camerale,fissata per il 16/10/2024. 6. Nelle more la ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, atto che risulta controfirmato per accettazione dal legale della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso è preliminare all’esame dei motivi di ricorso. 2. La richiesta, sorretta da idonea procura contenente il potere di rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, va senz’altro accolta,dovendosi perciò dichiarare l’estinzione del giudizio. 3. Le spese vanno compensate, a fronte di conforme richiesta e dell’accettazione della parte controricorrente. 4. In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). P.Q.M. La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio, co