CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38296/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINOgafto avviso alle paiTtU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., le pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari", fissata dal giudice di merito in anni due, senza alcuna motivazione che giustifichi tale durata. 3. Va preliminarmente precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie (nella specie, quelle previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, u. co., I. fall.) che, come nel caso in esame, non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552). Ciò posto il ricorso va comunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., solo quando la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Cass., Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, Rv. 280668). Ne consegue che quando, come nel caso in esame, la durata delle pene accessorie sia stata determinata in misura inferiore alla media edittale (precisamente in due anni), il relativo onere motivazionale risulta adempiuto attraverso un giudizio sulla congruità del periodo di durata della sanzione accessoria, come quello espresso dalla corte territoriale (cfr. p. 4). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso