CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19285/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] al Panaro, con Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiulioGonnella;- ricorrente –controGiovanni LENNA, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] MOSCHETTI, BiancaSANTAROSSA, Elisabetta SCHMIDTMANN ed [OSCURATO:PERSONA] MOSCHETTI;- intimati -Avverso la sentenza n. 2700/22 resa dalla Corte d’appello di Milano edepositata in data 5 agosto 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventimaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti evocavano in giudizio la Casa diCura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:PERSONA]) e il medico [OSCURATO:PERSONA] per ottenereNumero registro generale 6088/2023Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 19285/2026Data pubblicazione 11/06/2026il risarcimento del danno loro occorso a seguito dell’intervento cui si erasottoposto [OSCURATO:PERSONA] presso la struttura sanitaria e condottodal Lenna. Quest’ultimo chiamava in causa la propria assicuratrice,odierna ricorrente, per esserne manlevato.Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda,condannava [OSCURATO:PERSONA] e il Lenna, in solido fra loro, al pagamento dellasomma di € 260.283,50 oltre accessori; il Lenna a rifondere - ove alpagamento dell’intera somma nei confronti del Moschetti avesseprovveduto [OSCURATO:PERSONA] - quest’ultima nei limiti della metà di quantoeventualmente versato; l’[OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne il Lennanei limiti della relativa quota di responsabilità.L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo la riforma dellasentenza limitatamente all’accoglimento della domanda di manleva.[OSCURATO:PERSONA] a sua volta proponeva appello incidentale su questioni non piùoggetto di giudizio.La Corte ambrosiana respingeva l’appello principale propostodall’assicuratrice.Ricorre quindi l’[OSCURATO:PERSONA] in cassazione sulla base di duemezzi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1362-1371 e 1372,cod. civ.A parere della ricorrente avrebbe errato la Corte distrettualenell’interpretare la clausola 16.2 delle condizioni generali di polizza,relativa al contratto di assicurazione intercorrente tra la ricorrente e ilLenna, nella parte in cui aveva ritenuto che alla fattispecie dovesseapplicarsi il principio espresso da questa Corte, con ord. n. 30314/19,secondo cui l’assicurazione del medico non può essere considerata “asecondo rischio” rispetto a quella stipulata dalla struttura sanitaria, eNumero registro generale 6088/2023Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 19285/2026Data pubblicazione 11/06/2026trascurando che invece la clausola per volontà delle parti prevedeva che,nel caso in cui l’assicurato eseguisse un intervento quale dipendente diuna struttura sanitaria tenuta anch’essa al risarcimento, come nellaspecie, l’operatività della copertura assicurativa era subordinata allacontemporanea sussistenza di due condizioni, e cioè l’inesistenza di altrapolizza assicurativa stipulata dalla struttura e l’insolvenza di quest’ultima.1.1. Il motivo è inammissibile.Anzitutto il richiamo alla violazione di cui all’art. 1372 c.c., norma riferitaall’efficacia del contratto tra le parti, è del tutto incongruo ai fini dellavalutazione della correttezza della motivazione sul significato da dare allapolizza richiamata, trattandosi di questione attinente all’interpretazionedelle clausole contenute in un negozio giuridico, per le qualil'accertamento della volontà delle parti si traduce in una indagine di fattoaffidata al giudice di merito.Orbene, il motivo di ricorso in esame, attraverso il richiamo alla violazionedell’art. 1372 cod. civ., pretende di giustificare una propria interpretazionedel disposto contrattuale evocando però una disposizione che regola glieffetti del contratto.In altre parole, la violazione della volontà contrattuale conseguirebbe,nella stessa prospettiva del ricorso, all’interpretazione che del rapportofornisce la Corte territoriale.Orbene, di una critica al procedimento interpretativo, articolata con laspecifica evocazione delle norme sull’esegesi contrattuale in thesi violatedalla corte meneghina, non v’è traccia.Più precisamente, al riguardo, deve osservarsi che il ricorrente percassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale, non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,mediante specifica indicazione di quelle asseritamente violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modoNumero registro generale 6088/2023Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 19285/2026Data pubblicazione 11/06/2026e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 n. 9461 del09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 - ,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).Nella specie invece il motivo si risolve, oltre ad un richiamo generico atutte le norme sull’ermeneutica contrattuale (gli artt. da 1362 a 1371 cod.civ.), nella proposizione di una propria interpretazione della clausolacontrattuale sopra citata, senza darsi minimamente carico di precisare incosa sia consistito lo scostamento del giudice del merito rispetto ai canonisuddetti, benché quest’ultimo abbia confutato la lettura della stessaproposta dalla ricorrente nell’ambito del proprio secondo motivo d’appello,sul preliminare rilievo di fatto per cui quella azionata non era una polizzacon garanzia a secondo rischio atteso il diverso oggetto delle due polizze(quella della struttura e quella stipulata dal medico), almeno – appunto –in base all’indagine di fatto svolta dal giudice del merito. Solo a seguito ditale indagine poi, la Corte meneghina confronta il dato contrattuale fruttodella propria interpretazione con la giurisprudenza di questa Corte citata insentenza.Né vale il richiamo di precedenti di questa Corte, favorevoliall’Assicuratrice, proprio in ordine all’interpretazione della clausola inesame, poiché nei casi richiamati (in particolare definiti dalle ordinanzeCass. nn. 25772/23; 8824/24 e 28968/25) risulta la deduzione dellaviolazione di ben specifiche norme in materia di ermeneutica contrattuale,con puntuale censura delle parti della sentenza impugnata che sisarebbero discostate dalle suddette regole interpretative e delle relativemodalità, nei termini precisati, a differenza di quanto accade nella specie,per quanto si è sopra rappresentato.Numero registro generale 6088/2023Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 19285/2026Data pubblicazione 11/06/2026D’altronde, sotto tale profilo, va ricordato che in almeno altri dueprecedenti, per analoghe ragioni a quanto qui deciso, il motivo di ricorsoinerente all’interpretazione della clausola 16.2. in esame è stato dichiaratoinammissibile (cfr. Cass. n. 22532/22; Cass. n. 21118/21).2. Col secondo mezzo, spiegato in subordine (non si chiarisce a che), sideduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la pronuncia d’appelloimplicitamente rigettato le istanze istruttorie proposte in primo grado eribadite in sede d’appello.2.1. Il motivo è inammissibile, dal momento che le prove dedotte vertonosu circostanze che dovrebbero essere inerenti alla ricostruzioneinterpretativa patrocinata dalla ricorrente in contrasto con quella accertatain fatto dal giudice d’appello.3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con aggravio di spese incapo alla ricorrente soccombente.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo alla ricorrente,di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.655,00oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capoalla ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovutoCosì deciso in Roma, il venti maggio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])