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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37880/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni, intestati al terzi interessati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., in quanto ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], padre di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e suocero di [OSCURATO:PERSONA] e imputato per il reato di associazione di tipo mafioso: a) annullava l'ordinanza impugnata limitatamente all'unità immobiliare sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], corso Umberto I, n. 36-38, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di cui disponeva la restituzione; b) confermava, nel resto, l'impugnata ordinanza di rigetto dell'istanza de menzionati terzi interessati.

Il sequestro aveva avuto a oggetto sia beni immobili sia quote sociali sia rapporti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e alla moglie Cal:erina Tavella.

2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione e la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e degli artt. 125, 192, comma 2, e 321 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta effettiva disponibilità dei beni sequestrati in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente premette che, anche in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel caso di beni sequestrati a fini di confisca penale, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., quando gli stessi beni siano intestati a terzi, come nel caso di spec::ie, è onere della pubblica accusa dimostrare l'interposizione fittizia, cioè l'effettiva disponibilità degli stessi beni in capo all'imputato, adducendo elementi fattuali che siano connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, così da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza tra titolarità apparente ed effettiva disponibilità dei beni, e che, qualora tale onere probatorio non venga assolto, non sarebbe sufficiente la sola sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito dei terzi interessati, pur quando costoro siano dei parenti stretti dell'imputato, non operando, nei confronti degli stessi terzi, alcuna presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in conseguenza d'ella mancanza di fonti di reddito idonee a giustificare gli acquisti effettuati.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'erroneità delle affermazioni del Tribunale di Catanzaro secondo cui: a) sarebbe sufficiente la dimostrazione della «disponibilità indiretta dei beni» in capo all'imputato, atteso che l'art. 240-bis cod. pen.

«intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà», sicché sarebbe stato invece «[a]ppropriato [...] il richiamo al concetto di disponibilità diretta del bene, con ovvie ricadute in punto di motivazione»; b) il concetto di «disponibilità indiretta dei beni» dovrebbe essere interpretato «in senso estensivo, includendo tutte quelle ipotesi in cui il bene, pur se concesso in godimento diretto al terzo, rientri a qualunque titolo nella sfera di interessi economici del soggetto indagato, essendo sufficiente accertare l'effettiva possibilità per quest'ultimo di determinarne la destinazione ovvero l'impiego uti dominus», atteso che «i beni di possibile inclusione tra quelli nella disponibilità dell'imputato consistono in quelli oggetto di iniziativa economica del medesimo soggetto» e che ciò che rileverebbe è la «concreta capacità di esercizio della signoria su di essi»; c) tra gli elementi fattuali rilevanti vi sarebbe quello dello «stretto rapporto parentale esistente tra le parti», elemento, invece, «in sé ininfluente».

Il ricorrente lamenta altresì che l'ordinanza impugnata, in violazione di legge, avrebbe «sovrappo[sto] e assimila[to] la sproporzione in capo al nucleo familiare dell'imputato alla disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo» Il ricorrente contesta poi l'effettiva valenza indiziaria degli ulteriori elementi fattuali valorizzati dal Tribunale di Catanzaro al fine di ritenere dimostrata l'interposizione fittizia. [OSCURATO:SOCIETA] agli elementi della «composizione della compagine sociale della 3D [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [de]gli anomali conferimenti immobiliari eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] [...] nonostante l'incapienza reddituale della donna negli anni di riferimento [e del] ruolo di amministratore ricoperto dal D'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla società summenzionata», il ricorrente rappresenta che, come sarebbe stato documentato dal consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] - la cui consulenza sarebbe stata del tutto pretermessa - la società 3D [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita nel 2015, quando tutti gli immobili di proprietà del D'[OSCURATO:SOCIETA] erano stati ultimati. [OSCURATO:SOCIETA] all'elemento della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] a misura di prevenzione personale nell'anno 2008, il ricorrente rappresenta che «nessun atto di trasferimento interviene tra l'imputato e i terzi interessati, siccome nessun finanziamento» e che l'epoca di realizzazione degli immobili sottoposti a sequestro, secondo quanto era stato accertato dagli stessi inquirenti, si collocava negli anni duemila, cioè a enorme distanza temporale dalla indicata misura di sicurezza, sicché sarebbe «impossibile [...] ogni richiamo all'attualità e alla concretezza che dovrebbero sorreggere [I]'argomentare deduttivo proposto». [OSCURATO:SOCIETA] all'elemento della comune sede commerciale delle società Idea per la casa s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in un immobile che era stato edificato su un terreno che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e cognato della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato nel 1999 dalla madre [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo aveva ricevuto per donazione dal figlio Michele con atto del 1995, il ricorrente deduce che lo stesso elemento sarebbe «oscuro quanto alla significazione di effettiva e diretta disponibilità dei beni in capo all'imputato» e, anzi, deporrebbe «per il distacco, risalente rispetto agli acquisti di cui si discute, dell'odierno ricorrente dalla situazione patrimoniale della propria famiglia, rappresentante un dato indiziario di segno contrario a quanto utile per sostenere l'interposizione fittizia di D'[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:SOCIETA] agli elementi dell'«accentramento nella società "3D [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. del patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA]» e clell'«inclusione nel patrimonio immobiliare della succitata "3D" di immobile situato in località Longo/Piatrantonata di Ionadi, acquistato nel 1992 da D'[OSCURATO:PERSONA], poi oggetto di donazione a favore della madre nel 1995», il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali i predetti elementi dovrebbero «significare l'esercizio della signoria di D'[OSCURATO:PERSONA] sui beni di cui si chiede la restituzione, fermo restando che la costituzione di detta società nulla ha a che vedere con gli immobili di proprietà degli odierni ricorrenti, edificati in epoca anteriore alla costituzione della 3D».

Infine, quanto all'elemento secondo cui, «con riferimento alle unità immobiliari site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], frazione Piscopio, via [OSCURATO:SOCIETA], si tratta di beni il cui diritto di proprietà è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]», i ricorrenti lamentano il carattere anapodittico di tale affermazione, «rimanendo non espresse, e in atti inesistenti, le ragioni che la sottendono».

Pertanto, secondo il ricorrente, i menzionati elementi fattuali, valorizzati dal Tribunale di Catanzaro, sarebbero privi di gravità e precisione, in quanto inidonei a dimostrare l'effettiva appartenenza dei beni in sequestro in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] piuttosto che ai formali intestatari, con la conseguente mancanza o apparenza della motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la 'violazione dell'art. 240-bis cod. pen., con riguardo alla ritenuta sproporzione tra il valore dei beni in sequestro e la capacità di spesa del proprio nucleo familiare.

Il ricorrente premette che, anche in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la suddetta sproporzione deve essere riscontrata avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e che, sotto il profilo econometrico, la giustificazione della provenienza dei beni ben potrebbe essere fornita tenendo conto del patrimonio legittimamente accumulato nel tempo, grazie agli avanzi annuali.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Catanzaro, con l'affermare che, nonostante la correttezza di alcuni elementi finanziari e reddituali che erano stati esposti nella consulenza tecnica di parte, «il risultato del conto scalare evidenzia la persistenza di un disavanzo negativo che, pur se notevolmente ridotto rispetto alla prospettazione operata dall'organo inquirente, si attesta nella misura di circa - 155.000 ovvero di - 140.000 euro» e, quindi, col non indicare specificamente i disavanzi relativi al momento in cui erano stati realizzati i singoli acquisti, si sarebbe posto in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale pretenderebbe invece che la verifica del requisito della sproporzione venga condotta con riferimento non a periodi complessivi ma ai momenti specifici, in ragione d'anno, in cui sono avvenute le acquisizioni patrimoniali.

Sarebbe, pertanto, scorretto il procedimento che sarebbe stato seguito dal Tribunale di Catanzaro di «rapportare il valore del bene acquistato in un determinato circoscritto momento storico a un eventuale disavanzo riferito a un periodo esteso ben 17 anni» (così il ricorso), senza indicare «i dati da cui ricavare la sproporzione tra fonti e impieghi con riferimento al momento di acquisto dei singoli beni».

Il ricorrente lamenta ancora che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze della consulenza del proprio consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA] - il quale avrebbe dimostrato la congruità degli acquisti rispetto alle capacità economiche e finanziarie della famiglia D'[OSCURATO:SOCIETA]/Tavella - e non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo: a) ai regali di nozze fatti alla coppia D'[OSCURATO:SOCIETA]/Tavella per complessivi C 44.105,42, come era stato confermato dai 23 invitati al matrimonio che erano stati sentiti in sede di investigazione difensiva, regalie delle quali sarebbe incongruo il solo parziale riconoscimento da parte del Tribunale di Catanzaro, parzialità che, peraltro, non sarebbe stata quantificata; b) alle donazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] da parte dei propri genitori, confermate dagli stessi, i quali erano stati anch'essi sentiti in sede di investigazione difensiva, regalie alle quali il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di fare qualsiasi riferimento; c) all'elargizione alla stessa [OSCURATO:PERSONA], da parte del padre, del prestito INPDAP di C 8.300,00 che era stato concesso allo stesso padre, prestito che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto non adeguatamente documentato nonostante lo stesso fosse confermato dalle dichiarazioni prodotte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono.

1.1. la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 240-bis cod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata.

In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1:3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv, 247722-01; SEZ. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01).

La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto- legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di Fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01).

La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi.

Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen.

In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospetl:azione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone„ Rv. 254699-01).

1.2. Richiamati tali principi, statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pag. 3), risulta che il sequestro preventivo, quanto ai beni intestati a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto a oggetto: a) la quota del 10% di "Idea per la Casa" s.r.I.; b) la quota del 5% di "3D [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.; c) la quota del 50% di "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; d) la quota dell'1% di "M.G." s.r.I.; e) il 100% di "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.s.; f) l'impresa individuale, con l'intero compendio aziendale, di [OSCURATO:PERSONA]; g) la proprietà superficiaria di alcune unità immobiliari site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA].; h) le quote di un terzo di alcune unità immobiliari site in località Cuzza di Ionadi; i) un'unità immobiliare sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], corso Umberto I, n. 36-38 (bene di cui il Tribunale di Catanzaro ha disposto la restituzione); I) alcuni terreni agricoli, coltivati a uliveto, siti nel Comune di Pizzoni; m) «tutti i rapporti finanziari intestati ai componenti del nucleo familiare D'[OSCURATO:SOCIETA]-Tavella».

Alla luce dei sopra richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto spiegare, con riguardo a ciascuno dei menzionati beni oggetto del sequestro, le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, indicando gli elementi fattuali, connotati da gravità precisione e concordanza, idonei a comprovare, anche indirettamente, che ciascun bene sequestrato era nell'effettiva disponibilità del condannato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e che, quindi, il terzo intestatario dello stesso bene, ne era solo apparentemente il titolare.

Tale necessaria spiegazione non è stata compiutamente fornita dal Tribunale di Catanzaro.

Rilevato che l'ordinanza impugnata non distingue, come pure era necessario fare, tra beni intestati al D'[OSCURATO:SOCIETA] e beni int:estati alla mogliie di lui [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il Tribunale ha fornito un'adeguata motivazione della ritenuta interposizione fittizia (pag. 4) con riguardo esclusivamente alla quota di "3D [OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] agli altri numerosi menzionati beni sottoposti a sequestro, il provvedimento impugnato si limita a menzionare, al fine di spiegare le ragioni della ritenuta effettiva disponibilità degli stessi in capo al condannato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]: a) «la comune sede commerciale delle società "Idea per la casa" s.r.I., "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l." e "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.s. - tutte insistenti al piano terra di un immobile situato in località Cuzza di Ionadi, [OSCURATO:PERSONA] da Messina, edificato su terreno che D'[OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno appellante, aveva acquistato nel 1999 dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo aveva ricevuto per donazione dal figlio Michele con atto del 1995, nonostante l'incapienza reddituale di tutti i soggetti e l'appartenenza degli stessi al medesimo nucleo familiare di D'[OSCURATO:PERSONA] -»; b) quanto agli immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]., che «si tratta di beni il cui diritto di proprietà è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]».

A tale proposito, si deve osservare: a) da un lato, che tali motivazioni non spiegano adeguatamente le ragioni per cui i valorizzati elementi di fatto (rispettivamente: la comune sede delle tre società e l'indicata provenienza dell'immobile in cui la stessa sede era ubicata; che «si tratta ci beni il cui diritto di proprietà è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]») avrebbero deposto nel senso dell'effettiva disponibilità delle tre società e degli immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]; b) dall'altro lato, che manca qualsiasi motivazione in ordine all'effettiva disponibilità, in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], degli altri beni in sequestro, segnatamente, la quota dell'i% di nM.G." s.r.I., l'impresa individuale, con l'intero compendio aziendale, di [OSCURATO:PERSONA], le quote di un terzo di alcune unità immobiliari site in località Cuzza di Ionadi, i terreni agricoli, coltivati a uliveto, siti nel Comune di Pizzoni, «tutti i rapporti finanziari intestati ai componenti del nucleo familiare D'[OSCURATO:SOCIETA]-Tavella».

2. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l'istanza di restituzione dei beni, intestati al terzi interessati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., in quanto ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], padre di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e suocero di [OSCURATO:PERSONA] e imputato per il reato di associazione di tipo mafioso: a) annullava l'ordinanza impugnata limitatamente all'unità immobiliare sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], corso Umberto I, n. 36-38, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di cui disponeva la restituzione; b) confermava, nel resto, l'impugnata ordinanza di rigetto dell'istanza de menzionati terzi interessati. Il sequestro aveva avuto a oggetto sia beni immobili sia quote sociali sia rapporti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e alla moglie Cal:erina Tavella. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione e la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e degli artt. 125, 192, comma 2, e 321 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta effettiva disponibilità dei beni sequestrati in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente premette che, anche in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel caso di beni sequestrati a fini di confisca penale, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., quando gli stessi beni siano intestati a terzi, come nel caso di spec::ie, è onere della pubblica accusa dimostrare l'interposizione fittizia, cioè l'effettiva disponibilità degli stessi beni in capo all'imputato, adducendo elementi fattuali che siano connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, così da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza tra titolarità apparente ed effettiva disponibilità dei beni, e che, qualora tale onere probatorio non venga assolto, non sarebbe sufficiente la sola sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito dei terzi interessati, pur quando costoro siano dei parenti stretti dell'imputato, non operando, nei confronti degli stessi terzi, alcuna presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in conseguenza d'ella mancanza di fonti di reddito idonee a giustificare gli acquisti effettuati. Ciò premesso, il ricorrente lamenta l'erroneità delle affermazioni del Tribunale di Catanzaro secondo cui: a) sarebbe sufficiente la dimostrazione della «disponibilità indiretta dei beni» in capo all'imputato, atteso che l'art. 240-bis cod. pen. «intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà», sicché sarebbe stato invece «[a]ppropriato [...] il richiamo al concetto di disponibilità diretta del bene, con ovvie ricadute in punto di motivazione»; b) il concetto di «disponibilità indiretta dei beni» dovrebbe essere interpretato «in senso estensivo, includendo tutte quelle ipotesi in cui il bene, pur se concesso in godimento diretto al terzo, rientri a qualunque titolo nella sfera di interessi economici del soggetto indagato, essendo sufficiente accertare l'effettiva possibilità per quest'ultimo di determinarne la destinazione ovvero l'impiego uti dominus», atteso che «i beni di possibile inclusione tra quelli nella disponibilità dell'imputato consistono in quelli oggetto di iniziativa economica del medesimo soggetto» e che ciò che rileverebbe è la «concreta capacità di esercizio della signoria su di essi»; c) tra gli elementi fattuali rilevanti vi sarebbe quello dello «stretto rapporto parentale esistente tra le parti», elemento, invece, «in sé ininfluente». Il ricorrente lamenta altresì che l'ordinanza impugnata, in violazione di legge, avrebbe «sovrappo[sto] e assimila[to] la sproporzione in capo al nucleo familiare dell'imputato alla disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo» Il ricorrente contesta poi l'effettiva valenza indiziaria degli ulteriori elementi fattuali valorizzati dal Tribunale di Catanzaro al fine di ritenere dimostrata l'interposizione fittizia. [OSCURATO:SOCIETA] agli elementi della «composizione della compagine sociale della 3D [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [de]gli anomali conferimenti immobiliari eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] [...] nonostante l'incapienza reddituale della donna negli anni di riferimento [e del] ruolo di amministratore ricoperto dal D'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla società summenzionata», il ricorrente rappresenta che, come sarebbe stato documentato dal consulente tecnico di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] - la cui consulenza sarebbe stata del tutto pretermessa - la società 3D [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita nel 2015, quando tutti gli immobili di proprietà del D'[OSCURATO:SOCIETA] erano stati ultimati. [OSCURATO:SOCIETA] all'elemento della sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] a misura di prevenzione personale nell'anno 2008, il ricorrente rappresenta che «nessun atto di trasferimento interviene tra l'imputato e i terzi interessati, siccome nessun finanziamento» e che l'epoca di realizzazione degli immobili sottoposti a sequestro, secondo quanto era stato accertato dagli stessi inquirenti, si collocava negli anni duemila, cioè a enorme distanza temporale dalla indicata misura di sicurezza, sicché sarebbe «impossibile [...] ogni richiamo all'attualità e alla concretezza che dovrebbero sorreggere [I]'argomentare deduttivo proposto». [OSCURATO:SOCIETA] all'elemento della comune sede commerciale delle società Idea per la casa s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in un immobile che era stato edificato su un terreno che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e cognato della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato nel 1999 dalla madre [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo aveva ricevuto per donazione dal figlio Michele con atto del 1995, il ricorrente deduce che lo stesso elemento sarebbe «oscuro quanto alla significazione di effettiva e diretta disponibilità dei beni in capo all'imputato» e, anzi, deporrebbe «per il distacco, risalente rispetto agli acquisti di cui si discute, dell'odierno ricorrente dalla situazione patrimoniale della propria famiglia, rappresentante un dato indiziario di segno contrario a quanto utile per sostenere l'interposizione fittizia di D'[OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:SOCIETA] agli elementi dell'«accentramento nella società "3D [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. del patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA]» e clell'«inclusione nel patrimonio immobiliare della succitata "3D" di immobile situato in località Longo/Piatrantonata di Ionadi, acquistato nel 1992 da D'[OSCURATO:PERSONA], poi oggetto di donazione a favore della madre nel 1995», il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di indicare le ragioni per le quali i predetti elementi dovrebbero «significare l'esercizio della signoria di D'[OSCURATO:PERSONA] sui beni di cui si chiede la restituzione, fermo restando che la costituzione di detta società nulla ha a che vedere con gli immobili di proprietà degli odierni ricorrenti, edificati in epoca anteriore alla costituzione della 3D». Infine, quanto all'elemento secondo cui, «con riferimento alle unità immobiliari site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], frazione Piscopio, via [OSCURATO:SOCIETA], si tratta di beni il cui diritto di proprietà è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]», i ricorrenti lamentano il carattere anapodittico di tale affermazione, «rimanendo non espresse, e in atti inesistenti, le ragioni che la sottendono». Pertanto, secondo il ricorrente, i menzionati elementi fattuali, valorizzati dal Tribunale di Catanzaro, sarebbero privi di gravità e precisione, in quanto inidonei a dimostrare l'effettiva appartenenza dei beni in sequestro in capo all'imputato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] piuttosto che ai formali intestatari, con la conseguente mancanza o apparenza della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la 'violazione dell'art. 240-bis cod. pen., con riguardo alla ritenuta sproporzione tra il valore dei beni in sequestro e la capacità di spesa del proprio nucleo familiare. Il ricorrente premette che, anche in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la suddetta sproporzione deve essere riscontrata avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e che, sotto il profilo econometrico, la giustificazione della provenienza dei beni ben potrebbe essere fornita tenendo conto del patrimonio legittimamente accumulato nel tempo, grazie agli avanzi annuali. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Catanzaro, con l'affermare che, nonostante la correttezza di alcuni elementi finanziari e reddituali che erano stati esposti nella consulenza tecnica di parte, «il risultato del conto scalare evidenzia la persistenza di un disavanzo negativo che, pur se notevolmente ridotto rispetto alla prospettazione operata dall'organo inquirente, si attesta nella misura di circa - 155.000 ovvero di - 140.000 euro» e, quindi, col non indicare specificamente i disavanzi relativi al momento in cui erano stati realizzati i singoli acquisti, si sarebbe posto in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale pretenderebbe invece che la verifica del requisito della sproporzione venga condotta con riferimento non a periodi complessivi ma ai momenti specifici, in ragione d'anno, in cui sono avvenute le acquisizioni patrimoniali. Sarebbe, pertanto, scorretto il procedimento che sarebbe stato seguito dal Tribunale di Catanzaro di «rapportare il valore del bene acquistato in un determinato circoscritto momento storico a un eventuale disavanzo riferito a un periodo esteso ben 17 anni» (così il ricorso), senza indicare «i dati da cui ricavare la sproporzione tra fonti e impieghi con riferimento al momento di acquisto dei singoli beni». Il ricorrente lamenta ancora che il Tribunale di Catanzaro non avrebbe adeguatamente considerato le risultanze della consulenza del proprio consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA] - il quale avrebbe dimostrato la congruità degli acquisti rispetto alle capacità economiche e finanziarie della famiglia D'[OSCURATO:SOCIETA]/Tavella - e non avrebbe adeguatamente motivato con riguardo: a) ai regali di nozze fatti alla coppia D'[OSCURATO:SOCIETA]/Tavella per complessivi C 44.105,42, come era stato confermato dai 23 invitati al matrimonio che erano stati sentiti in sede di investigazione difensiva, regalie delle quali sarebbe incongruo il solo parziale riconoscimento da parte del Tribunale di Catanzaro, parzialità che, peraltro, non sarebbe stata quantificata; b) alle donazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] da parte dei propri genitori, confermate dagli stessi, i quali erano stati anch'essi sentiti in sede di investigazione difensiva, regalie alle quali il Tribunale di Catanzaro avrebbe omesso di fare qualsiasi riferimento; c) all'elargizione alla stessa [OSCURATO:PERSONA], da parte del padre, del prestito INPDAP di C 8.300,00 che era stato concesso allo stesso padre, prestito che il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto non adeguatamente documentato nonostante lo stesso fosse confermato dalle dichiarazioni prodotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.1. la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora, di cui all'art. 240-bis cod. peri.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tale caso, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 1:3084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv, 247722-01; SEZ. 2, n. 3990 del 10/01/2008, Catania, Rv. 239269-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che l'art. 12-sexies del decreto- legge n. 306 del 1992, nel prevedere la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato risulta avere, anche per interposta persona, a qualsiasi titolo, la disponibilità, intende designare la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di Fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01). La prova della titolarità apparente del terzo intestatario - la quale, come si è detto, incombe sulla pubblica accusa - non può essere basata sulla sola mera sproporzione tra il reddito o l'attività economica del terzo e il valore dei beni a lui intestati, atteso che tale raffronto di proporzionalità è previsto dall'art. 240-bis cod. pen. con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato e non alla posizione dei terzi. Con riguardo a quest'ultima posizione, la dimostrazione della discrasia tra la formale titolarità e la reale disponibilità dei beni deve seguire gli ordinari canoni probatori, pretesi per l'accertamento di qualsiasi fatto di rilevanza giuridica, i quali sono sganciati dalla presunzione relativa prevista, con riguardo alla sola posizione dell'indagato o imputato, dall'art. 240-bis cod. pen. In tale prospettiva, la sperequazione tra le disponibilità del terzo e le sue accumulazioni patrimoniali, lungi dal sancire presunzioni di legge quanto all'illiceità delle stesse accumulazioni, può costituire solo uno dei possibili elementi logici a sostegno dell'asserto accusatorio della natura fittizia dell'intestazione e della sostanziale disponibilità del bene in capo all'indagato o imputato, o, in contrapposizione a tale asserto, un argomento difensivo di segno opposto per superare lo stesso, specie in presenza di collegamenti tra gli interessati, di parentela, affinità o convivenza, che possono favorire, a monte, la dimostrazione della prospetl:azione accusatoria della natura fittizia dell'intestazione del bene (Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, cit.; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone„ Rv. 254699-01). 1.2. Richiamati tali principi, statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, si deve rilevare che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata (pag. 3), risulta che il sequestro preventivo, quanto ai beni intestati a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto a oggetto: a) la quota del 10% di "Idea per la Casa" s.r.I.; b) la quota del 5% di "3D [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.; c) la quota del 50% di "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I.; d) la quota dell'1% di "M.G." s.r.I.; e) il 100% di "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.s.; f) l'impresa individuale, con l'intero compendio aziendale, di [OSCURATO:PERSONA]; g) la proprietà superficiaria di alcune unità immobiliari site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA].; h) le quote di un terzo di alcune unità immobiliari site in località Cuzza di Ionadi; i) un'unità immobiliare sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], corso Umberto I, n. 36-38 (bene di cui il Tribunale di Catanzaro ha disposto la restituzione); I) alcuni terreni agricoli, coltivati a uliveto, siti nel Comune di Pizzoni; m) «tutti i rapporti finanziari intestati ai componenti del nucleo familiare D'[OSCURATO:SOCIETA]-Tavella». Alla luce dei sopra richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto spiegare, con riguardo a ciascuno dei menzionati beni oggetto del sequestro, le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, indicando gli elementi fattuali, connotati da gravità precisione e concordanza, idonei a comprovare, anche indirettamente, che ciascun bene sequestrato era nell'effettiva disponibilità del condannato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e che, quindi, il terzo intestatario dello stesso bene, ne era solo apparentemente il titolare. Tale necessaria spiegazione non è stata compiutamente fornita dal Tribunale di Catanzaro. Rilevato che l'ordinanza impugnata non distingue, come pure era necessario fare, tra beni intestati al D'[OSCURATO:SOCIETA] e beni int:estati alla mogliie di lui [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che il Tribunale ha fornito un'adeguata motivazione della ritenuta interposizione fittizia (pag. 4) con riguardo esclusivamente alla quota di "3D [OSCURATO:SOCIETA]" [OSCURATO:SOCIETA] agli altri numerosi menzionati beni sottoposti a sequestro, il provvedimento impugnato si limita a menzionare, al fine di spiegare le ragioni della ritenuta effettiva disponibilità degli stessi in capo al condannato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]: a) «la comune sede commerciale delle società "Idea per la casa" s.r.I., "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l." e "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l.s. - tutte insistenti al piano terra di un immobile situato in località Cuzza di Ionadi, [OSCURATO:PERSONA] da Messina, edificato su terreno che D'[OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno appellante, aveva acquistato nel 1999 dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo aveva ricevuto per donazione dal figlio Michele con atto del 1995, nonostante l'incapienza reddituale di tutti i soggetti e l'appartenenza degli stessi al medesimo nucleo familiare di D'[OSCURATO:PERSONA] -»; b) quanto agli immobili siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]., che «si tratta di beni il cui diritto di proprietà è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]». A tale proposito, si deve osservare: a) da un lato, che tali motivazioni non spiegano adeguatamente le ragioni per cui i valorizzati elementi di fatto (rispettivamente: la comune sede delle tre società e l'indicata provenienza dell'immobile in cui la stessa sede era ubicata; che «si tratta ci beni il cui diritto di proprietà è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]») avrebbero deposto nel senso dell'effettiva disponibilità delle tre società e degli immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]; b) dall'altro lato, che manca qualsiasi motivazione in ordine all'effettiva disponibilità, in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], degli altri beni in sequestro, segnatamente, la quota dell'i% di nM.G." s.r.I., l'impresa individuale, con l'intero compendio aziendale, di [OSCURATO:PERSONA], le quote di un terzo di alcune unità immobiliari site in località Cuzza di Ionadi, i terreni agricoli, coltivati a uliveto, siti nel Comune di Pizzoni, «tutti i rapporti finanziari intestati ai componenti del nucleo familiare D'[OSCURATO:SOCIETA]-Tavella». 2. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunal
Sentenza Cassazione n. 37880/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris